I DIRITTI DEI LAVORATORI IN PROVA
dell Avv. Rocchina Staiano - Dottore di ricerca Università di Salerno
1. Nozione e ratio del patto di prova.
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro è una condizione risolutiva potestativa apposta al contratto di lavoro subordinato (Pret. Milano, 29 ottobre 1986, in Orient. giur. lav., 1986, 1059), in quanto mira a tutelare l’interesse di entrambe le parti contrattuali (datore di lavoro e lavoratore). La sua ratio è, quindi, quella di sperimentare la reciproca convenienza al contratto del datore di lavoro e del lavoratore, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione (Cass. Civ., sez. lav., 14 aprile 2001, n. 5591, in Giust. civ. Mass., 2001, 795).
Il lavoratore in prova ha gli stessi diritti di un lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quali sono i suoi diritti?
2. Malattia.
Durante il periodo di prova, la sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia, prevista dall’art. 2110 c.c., trova applicazione, in quanto non sussistono ragioni idonee a giustificare una contraria conclusione e, al contrario, si deve rilevare che, durante tale periodo, il lavoratore non ha la possibilità di dimostrare le sue capacità nè il datore di lavoro quella di accertarle (Cass. Civ., sez. lav., 18 novembre 1995, n. 11934, in Giust. civ. Mass., 1995, 782).
3. Retribuzione.
Ove sia stata richiesta l’applicazione, come parametro di equa retribuzione ex art. 36 cost., di uno specifico contratto collettivo di categoria o di altra normativa collettiva, il giudice non può limitarsi ad affermare che il rapporto di analogia non è richiamabile nell ambito di applicazione alle parti dei contratti di diritto privato, ma deve definire qualitativamente e quantitativamente il lavoro di fatto prestato, precisare la figura contrattuale che aveva originato il rapporto, individuare le esigenze familiari cui si richiama l art. 36 cost. Ed, accertata l’entità della retribuzione effettivamente corrisposta, determinare la corrispondenza o meno della medesima a detta definizione ed a detta individuazione, eventualmente, poi, provvedendo ai necessari adeguamenti, tenendo, se del caso, presenti i trattamenti economici previsti, in sede di pattuizioni collettive, contenuti nel contratto collettivo invocato o in contratti previsti per categorie affini (Cass. Civ., sez. lav., 12 maggio 1986, n. 3155, in Giust. civ. Mass., 1986, 785).
4. Rinunce e transazione.
La rinuncia del lavoratore subordinato a futuri, eventuali e non precisati diritti derivanti dalla definitività del rapporto di lavoro per superamento del periodo di prova è radicalmente nulla, ai sensi dell art. 1418 c.c., e non già semplicemente annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine perentorio previsto dall art. 2113 c.c. (Cass. Civ., sez. lav., 13 marzo 1992, n. 3093, in Giust. civ. Mass., 1992, 893).
5. Obbligo di fedeltà, diligenza e correttezza.
Gli obblighi fondamentali di fedeltà, di diligenza e di correttezza, al cui adempimento il lavoratore in prova è tenuto, investono non solo la prestazione lavorativa, ma anche soprattutto la personalità complessiva del lavoratore. Il potere discrezionale dell imprenditore di recedere nel corso del periodo di prova è legittimamente esercitato quando riflette l accertamento e la valutazione non soltanto degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore ma anche gli elementi concernenti il comportamento complessivo dello stesso, quale è desumibile anche dalla sua correttezza e dal modo con cui si manifesta, nelle relazioni sociali, la sua personalità (Cass. Civ., sez. lav., 10 giugno 1999, n. 5714, in Giust. civ. Mass., 1999, 1317).