lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 20 giugno 2005

LA PROGRESSIONE VERTICALE NELLA P.A.

Articolo del Prof. Sergio Sabetta



LA PROGRESSIONE VERTICALE NELLA P.A.


Prof. Sergio Sabetta






Nonostante la storica decisione n. 194 /2002 della Corte Costituzionale in molte Amministrazioni non si è provveduto a riservare al personale esterno una quota dei posti ma si è semplicemente proceduto a completare i percorsi di riqualificazione in atto con comportamenti disomogenei tra le singole Amministrazioni, come per il c.d. “doppio salto” o la valutazione dell’anzianità di servizio.


La circostanza che la Finanziaria 2005 abbia all’art. 1, commi 93-108, fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007, a eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette, prevedendo comunque nei casi debitamente autorizzati il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, e comunque la necessaria rideterminazione delle piante organiche al fine di ridurre la spesa per il personale del 5%, non ha ridotto l’importanza della sentenza n. 7034 /04 della Sez. VI del Consiglio di Stato con cui si è riconosciuta la legittimazione ad impugnare il bando di concorso riservato al solo personale interno all’Amministrazione anche al semplice cittadino titolare dei requisiti per l’accesso e aspirante alla funzione.


Sebbene il Collegio riconosca che la giurisprudenza dominante è di segno contrario ritiene che “…limitatamente all’ipotesi dell’indizione di procedure selettive interne, in luogo dei concorsi pubblici esterni sussista l’interesse e la legittimazione a ricorrere dei soggetti esterni, anche se non abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva ( domanda del tutto superflua dal momento che l’esterno non è manifestamente titolare del requisito essenziale di essere dipendente…”. Si può ritenere che sta emergendo”…una forma di legittimazione non legata alla mera circostanza della presentazione della domanda di partecipazione ma all’esistenza di requisiti sostanziali in capo ai ricorrenti…” ossia “…l’appartenenza del soggetto esterno ricorrente,…, ad una categoria professionale o culturale di cittadini o di soggetti in grado di aspirare al posto per cui è stata indetta la procedura interna nel caso in cui venga indetto il concorso esterno…”.


Il principio è particolarmente importante se si tiene presente l’ulteriore possibilità che si aggiunge di correggere giurisdizionalmente le storture che si stanno creando in alcune Amministrazioni attraverso le procedure selettive interne aventi carattere totalitario, creando blocchi a qualsiasi nuovo accesso esterno anche se deve tenersi presente il criterio della mobilità tale da ostacolare comunque l’immissione di nuove forze non già strutturate nella P.A.


A riguardo ricorda il Consiglio che già la Corte Costituzionale con decisione n. 373/2002 aveva dichiarato contraria ai parametri costituzionali la “… riserva di tutti i posti disponibili di una data qualifica ai dipendenti in servizio ad una certa data, pur se non appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore; mentre una riserva limitata al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, in favore del personale della qualifica immediatamente inferiore con almeno cinque anni di servizio, è da ritenere non irragionevole e non lesiva del ricordato precetto costituzionale.


In sostanza il numero dei posti assegnabili con la procedura selettiva interna non può essere in nessun caso pari al totale dei posti messi a bando.”


Ribadisce inoltre il Collegio che la proporzione fra posti banditi mediante concorso esterno e posti con procedura selettiva interna va verificata qualifica per qualifica e non rispetto al totale dell’organico dell’ente.


Questo risulta ancor più irragionevole laddove si impedisce l’accesso ai posti più elevati in organico agli esterni, anche se deve riconoscersi che questa distorsione metodologica non è altro che il risultato della mancanza di un sistema di progressione in carriera chiaro ed ordinato che venga a premiare e pertanto a motivare il personale assunto. Si cerca di rispondere surrettiziamente a profonde esigenze del personale che si è a lungo negato per malintesi sensi organizzativi, creando profondo malcontento ed un continuo contenzioso sintomo del profondo malessere interno alle Amministrazioni che rischiano di assumere in altra forma il carattere autoreferente già conosciuto nei decenni precedenti alle riforme in atto dagli anni 80/90 del secolo scorso.






 
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