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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 18 settembre 2005
L’AMLETICO DESTINO DEL TFR del Prof. Sergio Sabetta L’AMLETICO DESTINO DEL TFR Prof. Sergio Sabetta Vi è una parte della stampa finanziaria che elogia i benefici dei fondi pensione evidenziando gli ottimi risultati conseguiti nel secondo semestre 2004 e nel primo semestre 2005, infatti vengono sottolineate le rese dei vari fondi di categoria che vanno dal 3% al 4,5%, fino a giungere ad un 8% a seguito del favorevole mercato azionario, anche se poi si ammette che per il periodo 2000/2004 il risultato non è stato soddisfacente a causa degli andamenti azionari negativi tuttavia, rifacendosi agli studi della Covip, si ricorda che i fondi azionari avrebbero ottenuto dal 1982, ipotizzando un’allocazione uguale a quella odierna, un rendimento annuo del 10,2% contro il 5,1% del TFR. Contemporaneamente viene presentato uno studio del Cerm in cui nel simulare gli effetti del decreto legislativo Maroni ci si concentra sulla parte fiscale e si presuppone una prospettiva di carriera quarantennale con una retribuzione lorda iniziale di 20.000 euro, ad inflazione del 2% su una dinamica del Pil di 1,5%, senza ottenere tutti i benefici descritti se non per lavoratori giovani under 35 con meno di 15 anni di servizio, si prevede pertanto che i vantaggi scatteranno solo dopo i 35 anni di accantonamento. Quale è pertanto la verità. Dobbiamo considerare gli interessi contrastanti che questa riforma, pur necessaria in prospettiva, tuttavia sottende, da una parte vi sono le compagnie assicurative e i gruppi bancari dall’altra i sindacati e gli imprenditori, tutti preoccupati di controllare l’enorme travaso di liquidità che la riforma comporta. In effetti nel valutare un fondo pensione di categoria oppure privato si devono considerare innanzi tutto il numero degli iscritti e poi l’ammontare del patrimonio per constatare se è stata raggiunta o meno la massa critica necessaria per rendere competitivo lo stesso, in secondo luogo i costi di gestione e le commissioni all’ingresso o in uscita. Deve tenersi presente che nella previdenza complementare, al fine della resa, sono necessari dei gestori professionali che naturalmente dovranno essere pagati. Si deve infine considerare che il TFR riesce a difendere abbastanza bene il capitale nei periodi di bassa inflazione, in quanto il trattamento di fine rapporto è pari al 75% dell’inflazione più l’1,5% fisso. Emerge chiaramente che maggiore sarà il trasferimento di TFR nei fondi pensione e in teoria, salvo sorprese gestionali, più corti saranno i tempi per la maturazione di una rendita. Purtroppo vi sarà sempre una forbice entro cui si agirà in perdita, da cui ne consegue anche induttivamente che vi sarà una fascia iniziale di lavoratori i quali iscrivendosi finanzieranno i fondi rischiando di rimanere insoddisfatti ed ecco ritornare alle osservazioni avanzate dal Cerm. |
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