GLI ARRETRATI DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA (11/06/2005)
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 5 novembre 2004, n. 7201
“Alla luce dell art. 2, 2° comma, del D.L. 7 gennaio 1992 n. 5, il diritto agli arretrati relativi alle differenze retributive conseguenti all equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza agli ispettori della Polizia di Stato spetta solo a coloro che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto avevano già avuto favorevoli sentenze di merito”.
nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno
SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 2445\1994, proposto dal Ministero
dell interno e dal Ministero della difesa ciascuno in persona del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall Avvocatura generale
dello Stato ex lege domiciliati presso quest ultima in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
contro
A. A., non costituito;
per l annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
sezione I bis, n. 109 del 28 gennaio 1993.
Visto il ricorso in appello;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 la relazione
del consigliere Vito Poli, udito l avv. dello Stato Giannuzzi;
ritenuto e considerato quanto segue:
1. La sentenza appellata - del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I bis, n. 109 del 28 gennaio 1993, non notificata - ha accertato il diritto di A. A. - ora intimato - sottufficiale dell Arma dei C.C. all equiparazione, ai fini retributivi, al personale della Polizia di Stato, svolgente analoghe funzioni, con corresponsione delle differenze retributive arretrate nei limiti della prescrizione quinquennale, dall entrata in vigore della L. 1 aprile 1981 n. 121, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi.
2. Con ricorso notificato il 21 marzo 1994, i Ministeri dell interno e della difesa proponevano appello.
L atto di appello veniva consegnato per la notificazione all ufficiale giudiziario (che esperiva un primo tentativo il giorno stesso), il 9 marzo 1994; quindi tempestivamente, rispetto al termine ultimo decadenziale, individuato a mente dell art. 327 c.p.c. , nel 16 marzo 1994.
Tale prima notificazione non aveva esito fruttuoso a cagione del trasferimento del difensore domiciliatario dell A..
Mentre andava a buon fine la notificazione effettuata il successivo giorno 21 marzo 1994.
3. La notificazione dell atto di appello è da ritenersi tempestiva.
Il principio stabilito dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza 26 novembre 2002, n. 477, ribadito da ord. 28 aprile 2004, n. 132 e pacificamente applicabile al sistema di giustizia amministrativa), secondo il quale gli effetti di qualsivoglia tipo di notificazione, per quanto riguarda il notificante, devono essere ricollegati al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell atto all ufficiale giudiziario, implica che il procedimento di notificazione si perfeziona, per il richiedente, alla data in cui quest ultimo ha consegnato l atto da notificare all ufficiale giudiziario e non già al momento in cui esso perviene al destinatario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2003, n. 1370; sez. I, 29 gennaio 2003, n. 2700\2002).
4. Non si costituiva A. A..
5. La causa è passata in decisione all udienza pubblica del 27 maggio 2004.
6. L appello è fondato e deve essere accolto.
7. Sull unico punto di diritto controverso la sezione non intende discostarsi dai suoi specifici recenti precedenti (cfr. sez. IV, 27 aprile 2004, nn. 2554 e 2558, che si richiamano a mente dell art. 9, l. n. 205 del 2000).
Invero, alla luce del dettato dell art. 2 comma 2 D.L. 7 gennaio 1992 n. 5, il diritto agli arretrati relativi alle differenze retributive conseguenti all equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza agli ispettori della Polizia di Stato spetta solo a coloro che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto avevano già avuto favorevoli sentenze di merito.
La tendenziale omogeneità del trattamento economico fra tutti i sottufficiali dei Corpi di polizia (ad ordinamento civile e militare) non comportava, nel periodo transitorio fino all entrata in vigore del D.L. 7 gennaio 1992 n. 5, una continua identità di posizioni economiche, attese le residue differenze di compiti e di ordinamenti e quindi di livelli funzionali.
8. Segue a queste conclusioni l accoglimento dell appello.
Giusti motivi consentono di compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando:
- accoglie l appello, e per l effetto, in riforma della sentenza indicata in epigrafe, respinge il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2004, con la partecipazione dei signori:
Costantino Salvatore - Presidente f.f.
Dedi Rulli - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
Carlo Saltelli - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05 NOV. 2004.