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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 10 settembre 2005
GLI ENTI BILATERALI NELL’EDILIZIA: NUOVO RUOLO dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno - Responsabile delle sezioni Pari Opportunità e Lavoro Militare di Lavoroprevidenza.com GLI ENTI BILATERALI NELL’EDILIZIA: NUOVO RUOLO di Rocchina Staiano SOMMARIO: -1. Chi sono gli enti bilaterali. - 2. Gli enti bilaterali nell’edilizia: cassa edile. - 3. Gli enti bilaterali nella L. 30/2003 e … - 3.1. … nel D. Lgs. 276/2004. - 4. Osservazioni finali. 1. Chi sono gli enti bilaterali. Gli enti bilaterali hanno “un’antica tradizione” e si sono sviluppati nei settori dell’edilizia, agricoltura, commercio ed artigianato. Svolgono una serie di funzioni, tra le principali: di formazione; di alcuni obblighi retributivi (ferie, festività, tredicesima mensilità, ecc…); di sostegno al reddito in caso di disoccupazione temporanea. Tali enti sono considerati di derivazione contrattuale, in quanto sono stati istituiti ed inseriti, con accordo tra le parti, nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Accanto agli enti bilaterali indicati, esistono, anche, enti introdotti da provvedimenti legislativi o da accordi no unitari, come ad esempio: i fondi previdenziali o quelli interprofessionali. 2. Gli enti bilaterali nell’edilizia: cassa edile. In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile. Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento. Le organizzazioni territoriali determinano la misura del contributo entro un massimo del 3% sugli elementi della retribuzione. Il contributo può essere superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole casse edili. Il contributo è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori. La quota di contribuzione a carico dell’operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro dalla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa edile. 3. Gli enti bilaterali nella L. 30/2003 e … La L. 30/2003 ha attribuito agli enti bilaterali negoziali e non una serie di funzioni. Infatti, è previsto: all’art. 1, 2° comma, lett. l), che alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle università e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall articolo 7 della Convenzione dell Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall Italia in data 1° febbraio 2000, unitamente ai soggetti pubblici e privati già esistenti, tramite un unico regime di autorizzazione ed accreditamento, sono riconosciute le funzioni di intermediazione nel mercato del lavoro; all’art. 1, 2° comma, lett. m) punto 1, che gli enti bilaterali sono autorizzati a costituire agenzie per il lavoro, per poter svolgere la somministrazione di lavoro; all’art. 2, 1° comma, lett. h), che è possibile la sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, d intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; all’art. 5, 1° comma, lett. b), che agli enti bilaterali viene affidata la funzione di certificazione del rapporto di lavoro; all’art. 5, 1° comma, lett. f), che si può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall articolo 410 del codice di procedura civile innanzi all organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti dell accertamento svolto dall organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga provata l erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell obbligo in capo all autorità giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro; all’art. 5, 1° comma, lett. g), che è attribuito agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all art. 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse. 3.1. … nel D. Lgs. 276/2004. La L. 30/2003 è stata attuata dal D. Lgs. 276/2003, modificato ed integrato dal D. Lgs. 251/2004. L’art. 2, 1° comma, lett. h) del D. lgs. 276/2003 precisa che agli enti bilaterali spetta la funzione di regolamentazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro fra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva, lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. 4. Osservazioni finali. Sulla base di questo quadro normativo, si sono creati due opposte opinioni. La prima considera gli enti bilaterali “come una sorta di frontiera del futuro, come il modo specifico con cui i sindacati possono ri-valorizzare la loro funzione”. La seconda, invece, li considera come “strumento di … corruzione delle stesse funzioni naturali della rappresentanza sindacale”. A mio avviso e riportando le parole di Pezzotta[1] “gli enti bilaterali sono l’espressione di relazioni sindacali moderne ed efficienti di nuove tutele, fondate sull’autonomia contrattuale e sulla sussidiarietà”. [1] S. Pezzotta, La Cisl cerca il dialogo nel rispetto della storia, in Repubblica, 13 giugno 2002. |
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