COME ATTIVARE LA PROCEDURA ARBITRALE a cura di Maurizio Danza
Per prima cosa occorre designare l’arbitro cui sarà sottoposto il caso.Tale nomina è affidata in primo luogo ad una scelta concorde tra le parti, e solo in mancanza di tale accordo è individuato attraverso una procedura di sorteggio.
La Conciliazione e l’ arbitrato si possono svolgere presso la Pubblica amm.ne interessata o presso le Camere Arbitrali con sede presso gli Uffici Regionali del Lavoro .
Presso ogni Camera Arbitrale Regionale esiste una prima lista di arbitri, attualmente composta da professori universitari, avvocati con competenza specifica nel settore, magistrati in pensione, selezionata sulla base dei criteri e dei requisiti previsti dall’art.5 c.3 e 4 del C.C.N.Q, e che possono dunque essere indicati dal lavoratore già nella prima richiesta indirizzata alla amministrazione di competenza.
In sintesi occorre che il lavoratore presenti una prima richiesta c.d. “ di compromettere in arbitri”, con finalità evidentemente tese ad instaurare il meccanismo procedurale e con lo scopo di realizzare l’incontro tra proposta del lavoratore ed accettazione della medesima da parte della Amministrazione.
La richiesta del lavoratore di compromettere la controversia, deve essere comunicata con raccomandata A/R. rispettivamente alla controparte e alla Camera Arbitrale che si trova presso l’Ufficio Regionale del Lavoro.
Essa deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa.
Ricevuta la istanza del dipendente poi l’arbitro è tenuto ad espletare il tentativo di conciliazione che ha gli stessi effetti di quello obbligatorio di cui all’art.66 c.1 del D.L.vo n°165/01( cioè di quello che si svolge innanzi all’Ufficio provinciale del Lavoro competente).
Se la conciliazione riesce si redige processo verbale con gli effetti di cui all’ art.411 c.1 c.p.c..
Se la conciliazione non riesce l arbitro, in funzione di conciliatore, formula una proposta, comprensiva di ogni costo, con gli effetti di cui all’ art.66 del D.L.vo n°165/01.
La procedura prevista dal CCNQ 23/1/01 è abbastanza celere per la definizione delle controversie: la prima udienza deve infatti svolgersi entro 30 gg dalla data in cui l’arbitro ha accettato l’incarico : nei successivi 60 gg (prorogabili non oltre 30 previo consenso tra le parti) l’arbitro deve depositare il lodo.
L’arbitro svolge una vera e propria trattazione della vertenza nelle poche udienze riservate all’esame delle prove testimoniali e documentali prodotte dalle parti .
Per quanto concerne le spese si prevede l’obbligo delle stesse a carico della parte soccombente che è tenuta alla corresponsione delle indennità spettanti all arbitro. Elemento di novità la introduzione del principio della responsabilità dell’arbitro per inosservanza dei termini di trattazione del contenzioso.