lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 27 novembre 2005

PRIME CONSIDERAZIONI SULLA RECENTE RIFORMA DEL TFR

SPECIALE LAVOROPREVIDENZA.COM SULLA RIFORMA DEL TFR articolo del Prof. Sergio Sabetta (docente universitario)





PRIME CONSIDERAZIONI SULLA RECENTE RIFORMA DEL TFR



( Prof. Sergio Sabetta )







Tanto tuonò che alfine piovve, la riforma del tfr approvata nella seduta del 24 u. s. dal Consiglio dei Ministri risulta, come già evidenziato dai primi fondi apparsi sulla stampa, un compromesso al fine di dare attuazione ad una riforma necessaria ma delicata per l’enorme massa di liquidità su cui viene ad incidere calcolata approssimativamente sui 15 miliardi di euro.


Lo spostamento al 1° gennaio 2008 dell’entrata in vigore del provvedimento con il contemporaneo spostamento dell’età pensionabile dagli attuali 57 anni a 60, appare un compromesso con una doppia valenza, da una parte in qualche modo avvia una riforma su cui sono accentrati molti interessi permettendo al governo di incassare il placet per qualcosa di necessario ai fini dell’equilibrio del sistema finanziario e richiesto più volte dall’ U. E. in apprensione per la tenuta dei nostri conti, come del resto ricordato dall’Economist che ha prospettato ,tra l’altro, in mancanza di incisive riforme strutturali, tra cui la previdenza, l’avvio verso un lento declino del paese. Dall’altra rinvia alla prossima legislatura l’attuazione non chiudendo i giochi, nella prospettiva di una ulteriore possibile modifica che eviti di contrapporsi rigidamente agli interessi assicurativi delusi.


In effetti il provvedimento approvato attuativo della legge delega n. 204 del 2004 è il massimo che il ministro del welfare potesse ottenere nella situazione attuale mantenendo l’impianto proposto, come si evince dalle astensioni avvenute nel consiglio dei ministri al momento del voto.


La caratteristica principale, da una prima sommaria disamina, è il prevalere dei fondi contrattuali chiusi attraverso il meccanismo del silenzio – assenso se il lavoratore non deciderà tra il 17/1/2008 e il 30/6/2008, con l’ulteriore rafforzativo del divieto della portabilità del contributo del datore di lavoro ai fondi aperti e ai pip. Vi è inoltre una ulteriore proroga, probabilmente di 12 mesi ossia fino al 1/1/2009, per le piccole e medie imprese in considerazione della difficoltà ad accedere al credito per la loro scarsa capitalizzazione, questo non toglie la possibilità dopo due anni di scegliere una forma complementare diversa.


E’ stato evidenziato che le imprese, non fidandosi dei meccanismi di compensazione proposti dal governo ma non del tutto chiariti, hanno preferito assicurarsi un accesso facilitato al capitale riversato nei fondi, attraverso le linee guida di indirizzo politico che guideranno i fondi chiusi. Rientrano peraltro in queste misure incentivanti le deduzioni di imposte del 4%, innalzate al 6% per le imprese sotto le 50 unità, per il versato ai fondi integrativi, nonché un accesso al credito con tasso Euriber del 2%.


Facilitazioni ed incentivazioni sono state previste anche per i lavoratori con possibili anticipi fino al 75% per gravi motivi di salute o dopo 8 anni per la prima casa, riscatti totali o al 50% in caso di disoccupazione rispettivamente oltre i 12 o i 48 mesi o nel caso di invalidità, infine imposte ridotte dal 15% fino al 9% dopo i trentacinque anni di contributi sulle prestazioni integrative.


La convenienza o meno dell’adesione al fondo complementare deriva anche dalla tipologia di gestione attuata in rapporto all’età del lavoratore e comunque, come in varie occasioni sottolineato, dall’andamento del tasso di inflazione in relazione all’andamento dei tassi di interesse delle obbligazioni pubbliche, le quali dovrebbero aumentare nei prossimi anni almeno al 3%, secondo quanto prevedibile a seguito dell’operato della Banca americana e degli ultimi interventi previsti dalla BCE, si deve considerare tra l’altro che attualmente il trattamento di fine rapporto è pari al 75% dell’inflazione più l’1,5% fisso.


Dobbiamo comunque tenere presente che due anni per quanto apparentemente brevi da un punto di vista finanziario sono abbastanza lunghi, come del resto vi è l’alea di possibili aggiustamenti normativi a seguito della modifica degli equilibri di forza nella futura legislatura.







 
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