lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 7 maggio 2005

I DIRITTI DEI LAVORATORI IN PROVA

dell Avv. Rocchina Staiano - Dottore di ricerca Università di Salerno - Responsabile della sezione "Pari Opportunità" della rivista LavoroPrevidenza.com







I DIRITTI DEI LAVORATORI IN PROVA


dell Avv. Rocchina Staiano - Dottore di ricerca Università di Salerno





1. Nozione e ratio del patto di prova.


Il patto di prova apposto al contratto di lavoro è una condizione risolutiva potestativa apposta al contratto di lavoro subordinato (Pret. Milano, 29 ottobre 1986, in Orient. giur. lav., 1986, 1059), in quanto mira a tutelare l’interesse di entrambe le parti contrattuali (datore di lavoro e lavoratore). La sua ratio è, quindi, quella di sperimentare la reciproca convenienza al contratto del datore di lavoro e del lavoratore, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione (Cass. Civ., sez. lav., 14 aprile 2001, n. 5591, in Giust. civ. Mass., 2001, 795).


Il lavoratore in prova ha gli stessi diritti di un lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quali sono i suoi diritti?



2. Malattia.


Durante il periodo di prova, la sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia, prevista dall’art. 2110 c.c., trova applicazione, in quanto non sussistono ragioni idonee a giustificare una contraria conclusione e, al contrario, si deve rilevare che, durante tale periodo, il lavoratore non ha la possibilità di dimostrare le sue capacità nè il datore di lavoro quella di accertarle (Cass. Civ., sez. lav., 18 novembre 1995, n. 11934, in Giust. civ. Mass., 1995, 782).



3. Retribuzione.


Ove sia stata richiesta l’applicazione, come parametro di equa retribuzione ex art. 36 cost., di uno specifico contratto collettivo di categoria o di altra normativa collettiva, il giudice non può limitarsi ad affermare che il rapporto di analogia non è richiamabile nell ambito di applicazione alle parti dei contratti di diritto privato, ma deve definire qualitativamente e quantitativamente il lavoro di fatto prestato, precisare la figura contrattuale che aveva originato il rapporto, individuare le esigenze familiari cui si richiama l art. 36 cost. Ed, accertata l’entità della retribuzione effettivamente corrisposta, determinare la corrispondenza o meno della medesima a detta definizione ed a detta individuazione, eventualmente, poi, provvedendo ai necessari adeguamenti, tenendo, se del caso, presenti i trattamenti economici previsti, in sede di pattuizioni collettive, contenuti nel contratto collettivo invocato o in contratti previsti per categorie affini (Cass. Civ., sez. lav., 12 maggio 1986, n. 3155, in Giust. civ. Mass., 1986, 785).



4. Rinunce e transazione.


La rinuncia del lavoratore subordinato a futuri, eventuali e non precisati diritti derivanti dalla definitività del rapporto di lavoro per superamento del periodo di prova è radicalmente nulla, ai sensi dell art. 1418 c.c., e non già semplicemente annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine perentorio previsto dall art. 2113 c.c. (Cass. Civ., sez. lav., 13 marzo 1992, n. 3093, in Giust. civ. Mass., 1992, 893).



5. Obbligo di fedeltà, diligenza e correttezza.


Gli obblighi fondamentali di fedeltà, di diligenza e di correttezza, al cui adempimento il lavoratore in prova è tenuto, investono non solo la prestazione lavorativa, ma anche soprattutto la personalità complessiva del lavoratore. Il potere discrezionale dell imprenditore di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando riflette l accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore ma anche gli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo con cui si manifesta, nelle relazioni sociali, la sua personalità (Cass. Civ., sez. lav., 10 giugno 1999, n. 5714, in Giust. civ. Mass., 1999, 1317).










 
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