lavoroprevidenza

sabato 23 aprile 2005

EVASIONE ED OMISSIONE CONTRIBITIVA.

del Dr. Domenico De Fazio (Funzionario Direzione Generale INPS)




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EVASIONE ED OMISSIONE CONTRIBITIVA.


CASSAZIONE SS.UU. SENTENZA n.4808/2005



Dr. Domenico De Fazio (Funzionario Direzione Generale INPS)




DEFINIZIONE E SANZIONI


La norma di riferimento per distinguere le due fattispecie è l’art.116 comma 8 legge n.388/2000 che testualmente recita:


“ I soggetti che non provvedono…al pagamento dei contributi o premi…ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:


a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie…al pagamento di una sanzione civile…;


b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile…”[1]



Quando ricorre l’evasione si applica la sanzione civile, determinata in ragione d’anno, in misura pari del 30% dei contributi evasi.


Tale sanzione deve essere calcolata fino alla data di pagamento di quanto dovuto e non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi evasi (c.d. tetto).


Dopo il raggiungimento del suddetto tetto massimo senza che si sia provveduto al pagamento, sulla sorte contributiva maturano anche gli interessi di mora;



Se ricorre l’omissione[2] si applica la sanzione, determinata in ragione d’anno, in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), più una maggiorazione del 5,5%.


In tal caso, il tetto massimo è del 40% dell’importo dei contributi non versati.


Dopo il raggiungimento del suddetto tetto massimo senza che si sia provveduto al pagamento sulla sorte contributiva maturano anche gli interessi di mora.





LA DIFFICILE DISTINZIONE TRA EVASIONE E OMISSIONE CONTRIBUTIVA E L’ULTIMO ARRESTO GIURISPRUDENZIALE


Secondo un primo orientamento, sintetizzato nelle sentenze della Corte di Cassazione nn. 533 e 14727 del 2003:


- “sussiste l’evasione contributiva quando l’istituto assicuratore non possa accertare dalle denunce o registrazioni obbligatorie l’ammontare dei contributi dovuti”;


- “vi è omissione…qualora il credito…sia rilevabile in quanto risultante o dalle denunce o dalle scritture (considerando che la legge usa la disgiuntiva “o”);


Si afferma, infatti, che “includendo nell’ipotesi più grave la mancata ottemperanza anche ad uno solo di numerosi obblighi di segnalazione del debito contributivo (quale ad esempio, il mancato invio dei DM 10 alla scadenza pur in presenza di regolare tenuta dei libri paga) o comunque di elementi asseveranti chiaramente il debito contributivo, il sistema peccherebbe di coerenza e logicità, perché finirebbe per sanzionare allo stesso modo detta fattispecie e quella molto più grave di assenza completa di documentazione che occulti il debito medesimo”



Tale orientamento è stato ora superato dalla Corte di Cassazione SS.UU. con sentenza n.4808 del 7 marzo 2005 che ha, invece, aderito a quanto già indicato nelle sentenze della Cassazione nn.1552 e 5386 del 2003, secondo cui per l’integrazione della fattispecie di evasione è sufficiente che sia omesso uno degli adempimenti obbligatori.



In particolare, la sentenza afferma che “non è irragionevole equiparare l’assenza della necessaria documentazione al mancato invio della medesima all’istituto previdenziale nei termini prescritti. In entrambi i casi, infatti, le funzioni di accertamento…spettanti all’istituto risultano ostacolate, se non compromesse nel tempo. Né potrebbe ritenersi che l’ipotesi di carenza assoluta di documentazione debba essere sanzionata più severamente solo perché può occultare rapporti di lavoro in nero: una situazione del genere potrebbe infatti essere nascosta anche dietro una documentazione incompleta o comunque trattenuta nella disponibilità del datore di lavoro, pronto ad esibirla nn appena visitato dagli ispettori”.



“La fattispecie dell’omissione contributiva deve ritenersi limitata all’ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno degli altri, necessari adempimenti – in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti dell’ente previdenziale ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati – è sufficiente ad integrare gli estremi dell’evasione”.









[1] La precedente versione normativa, contenuta nell’art.1 comma 217 legge n.662/1996, prevedeva la sanzione “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero”;




[2] Sono assimilate all’omissione, per quanto riguarda le sanzioni applicabili, le seguenti fattispecie:


- Evasione denunciata spontaneamente prima delle contestazioni o richieste;


- Mancato pagamento dovuto a “oggettive incertezze legate a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo poi ritenuto sussistente in sede giudiziaria o amministrativa (art.116 c.10 legge 388/2000);





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