LA PROGRESSIONE VERTICALE NELLA P.A.
Prof. Sergio Sabetta
Nonostante la storica decisione n. 194 /2002 della Corte Costituzionale in molte Amministrazioni non si è provveduto a riservare al personale esterno una quota dei posti ma si è semplicemente proceduto a completare i percorsi di riqualificazione in atto con comportamenti disomogenei tra le singole Amministrazioni, come per il c.d. “doppio salto” o la valutazione dell’anzianità di servizio.
La circostanza che la Finanziaria 2005 abbia all’art. 1, commi 93-108, fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007, a eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette, prevedendo comunque nei casi debitamente autorizzati il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, e comunque la necessaria rideterminazione delle piante organiche al fine di ridurre la spesa per il personale del 5%, non ha ridotto l’importanza della sentenza n. 7034 /04 della Sez. VI del Consiglio di Stato con cui si è riconosciuta la legittimazione ad impugnare il bando di concorso riservato al solo personale interno all’Amministrazione anche al semplice cittadino titolare dei requisiti per l’accesso e aspirante alla funzione.
Sebbene il Collegio riconosca che la giurisprudenza dominante è di segno contrario ritiene che “…limitatamente all’ipotesi dell’indizione di procedure selettive interne, in luogo dei concorsi pubblici esterni sussista l’interesse e la legittimazione a ricorrere dei soggetti esterni, anche se non abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva ( domanda del tutto superflua dal momento che l’esterno non è manifestamente titolare del requisito essenziale di essere dipendente…”. Si può ritenere che sta emergendo”…una forma di legittimazione non legata alla mera circostanza della presentazione della domanda di partecipazione ma all’esistenza di requisiti sostanziali in capo ai ricorrenti…” ossia “…l’appartenenza del soggetto esterno ricorrente,…, ad una categoria professionale o culturale di cittadini o di soggetti in grado di aspirare al posto per cui è stata indetta la procedura interna nel caso in cui venga indetto il concorso esterno…”.
Il principio è particolarmente importante se si tiene presente l’ulteriore possibilità che si aggiunge di correggere giurisdizionalmente le storture che si stanno creando in alcune Amministrazioni attraverso le procedure selettive interne aventi carattere totalitario, creando blocchi a qualsiasi nuovo accesso esterno anche se deve tenersi presente il criterio della mobilità tale da ostacolare comunque l’immissione di nuove forze non già strutturate nella P.A.
A riguardo ricorda il Consiglio che già la Corte Costituzionale con decisione n. 373/2002 aveva dichiarato contraria ai parametri costituzionali la “… riserva di tutti i posti disponibili di una data qualifica ai dipendenti in servizio ad una certa data, pur se non appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore; mentre una riserva limitata al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, in favore del personale della qualifica immediatamente inferiore con almeno cinque anni di servizio, è da ritenere non irragionevole e non lesiva del ricordato precetto costituzionale.
In sostanza il numero dei posti assegnabili con la procedura selettiva interna non può essere in nessun caso pari al totale dei posti messi a bando.”
Ribadisce inoltre il Collegio che la proporzione fra posti banditi mediante concorso esterno e posti con procedura selettiva interna va verificata qualifica per qualifica e non rispetto al totale dell’organico dell’ente.
Questo risulta ancor più irragionevole laddove si impedisce l’accesso ai posti più elevati in organico agli esterni, anche se deve riconoscersi che questa distorsione metodologica non è altro che il risultato della mancanza di un sistema di progressione in carriera chiaro ed ordinato che venga a premiare e pertanto a motivare il personale assunto. Si cerca di rispondere surrettiziamente a profonde esigenze del personale che si è a lungo negato per malintesi sensi organizzativi, creando profondo malcontento ed un continuo contenzioso sintomo del profondo malessere interno alle Amministrazioni che rischiano di assumere in altra forma il carattere autoreferente già conosciuto nei decenni precedenti alle riforme in atto dagli anni 80/90 del secolo scorso.