lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 13 novembre 2005

LE QUIETANZE RILASCIATE DAL LAVORATORE SOTTO MINACCIA NON HANNO EFFICACIA PROBATORIA

Cassazione Sezione Lavoro n. 20765 del 26 ottobre 2005



LE QUIETANZE RILASCIATE DAL LAVORATORE SOTTO MINACCIA NON HANNO EFFICACIA PROBATORIA –


Esse non precludono l’accoglimento della domanda di differenze di retribuzione (Cassazione Sezione Lavoro n. 20765 del 26 ottobre 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Vigolo).



Antonella M., dopo aver lavorato come commessa di un negozio di abbigliamento, alle dipendenze della società in accomandita semplice D. T. per circa tre anni, ha chiesto al Pretore di Campobasso di accertare che il datore di lavoro l’aveva costretta a firmare per ricevuta buste paga con l’indicazione di somme superiori a quelle effettivamente corrisposte, sotto minaccia di declassamento a qualifica inferiore; ella ha fatto inoltre presente che la retribuzione da lei riscossa era inferiore ai minimi previsti dal c.c.l. e comunque doveva ritenersi inadeguata a termini dell’art. 36 Cost. Rep.; conseguentemente ha chiesto la condanna dell’azienda al pagamento delle differenze di retribuzione dovutele. La ditta convenuta si è costituita in giudizio sostenendo che la lavoratrice aveva percepito la retribuzione risultante dalla buste paga e chiedendo il rigetto delle domande.


Il Giudice ha acquisito gli atti di un processo penale promosso a carico dei tre soci della D. T. per violenza privata, per aver costretto vari dipendenti, tra i quali Antonella M., a sottoscrivere per ricevuta buste paga con importi superiori a quelli corrisposti, processo definito mediante applicazione della pena su richiesta. Il Giudice ha anche sentito alcuni testimoni che hanno riferito di contestazioni della lavoratrice sulle risultanze delle buste paga e di analoghe lamentele di altri dipendenti. La causa si è conclusa in primo grado con la condanna dell’azienda al pagamento, in favore della lavoratrice di circa 21.000 euro per differenze di retribuzione. Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Campobasso che ha ritenuto invalide le quietanze rilasciate dalla lavoratrice sotto minaccia ed ha escluso pertanto che l’azienda abbia provato di avere corrisposto le somme dovute alla ricorrente.


La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 20765 del 26 ottobre 2005, Pres. Sciarelli, Rel. Vigolo) ha rigettato il ricorso dell’azienda, in quanto ha ritenuto che la Corte di Appello abbia correttamente motivato la sua decisione facendo riferimento sia alla definizione del processo penale a carico dei titolari dell’azienda mediante patteggiamento, sia agli elementi emersi dalla prova testimoniale.


 
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