GLI ENTI BILATERALI NELL’EDILIZIA: NUOVO RUOLO
di Rocchina Staiano
SOMMARIO: -1. Chi sono gli enti bilaterali. - 2. Gli enti bilaterali nell’edilizia: cassa edile. - 3. Gli enti bilaterali nella L. 30/2003 e … - 3.1. … nel D. Lgs. 276/2004. - 4. Osservazioni finali.
1. Chi sono gli enti bilaterali.
Gli enti bilaterali hanno “un’antica tradizione” e si sono sviluppati nei settori dell’edilizia, agricoltura, commercio ed artigianato.
Svolgono una serie di funzioni, tra le principali:
di formazione;
di alcuni obblighi retributivi (ferie, festività, tredicesima mensilità, ecc…);
di sostegno al reddito in caso di disoccupazione temporanea.
Tali enti sono considerati di derivazione contrattuale, in quanto sono stati istituiti ed inseriti, con accordo tra le parti, nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Accanto agli enti bilaterali indicati, esistono, anche, enti introdotti da provvedimenti legislativi o da accordi no unitari, come ad esempio: i fondi previdenziali o quelli interprofessionali.
2. Gli enti bilaterali nell’edilizia: cassa edile.
In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.
Le organizzazioni territoriali determinano la misura del contributo entro un massimo del 3% sugli elementi della retribuzione.
Il contributo può essere superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole casse edili. Il contributo è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell’operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro dalla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa edile.
3. Gli enti bilaterali nella L. 30/2003 e …
La L. 30/2003 ha attribuito agli enti bilaterali negoziali e non una serie di funzioni. Infatti, è previsto:
all’art. 1, 2° comma, lett. l), che alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle università e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall articolo 7 della Convenzione dell Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall Italia in data 1° febbraio 2000, unitamente ai soggetti pubblici e privati già esistenti, tramite un unico regime di autorizzazione ed accreditamento, sono riconosciute le funzioni di intermediazione nel mercato del lavoro;
all’art. 1, 2° comma, lett. m) punto 1, che gli enti bilaterali sono autorizzati a costituire agenzie per il lavoro, per poter svolgere la somministrazione di lavoro;
all’art. 2, 1° comma, lett. h), che è possibile la sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, d intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
all’art. 5, 1° comma, lett. b), che agli enti bilaterali viene affidata la funzione di certificazione del rapporto di lavoro;
all’art. 5, 1° comma, lett. f), che si può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall articolo 410 del codice di procedura civile innanzi all organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti dell accertamento svolto dall organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga provata l erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell obbligo in capo all autorità giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro;
all’art. 5, 1° comma, lett. g), che è attribuito agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all art. 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
3.1. … nel D. Lgs. 276/2004.
La L. 30/2003 è stata attuata dal D. Lgs. 276/2003, modificato ed integrato dal D. Lgs. 251/2004.
L’art. 2, 1° comma, lett. h) del D. lgs. 276/2003 precisa che agli enti bilaterali spetta la funzione di regolamentazione del mercato del lavoro attraverso:
la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
l’intermediazione nell’incontro fra domanda e offerta di lavoro;
la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva, lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
4. Osservazioni finali.
Sulla base di questo quadro normativo, si sono creati due opposte opinioni.
La prima considera gli enti bilaterali “come una sorta di frontiera del futuro, come il modo specifico con cui i sindacati possono ri-valorizzare la loro funzione”.
La seconda, invece, li considera come “strumento di … corruzione delle stesse funzioni naturali della rappresentanza sindacale”.
A mio avviso e riportando le parole di Pezzotta[1] “gli enti bilaterali sono l’espressione di relazioni sindacali moderne ed efficienti di nuove tutele, fondate sull’autonomia contrattuale e sulla sussidiarietà”.
[1] S. Pezzotta, La Cisl cerca il dialogo nel rispetto della storia, in Repubblica, 13 giugno 2002.