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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 11 giugno 2005
GLI ARRETRATI DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 5 novembre 2004, n. 7201con nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno GLI ARRETRATI DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA (11/06/2005) CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 5 novembre 2004, n. 7201 “Alla luce dell art. 2, 2° comma, del D.L. 7 gennaio 1992 n. 5, il diritto agli arretrati relativi alle differenze retributive conseguenti all equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza agli ispettori della Polizia di Stato spetta solo a coloro che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto avevano già avuto favorevoli sentenze di merito”. nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso iscritto al NRG 2445\1994, proposto dal Ministero dell interno e dal Ministero della difesa ciascuno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliati presso quest ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro A. A., non costituito; per l annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I bis, n. 109 del 28 gennaio 1993. Visto il ricorso in appello; visti gli atti tutti della causa; data per letta alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 la relazione del consigliere Vito Poli, udito l avv. dello Stato Giannuzzi; ritenuto e considerato quanto segue: 1. La sentenza appellata - del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I bis, n. 109 del 28 gennaio 1993, non notificata - ha accertato il diritto di A. A. - ora intimato - sottufficiale dell Arma dei C.C. all equiparazione, ai fini retributivi, al personale della Polizia di Stato, svolgente analoghe funzioni, con corresponsione delle differenze retributive arretrate nei limiti della prescrizione quinquennale, dall entrata in vigore della L. 1 aprile 1981 n. 121, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi. Mentre andava a buon fine la notificazione effettuata il successivo giorno 21 marzo 1994. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando: |
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