lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 30 aprile 2005

FINALMENTE L’ATTUAZIONE DELL’ART.2, COMMA 1, DELLA L. 8/8/95, N. 335

della dott.ssa Gabriella Greco – Funzionario della Corte dei conti

FINALMENTE L’ATTUAZIONE DELL’ART.2, COMMA 1, DELLA L. 8/8/95, N. 335


Gabriella Greco – Funzionario della Corte dei conti





Con la circolare INPDAP n. 67 del 16/12/2004 dopo ben 10 anni dalla pubblicazione della L. n. 335/95 si è finalmente arrivati al subentro si sensi dell’art. 2, comma 1 nella gestione dei trattamenti pensionistici da parte dell’Ente riguardo al personale delle singole Amministrazioni statali, questo con riferimento ai dipendenti iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) gestita dall’INPDAP, con esclusione del personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare.


Il subentro, come noto, avverrà a decorrere dal 1/10/05 e comporterà il passaggio non solo della liquidazione della pensione, ma bensì di tutti gli istituti pensionistici collegati quali ricongiunzioni, riscatti e computi.


La procedura organizzativa prevede la liquidazione ed il pagamento della pensione in termini definitivi, superando, si spera definitivamente, l’annoso problema dei trattamenti provvisori.


L’applicazione del software prevista dall’INPDAP secondo le istruzioni impartite nelle Circolari n. 34/2003, n. 10/2004 e n. 33/2004, consente la predisposizione dei dati economici e giuridici da parte delle singole Amministrazioni e la loro trasmissione all’Istituto per il provvedimento definitivo, esonerando gli Uffici competenti delle singole Amministrazioni statali da ogni responsabilità per errori di calcolo o di diritto, “…fatti salvi i casi di mancata, parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti pensionistici.” Sarà comunque cura dell’Ente effettuare i controlli sulla correttezza dei dati trasmessi prima di disporre la relativa determina.


Il passaggio delle competenze all’INPDAP dal 1/10/2005 riguarda anche il personale della Polizia di Stato in quanto si configura, a partire dal 1982, come un’amministrazione civile ad ordinamento speciale (L. n. 121/81). In previsione di quanto sopra e in attuazione del disposto della Circolare n. 67/04, con propria Circolare n. 6 del 23/5/2005 l’Ente ha provveduto a determinare le modalità per il trattamento pensionistico relativo alla Polizia di Stato d’intesa con il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Considerata la notevole massa di lavoro che verrà trasferita dalle singole Amministrazioni pubbliche alle Sedi periferiche INPDAP, si prevede la possibilità di una mobilità del personale qualificato con propria competenza in materia pensionistica dagli Uffici pensioni delle Amministrazioni statali ai ruoli INPDAP; tale passaggio dovrà avvenire a seguito di una formale intesa tra l’Ente e ciascuna amministrazione come indicato al punto 2) e nell’allegato alla Circolare n. 67/04.


Questo accordo sulla mobilità rientra nell’indirizzo di cui alla Circolare del dipartimento della funzione pubblica e del ministero dell’economia e delle finanze prot. 14115/05/1.2.3.1 dell’11/4/2005, nonché dell’art. 5 del D.L. n. 7/2005 che impongono di dare corso alle procedure di mobilità volontaria prima di attivare nuovi concorsi.


Si supererà, inoltre, la potenziale conflittualità sorta tra l’INPDAP e il Tesoro nell’applicazione degli istituti di cui alla L. n. 355/95, come per i contrasti interpretativi relativi alle pensioni di inabilità di cui all’art. 2, comma 12. Si spera che almeno per una parte del personale dello Stato, con le eccezioni innanzi elencate, si riabbia finalmente l’unitarietà interpretativa perduta anche considerando la delicatezza degli argomenti che vanno ad incidere pesantemente sulla vita dei singoli, oltre, naturalmente, al moltiplicarsi del contenzioso pesante in termini economici sia per i pensionati e sia per lo Stato.




Nota





  • www.inail.it/Normativa/normativa.htm

 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli