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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 10 settembre 2005
L’INDENNITA’ DI IMPIEGO OPERATIVO E LA GUARDIA DI FINANZA ONS DI STATO 6961/04 con nota dell’Avv. Rocchina Staiano -Dottore di ricerca Università di Salerno - Responsabile delle sezioni Pari Opportunità e Lavoro Militare di Lavoroprevidenza.com L’INDENNITA’ DI IMPIEGO OPERATIVO E LA GUARDIA DI FINANZA (02/07/2005) CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 22 ottobre 2004, n. 6961 “L art. 44, 1° comma, del D.P.R. n. 395/95 estende il trattamento indennitario previsto per il personale delle FF.AA. anche al personale della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore del decreto “...presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalla citata norma...”. nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA (ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. 1034/1971, come modificati dalla L. 205 del 2000) sul ricorso in appello n. 5986/2003, proposto dal MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE E COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, rappresentati e difesi dall Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro M. I. rappresentato e difeso dall avv. Ciro Ferrucci e dall avv. Luca Parrillo, con domicilio eletto in Roma presso l avv. Armando Placidi, Viale Castrense, 7 per l annullamento, previa sospensione dell efficacia della sentenza del TAR Puglia - Lecce, Sez. I n. 1055/2003 in materia di maggiorazioni retributive; Visti gli atti e documenti depositati con l appello; Vista la domanda di sospensione dell efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla amministrazione dell Economia e delle finanze; Vista la ordinanza istruttoria del 2 dicembre 2003 e la documentazione depositata dall Amministrazione in data 29 gennaio 2004; Relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il Cons. Livia Barberio Corsetti e uditi, altresì, l Avvocato dello Stato Greco e l avv. N. Simonelli su delega dell avv. Luca Parrillo; Acquisito il consenso delle parti costituite in ordine all applicazione dell art. 3, comma 1, L. n. 205 del 2000; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: Con la sentenza impugnata il tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso proposto dall odierno appellato, riconoscendo il suo diritto a percepire gli incrementi percentuali previsti dall articolo 5, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 per l indennità di impiego operativo relativa alle attività individuate dagli articoli 3, 4, 5, e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (aeronavigazione, volo, pilotaggio e imbarco). L appello dell Amministrazione, concernendo esclusivamente questioni di diritto, sulle quali la Sezione si è già pronunciata (v. Sez. IV, n. 1349/2004) e rispetto alle quali il disposto incombente istruttorio aveva l esclusiva finalità di ampliare la rappresentazione dei fatti, si presta ad essere deciso nel merito già in fase cautelare, con sentenza succintamente motivata ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dalla legge 21 luglio 2000, n. 205. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando, accoglie l appello nei limiti di cui in motivazione e per l effetto annulla la sentenza impugnata. Spese compensate. |
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