lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 5 marzo 2005

LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO: IL PERICOLO È UGUALE PER TUTTI, I BENEFICI PENSIONISTICI NO

di Bruno Benelli (Messaggero)


LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO: IL PERICOLO È UGUALE PER TUTTI, I BENEFICI PENSIONISTICI NO


di BRUNO BENELLI sul Messaggero


IL RISCHIO dell’esposizione all’amianto è uguale per tutti i lavoratori, ma i benefici previdenziali previsti dalla legge no. Il decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, infatti, ha diviso gli interessati in due categorie.


I lavoratori soggetti all’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro conservano la normativa (migliore) anteriore al 3 ottobre 2003. Si tratta, in sostanza, di chi:
è stato esposto all’amianto per un periodo lavorativo di almeno 10 anni, soggetto all’assicurazione Inail;
aveva già maturato, al 2 ottobre 2003, il diritto ai benefici previdenziali;
chiederà la certificazione all’Inail (se non l’ha già fatto) entro il 15 giugno 2005.
Il diritto ai benefici, per questa categoria, scatta solo se l’accertata esposizione ultradecennale all’amianto è avvenuta entro il 2 ottobre 2003 (a prescindere da quando è stata presentata la domanda ma comunque entro 15 giugno 2005 e dalla data di rilascio del certificato Inail).
Il beneficio è quello massimo: il periodo di esposizione all’amianto viene moltiplicato per 1,5. Di conseguenza, 14 anni di esposizione danno diritto ad un aumento di sette anni. Questa maggiorazione figurativa, inoltre, vale sia per raggiungere il diritto alla pensione, sia ai fini dell’importo della pensione stessa.


Per i lavoratori non soggetti all’assicurazione Inail nei periodi lavorativi con esposizione all’amianto, invece, scattano le nuove (e più sfavorevoli) norme introdotte dal decreto interministeriale del 27 ottobre 2004. Si tratta di chi, al 2 ottobre 2003:
era stato esposto per almeno 10 anni (senza assicurazione Inail) all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi;
ha svolto uno dei lavori con esposizione all’amianto indicati dal decreto.
Per questa categoria i benefici sono ridotti: l’aumento convenzionale dei periodi di esposizione, infatti, è “solo” dell’1,25%. Con 14 anni di esposizione, quindi, si ha diritto ad un aumento di tre anni e mezzo. Non basta: tale aumento vale per incrementare l’importo della pensione, ma non per raggiungerne il diritto. Rientra in questa categoria chi ha svolto attività:
non soggetta (né prima, né ora) all’assicurazione Inail (vigili del fuoco, personale di volo, ecc.);
soggetta ad assicurazione contro gli infortuni, ma presso enti diversi dall’Inail (marittimi, dipendenti dello Stato).


Domanda e curriculum. Per non perdere i benefici, la domanda va presentata entro il 15 giugno 2005. Il datore di lavoro deve rilasciare un curriculum lavorativo nel quale si evidenzino: le mansioni svolte, i reparti e i periodi lavorativi; lo svolgimento diretto e abituale di attività esposte all’amianto.
Il curriculum può essere redatto su carta semplice, a patto che contenga tutte le informazioni previste dalla norma: lo schema da seguire è disponibile sul testo del decreto.
Le controversie in materia di rilascio e di contenuto dei curricula non sono di competenza dell’Inail, ma delle direzioni provinciali del Lavoro.




 
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