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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 16 aprile 2005

IL CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE E IL COMPENSO

dell’Avv. Rocchina Staiano-Contrattista in Diritto del Lavoro, Università di Roma3 e Responsabile unica della sezione "Pari Opportunità" e della sezione "Lavoro Militare" di LavoroPrevidenza.com




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1. Cos’è il lavoro autonomo professionale.


Quando si parla di lavoro autonomo dal punto di vista dell’inquadramento del rapporto di lavoro è possibile distinguere tre fattispecie:


a) lavoro autonomo, contratto d’opera o professionale (artt. 2222 e 2230 c.c.);


b) lavoro autonomo occasionale accessorio (art. 70 e ss. del D. Lgs. 273/2003);


a) collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (art. 409 c.p.c. e artt. 61 e ss. del D. Lgs. 273/2003).


Nell’ambito delle prestazioni d’opera vi è il contratto d’opera intellettuale che è regolato dagli artt. 2230 e ss. del c.c. Nel contratto di opera professionale non è necessario che l’opera, quale oggetto del rapporto, sia compiutamente delimitata in tutti i suoi particolari e dettagli, essendo sufficiente la sua individuazione nelle caratteristiche essenziali. L’impegno assunto dal professionista costituisce di regola un’obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si obbliga a prestare la propria opera intellettuale e scientifica per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto e può, tuttavia, avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.


L’art. 1176 c.c. prevede che nell’adempiere la prestazione il lavoratore autonomo deve usare la diligenza del buon padre di famiglia; peraltro, la giurisprudenza preminente precisa che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.



2. I compensi.


In tema di compensi spettanti ai prestatori d opera intellettuale, l art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando, in primo luogo, l accordo delle parti, in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso a tali criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Vedi: Cass. civile sez. II, 23 maggio 2000, n. 6732). Infatti, a tal riguardo, la giurisprudenza maggioritaria e la dottrina sostengono che ai sensi dell art. 2233 c.c., la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge, o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti nella materia, mentre solo subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice, svincolata dal rispetto dei limiti tariffari. Peraltro, la situazione di impossibilità di reperimento della fonte regolatrice della determinazione del compenso non può ritenersi integrata per il solo dato di fatto della omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omesso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità al disposto del citato art. 2233 c.c. In tale ipotesi, è, pertanto, illegittima la determinazione del compenso effettuata con valutazione equitativa del giudice in deroga ai minimi tariffari, in quanto operata al di fuori delle condizioni cui la predetta norma codicistica subordina l esercizio di tale potere da parte del giudice, senza che assuma rilievo, al riguardo, la problematica relativa alla lamentata incompatibilità del carattere inderogabile dei minimi tariffari, previsto dalla normativa vigente, con i principi dell ordinamento comunitario in materia di libera concorrenza.


Il potere del giudice di determinare discrezionalmente il compenso del professionista, incontra il duplice limite della richiesta obbligatoria del parere non vincolante dell associazione professionale cui il professionista appartiene e della necessità di adeguare la misura del compenso all importanza dell opera e al


decoro della professione: l esercizio di tal potere, inoltre, è subordinato alla mancanza di un intesa fra gli interessati circa la misura del compenso (Vedi, Cass. civile sez. II, 22 gennaio 2000, n. 694).


Inoltre, bisogna sottolineare che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che le disposizioni degli art. 2229 ss. c.c. relative al contratto di prestazione d opera non escludono la possibilità di accordi di prestazione gratuita, nè determinano una presunzione, anche iuris tantum, di onerosità dell opera intellettuale. Quindi, in tema di prestazione d opera intellettuale, la onerosità del relativo contratto, che ne costituisce elemento normale, come risulta dall art. 2233 c.c., non ne integra, peraltro, un elemento essenziale, nè può essere considerato un limite di ordine pubblico alla autonomia contrattuale delle parti, le quali, pertanto, ben possono prevedere espressamente la gratuità dello stesso. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione di detto principio, ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva ritenuto legittima la clausola contrattuale che condizionava il diritto al compenso per la prestazione di un ingegnere, cui il comune di Castellana Grotte aveva commissionato un progetto relativo alla sistemazione delle strade esterne di quel centro, al conseguimento delle approvazioni richieste e dei finanziamenti pubblici delle opere, eventi non verificatisi, con conseguente, mancata corresponsione dell onorario al professionista per la prestazione svolta dallo stesso).


 
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