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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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sabato 28 maggio 2005
PATTO DI PROVA E ASSUNZIONE OBBLIGATORIE DEGLI INVALIDI Cassazione, Sezione Lavoro, 27.01. 2004, n. 1458 PATTO DI PROVA E ASSUNZIONE OBBLIGATORIE DEGLI INVALIDICassazione, Sezione Lavoro, 27.01. 2004, n. 1458“Il recesso dell imprenditore è sottratto alla disciplina limitativa del licenziamento individualecontenuta nella legge 15 luglio 1966 n. 604, onde non richiede una formale comunicazione del motivodel recesso, spettando al lavoratore, che alleghi l illegittimità del licenziamento, provare eventualimotivi illeciti o discriminatori”.nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di SalernoSEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. Paolino DELL ANNO PresidenteDott. Francesco Antonio MAIORANO ConsigliereDott. Grazia CATALDI ConsigliereDott. Maura LA TERZA ConsigliereDott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:XXX, elettivamente domiciliata in ROMA, aaaa, pressolo studio dell avvocato GIUSEPPE MACCARONE, che la rappresenta edifende, giusta delega in atti;- ricorrente -controYYY, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in ROMA,bbbb, pressolo studio dell avvocato PIERO BIASIOTTI, che lo rappresenta edifende, giusta delega in atti;- controricorrente -avverso la sentenza n. 38990/00 del Tribunale di ROMA, decisa il27/9/00 e depositata il 04/12/00 R.G.N. 32142/98;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del16/06/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;udito l Avvocato BIASIOTTI PIERO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con sentenza 27 settembre - 4 dicembre 2000 n. 38990/2000, la Corte d appello di Roma, accogliendo il gravame della società YYY avverso la sentenza pronunciata dal Pretore del lavoro della stessa città, ha respinto la domanda proposta da XXX, invalida civile avviata al lavoro presso la predetta società ai sensi della legge n. 482 del 1968, intesa alla declaratoria di inefficacia del recesso dal contratto all esito del periodo di prova e alla conseguente ricostituzione del rapporto ai sensi dell art. 2932 c.c. Diritto Con il primo motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli art. 2096 c.c. e 10 della legge n. 482 del 1968, si deduce che erroneamente il Tribunale abbia escluso la sussistenza dell obbligo della motivazione del recesso, trascurando di considerare che, come anche affermato dalla giurisprudenza, il recesso dell imprenditore nel periodo di prova, pur essendo sottratto in linea generale alla disciplina dei licenziamenti individuali, è tuttavia soggetto all obbligo di motivazione quando il recesso riguarda il mancato superamento della prova da parte di un lavoratore appartenente alle categorie protette. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. PENSIONI E AMIANTO (21/05/2005) Cassazione, Sezione Lavoro, 17 gennaio 2005, n. 757 “Il beneficio previsto dall’art. 13, 8° comma, della L. 257/1992,relativo alla rivalutazione del coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all’amianto, va riconosciuto ai lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero l’inabilità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della legge n. 257/92. Costoro, pur avendo maturato i requisiti richiesti anche senza la prevista maggiorazione, possono tuttavia giovarsene per migliorare la prestazione, opportunamente comunicando all ente previdenziale l avvenuta esposizione all amianto alle condizioni previste dalla legge; si asterranno dalla richiesta solo coloro che, avendo già raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia i 40 anni di contribuzione, non riceverebbero alcun giovamento dall applicazione della legge”. nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente Dott. Alberto SPANÒ Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: B.M., rappresentato e difeso dall avv. G. Sante Assennato (in sostituzione dell avv. Franco Agostini deceduto), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Poma 2, giusta procura per notar Furio Dei Rossi; - ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Riccio e Nicola Valente ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza 17, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso; - resistente - e contro ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà ed elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre 144, giusta procura per notar C.F. Tuccari; - resistente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste-Sezione Lavoro n. 154/01 del 27 dicembre 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 242/2000). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2004 dal consigliere Bruno Balletti; Uditi gli avv.ti Roberto Amodeo (per delega dell avv. Assennato) e Luciana Romeo (per delega dell avv. De Ferrà); Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con ricorso al Giudice del Lavoro di Trieste M.B. titolare di pensione di anzianità dal gennaio 1996 come ex dipendente della s.p.a. "Altiforni e Ferriere di Servola"- conveniva in giudizio l I.N.P.S. e l I.N.A.I.L. per sentire dichiarare il proprio diritto al beneficio previsto dall ottavo comma dell art. 13 della legge n. 257/1992; beneficio consistente nell applicazione del coefficiente moltiplicatore 1,5 al periodo di continuativa ultradecennale attività prestata dal ricorrente in ambiente di lavoro esposto direttamente ed indirettamente all amianto. Diritto I -. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 12 della legge n. 257/1992 e 13 (ottavo comma) della legge n. 271/1993, nonché vizi di motivazione" - rileva che «non esiste alcun riferimento testuale che possa far ritenere valida la limitazione e conclusione ritenuta dalla Corte di Appello, né di date né di pensionamenti avvenuti, ritenendosi di un beneficio approvato ai lavoratori senza alcuna limitazione restrittiva in proposito» e censura la sentenza impugnata in quanto «la tesi (sostenuta e fatta propria dalla Corte territoriale) secondo la quale sarebbero esclusi dal beneficio coloro già pensionati prima dell atto introduttivo del giudizio o prima dell entrata in vigore della legge, è illogica priva oltre che di valore di interpretazione testuale, è anche del tutto priva di criteri di interpretazione logica e aderente alle norme costituzionali, e anche mancante di ragionevolezza». P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia. |
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