lavoroprevidenza

sabato 10 settembre 2005

L’INDENNITA’ DI IMPIEGO OPERATIVO E LA GUARDIA DI FINANZA

ONS DI STATO 6961/04 con nota dell’Avv. Rocchina Staiano -Dottore di ricerca Università di Salerno - Responsabile delle sezioni Pari Opportunità e Lavoro Militare di Lavoroprevidenza.com










L’INDENNITA’ DI IMPIEGO OPERATIVO E


LA GUARDIA DI FINANZA (02/07/2005)



CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 22 ottobre 2004, n. 6961




“L art. 44, 1° comma, del D.P.R. n. 395/95 estende il trattamento indennitario previsto per il personale delle FF.AA. anche al personale della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore del decreto “...presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalla citata norma...”.




nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno




SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA





REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la seguente


DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA


(ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. 1034/1971,


come modificati dalla L. 205 del 2000)


sul ricorso in appello n. 5986/2003, proposto dal MINISTERO


DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE E COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI


FINANZA, rappresentati e difesi dall Avvocatura Generale dello Stato,


con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


contro


M. I. rappresentato e difeso dall avv. Ciro Ferrucci e


dall avv. Luca Parrillo, con domicilio eletto in Roma presso l avv.


Armando Placidi, Viale Castrense, 7


per l annullamento, previa sospensione dell efficacia


della sentenza del TAR Puglia - Lecce, Sez. I n. 1055/2003 in materia


di maggiorazioni retributive;


Visti gli atti e documenti depositati con l appello;


Vista la domanda di sospensione dell efficacia della sentenza di


accoglimento, presentata in via incidentale dalla amministrazione


dell Economia e delle finanze;


Vista la ordinanza istruttoria del 2 dicembre 2003 e la


documentazione depositata dall Amministrazione in data 29 gennaio


2004;


Relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il Cons. Livia


Barberio Corsetti e uditi, altresì, l Avvocato dello Stato Greco e


l avv. N. Simonelli su delega dell avv. Luca Parrillo;


Acquisito il consenso delle parti costituite in ordine


all applicazione dell art. 3, comma 1, L. n. 205 del 2000;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:



Con la sentenza impugnata il tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso proposto dall odierno appellato, riconoscendo il suo diritto a percepire gli incrementi percentuali previsti dall articolo 5, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 per l indennità di impiego operativo relativa alle attività individuate dagli articoli 3, 4, 5, e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (aeronavigazione, volo, pilotaggio e imbarco).
La sentenza è impugnata dall Amministrazione, che ne chiede l integrale riforma, previa sospensione dell efficacia, deducendo:
a) che l articolo 44, comma 1, del D.P.R. n. 395/95 estende il trattamento indennitario previsto per il personale delle FFAA anche al personale della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore del decreto"...presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalla citata norma..."
b) l articolo 5, comma 2, del DPR n. 394/95, di contro, è destinato esclusivamente al personale delle FFAA che in passato percepiva particolari indennità (imbarco, volo, aeronavigazione,ecc...) ed in seguito non è più percettore delle stesse in quanto non più impiegato nello svolgimento di servizi per i quali è previsto un trattamento indennitario;
c) soltanto con l entrata in vigore del DPR n. 254/99, art.52, comma 3, sono stati estesi anche al personale del Corpo della GdF le disposizioni di cui al summenzionato articolo 5, comma 2, del DPR n. 349/95 secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.
Pertanto, ad avviso dell Amministrazione, risulta evidente che le nuove disposizioni non possono ritenersi applicabili al resistente né per il periodo antecedente l entrata in vigore del ricordato articolo 52, comma 3, avvenuta in data 1 gennaio 1998, né successivamente in quanto i medesimi sono tutt ora impiegati in attività di volo e percepiscono le relative indennità.
Tale interpretazione sarebbe confermata sia dai risultati della concertazione a suo tempo esperita, sia dalla disposizione di cui all articolo 4, comma 2, del D.P.R: 16 marzo 1999, n. 255, la quale, prevedendo l opzione a favore del personale che cambi condizione di impiego, tra il trattamento spettante nella nuova posizione ovvero "qualora più favorevole, l indennità operativa di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all articolo 5, comma 2, del DPR 349/95" chiarisce la portata della norma in oggetto, che ha introdotto solo nuovi meccanismi di calcolo del trascinamento senza tuttavia modificarne la "ratio".


L appello dell Amministrazione, concernendo esclusivamente questioni di diritto, sulle quali la Sezione si è già pronunciata (v. Sez. IV, n. 1349/2004) e rispetto alle quali il disposto incombente istruttorio aveva l esclusiva finalità di ampliare la rappresentazione dei fatti, si presta ad essere deciso nel merito già in fase cautelare, con sentenza succintamente motivata ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.
Il trattamento indennitario di cui si controverte è disciplinato dall articolo 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 che al primo comma modifica gli importi della indennità di impiego operativo di base (di cui alla tabella I allegata alla legge n. 78 del 1983) e al comma 2 prevede:
"Per il personale che anche anteriormente all entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3,4,5, e 6, primo, secondo e terzo comma e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78".
Oggetto della controversia è l individuazione: a) dei destinatari originari di tale disposizione; b) dei destinatari della disposizione a regime. Quanto al secondo punto, è necessario chiarire se la disposizione è destinata soltanto a coloro che hanno prestato servizio nelle condizioni previste dalla norma solo in passato ovvero se essa è destinata anche a coloro che attualmente prestano servizio nelle suddette condizioni.
Per inquadrare la fattispecie occorre ricordare che a norma dell articolo 2 della legge n. 78/1983: "Al personale militare dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati."
L art. 44 comma 1 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395 estende il trattamento indennitario (per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari) spettante agli appartenenti alle Forze Armate anche al personale del Corpo della Guardia di Finanza che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle relative norme istitutive.
Ne consegue che, dall entrata in vigore del D.P.R. 395/1995 si applica al personale della Guardia di Finanza l articolo 5, comma 1, del D.P.R. 394/1995 che stabilisce le misure dell indennità di impiego operativa di base, alla quale sono parametrate le misure delle indennità speciali di cui all articolo 44.
Il problema sorge in relazione al secondo comma del suddetto articolo 5 che testualmente stabilisce:
" Per il personale che anche anteriormente all entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983 n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983 n. 78."
Sostiene l Amministrazione che tale disposizione non si applica al personale della Guardia di finanza dalla sua entrata in vigore, ma solo dalla data in cui tale applicazione è stata ad esso estesa dal DPR. 16 marzo 1999, n. 255 (successivo accordo) che all articolo 52, comma 3 stabilisce:
"Al personale dell Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui all articolo 5, comma 2 del D.P.R. n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite".
Sul punto l appello è fondato. La citata disposizione costituisce infatti la dimostrazione evidente che l articolo 44 del D.P.R. 395 del 1995 ha provveduto ad estendere alla guardia di finanza le indennità da esso specificamente individuate, ma non il sistema delle maggiorazioni di cui al comma 2 dell articolo 5 del D.P.R. 394/1995.
Resta da chiarire ancora se il secondo comma dell articolo 5 si applichi solo a coloro che "sono stati in servizio" in impieghi operativi che comportano l attribuzione delle indennità speciali di cui agli articoli 2,3,4,5, 6 e 7 della legge n, 78/1983, o anche a coloro che attualmente sono ancora in servizio in tali impieghi.
Ad avviso del Collegio la disposizione va interpretata secondo il significato logico che ad essa deve essere attribuito alla luce di tutte le disposizioni in materia. In particolare rileva la disposizione di cui al DPR 16 marzo 1999, n. 255, in base alla quale il personale militare che cambi condizione di impiego può optare tra l indennità speciale spettante nella nuova posizione e "qualora più favorevole" l indennità operativa di base maggiorata ex art. 5, comma 2, D.P.R. n. 394 del 1955".
Ne consegue che chi passa ad un nuovo impiego deve necessariamente optare tra l uno e l altro trattamento, restando esclusa la possibilità del cumulo.
Ciò dimostra che l indennità operativa di base maggiorata assolve ad una funzione meramente perequativa in favore di coloro che, avendo prestato in passato servizi che comportano l attribuzione di una indennità speciale, superiore a quella operativa di base, (i servizi di cui agli articoli 3,4,5,6 e 7 della legge 78/83), ritornando a percepire solo quella di base, perderebbero parte dei loro emolumenti. La maggiorazione di cui al comma 2, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni), può, peraltro, complessivamente essere maggiore della nuova indennità speciale spettante. E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento.
Non avrebbe senso, invece, attribuire la maggiorazione a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata, superiore a quella operativa di base. Ciò contrasterebbe anche col divieto di cumulo delle indennità di cui all articolo 17 della legge n. 78/83, che espressamente dispone: "Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro".
Non si può poi sottacere che la legge finanziaria per il 2004, all articolo 3, comma 72, dettando l interpretazione autentica dell articolo 5, ha espressamente previsto che le maggiorazioni di cui al comma 2 spettano esclusivamente ai percettori della sola indennità operativa di base.
Dalle considerazioni che precedono discende che l appello dell amministrazione deve essere accolto. Spese compensate.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando, accoglie l appello nei limiti di cui in motivazione e per l effetto annulla la sentenza impugnata. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l intervento dei Signori:
Paolo SALVATORE Presidente
Livia BARBERIO CORSETTI Consigliere, est.
Antonino ANASTASI Consigliere
Anna LEONI Consigliere
Carlo DEODATO Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22 OTT. 2004.





















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