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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 11 giugno 2005

GLI ARRETRATI DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 5 novembre 2004, n. 7201con nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno

GLI ARRETRATI DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA (11/06/2005)



CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 5 novembre 2004, n. 7201




Alla luce dell art. 2, 2° comma, del D.L. 7 gennaio 1992 n. 5, il diritto agli arretrati relativi alle differenze retributive conseguenti all equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza agli ispettori della Polizia di Stato spetta solo a coloro che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto avevano già avuto favorevoli sentenze di merito”.




nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno

 
 
SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)    
ha pronunciato la seguente                                           
                              DECISIONE                              
sul  ricorso  iscritto  al  NRG  2445\1994,  proposto  dal  Ministero
dell interno e dal Ministero della difesa  ciascuno  in  persona  del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall Avvocatura generale
dello Stato ex lege domiciliati presso quest ultima in Roma, via  dei
Portoghesi n. 12;                                                    
                               contro                                
A. A., non costituito;                                      
                         per l annullamento                          
della sentenza del  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Lazio,
sezione I bis, n. 109 del 28 gennaio 1993.                           
Visto il ricorso in appello;                                         
visti gli atti tutti della causa;                                    
data per letta alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 la  relazione
del consigliere Vito Poli, udito l avv. dello Stato Giannuzzi;       
ritenuto e considerato quanto segue:                                 

1. La sentenza appellata - del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I bis, n. 109 del 28 gennaio 1993, non notificata - ha accertato il diritto di A. A. - ora intimato - sottufficiale dell Arma dei C.C. all equiparazione, ai fini retributivi, al personale della Polizia di Stato, svolgente analoghe funzioni, con corresponsione delle differenze retributive arretrate nei limiti della prescrizione quinquennale, dall entrata in vigore della L. 1 aprile 1981 n. 121, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi.
2. Con ricorso notificato il 21 marzo 1994, i Ministeri dell interno e della difesa proponevano appello.
L atto di appello veniva consegnato per la notificazione all ufficiale giudiziario (che esperiva un primo tentativo il giorno stesso), il 9 marzo 1994; quindi tempestivamente, rispetto al termine ultimo decadenziale, individuato a mente dell art. 327 c.p.c. , nel 16 marzo 1994.
Tale prima notificazione non aveva esito fruttuoso a cagione del trasferimento del difensore domiciliatario dell A..


Mentre andava a buon fine la notificazione effettuata il successivo giorno 21 marzo 1994.
3. La notificazione dell atto di appello è da ritenersi tempestiva.
Il principio stabilito dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza 26 novembre 2002, n. 477, ribadito da ord. 28 aprile 2004, n. 132 e pacificamente applicabile al sistema di giustizia amministrativa), secondo il quale gli effetti di qualsivoglia tipo di notificazione, per quanto riguarda il notificante, devono essere ricollegati al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell atto all ufficiale giudiziario, implica che il procedimento di notificazione si perfeziona, per il richiedente, alla data in cui quest ultimo ha consegnato l atto da notificare all ufficiale giudiziario e non già al momento in cui esso perviene al destinatario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2003, n. 1370; sez. I, 29 gennaio 2003, n. 2700\2002).
4. Non si costituiva A. A..
5. La causa è passata in decisione all udienza pubblica del 27 maggio 2004.
6. L appello è fondato e deve essere accolto.
7. Sull unico punto di diritto controverso la sezione non intende discostarsi dai suoi specifici recenti precedenti (cfr. sez. IV, 27 aprile 2004, nn. 2554 e 2558, che si richiamano a mente dell art. 9, l. n. 205 del 2000).
Invero, alla luce del dettato dell art. 2 comma 2 D.L. 7 gennaio 1992 n. 5, il diritto agli arretrati relativi alle differenze retributive conseguenti all equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza agli ispettori della Polizia di Stato spetta solo a coloro che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto avevano già avuto favorevoli sentenze di merito.
La tendenziale omogeneità del trattamento economico fra tutti i sottufficiali dei Corpi di polizia (ad ordinamento civile e militare) non comportava, nel periodo transitorio fino all entrata in vigore del D.L. 7 gennaio 1992 n. 5, una continua identità di posizioni economiche, attese le residue differenze di compiti e di ordinamenti e quindi di livelli funzionali.
8. Segue a queste conclusioni l accoglimento dell appello.
Giusti motivi consentono di compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando:
- accoglie l appello, e per l effetto, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2004, con la partecipazione dei signori:
Costantino Salvatore - Presidente f.f.
Dedi Rulli - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
Carlo Saltelli - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05 NOV. 2004.










 
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