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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 23 aprile 2005

EVASIONE ED OMISSIONE CONTRIBITIVA.

del Dr. Domenico De Fazio (Funzionario Direzione Generale INPS)




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EVASIONE ED OMISSIONE CONTRIBITIVA.


CASSAZIONE SS.UU. SENTENZA n.4808/2005



Dr. Domenico De Fazio (Funzionario Direzione Generale INPS)




DEFINIZIONE E SANZIONI


La norma di riferimento per distinguere le due fattispecie è l’art.116 comma 8 legge n.388/2000 che testualmente recita:


“ I soggetti che non provvedono…al pagamento dei contributi o premi…ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:


a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie…al pagamento di una sanzione civile…;


b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile…”[1]



Quando ricorre l’evasione si applica la sanzione civile, determinata in ragione d’anno, in misura pari del 30% dei contributi evasi.


Tale sanzione deve essere calcolata fino alla data di pagamento di quanto dovuto e non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi evasi (c.d. tetto).


Dopo il raggiungimento del suddetto tetto massimo senza che si sia provveduto al pagamento, sulla sorte contributiva maturano anche gli interessi di mora;



Se ricorre l’omissione[2] si applica la sanzione, determinata in ragione d’anno, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), più una maggiorazione del 5,5%.


In tal caso, il tetto massimo è del 40% dell’importo dei contributi non versati.


Dopo il raggiungimento del suddetto tetto massimo senza che si sia provveduto al pagamento sulla sorte contributiva maturano anche gli interessi di mora.





LA DIFFICILE DISTINZIONE TRA EVASIONE E OMISSIONE CONTRIBUTIVA E L’ULTIMO ARRESTO GIURISPRUDENZIALE


Secondo un primo orientamento, sintetizzato nelle sentenze della Corte di Cassazione nn. 533 e 14727 del 2003:


- “sussiste l’evasione contributiva quando l’istituto assicuratore non possa accertare dalle denunce o registrazioni obbligatorie l’ammontare dei contributi dovuti”;


- “vi è omissione…qualora il credito…sia rilevabile in quanto risultante o dalle denunce o dalle scritture (considerando che la legge usa la disgiuntiva “o”);


Si afferma, infatti, che “includendo nell’ipotesi più grave la mancata ottemperanza anche ad uno solo di numerosi obblighi di segnalazione del debito contributivo (quale ad esempio, il mancato invio dei DM 10 alla scadenza pur in presenza di regolare tenuta dei libri paga) o comunque di elementi asseveranti chiaramente il debito contributivo, il sistema peccherebbe di coerenza e logicità, perché finirebbe per sanzionare allo stesso modo detta fattispecie e quella molto più grave di assenza completa di documentazione che occulti il debito medesimo”



Tale orientamento è stato ora superato dalla Corte di Cassazione SS.UU. con sentenza n.4808 del 7 marzo 2005 che ha, invece, aderito a quanto già indicato nelle sentenze della Cassazione nn.1552 e 5386 del 2003, secondo cui per l’integrazione della fattispecie di evasione è sufficiente che sia omesso uno degli adempimenti obbligatori.



In particolare, la sentenza afferma che “non è irragionevole equiparare l’assenza della necessaria documentazione al mancato invio della medesima all’istituto previdenziale nei termini prescritti. In entrambi i casi, infatti, le funzioni di accertamento…spettanti all’istituto risultano ostacolate, se non compromesse nel tempo. Né potrebbe ritenersi che l’ipotesi di carenza assoluta di documentazione debba essere sanzionata più severamente solo perché può occultare rapporti di lavoro in nero: una situazione del genere potrebbe infatti essere nascosta anche dietro una documentazione incompleta o comunque trattenuta nella disponibilità del datore di lavoro, pronto ad esibirla nn appena visitato dagli ispettori”.



“La fattispecie dell’omissione contributiva deve ritenersi limitata all’ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti dell’ente previdenziale ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati – è sufficiente ad integrare gli estremi dell’evasione”.









[1] La precedente versione normativa, contenuta nell’art.1 comma 217 legge n.662/1996, prevedeva la sanzione “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero”;




[2] Sono assimilate all’omissione, per quanto riguarda le sanzioni applicabili, le seguenti fattispecie:


- Evasione denunciata spontaneamente prima delle contestazioni o richieste;


- Mancato pagamento dovuto a “oggettive incertezze legate a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo poi ritenuto sussistente in sede giudiziaria o amministrativa (art.116 c.10 legge 388/2000);




 
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