LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO: IL PERICOLO È UGUALE PER TUTTI, I BENEFICI PENSIONISTICI NO
di BRUNO BENELLI sul Messaggero
IL RISCHIO dell’esposizione all’amianto è uguale per tutti i lavoratori, ma i benefici previdenziali previsti dalla legge no. Il decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, infatti, ha diviso gli interessati in due categorie.
I lavoratori soggetti all’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro conservano la normativa (migliore) anteriore al 3 ottobre 2003. Si tratta, in sostanza, di chi:
è stato esposto all’amianto per un periodo lavorativo di almeno 10 anni, soggetto all’assicurazione Inail;
aveva già maturato, al 2 ottobre 2003, il diritto ai benefici previdenziali;
chiederà la certificazione all’Inail (se non l’ha già fatto) entro il 15 giugno 2005.
Il diritto ai benefici, per questa categoria, scatta solo se l’accertata esposizione ultradecennale all’amianto è avvenuta entro il 2 ottobre 2003 (a prescindere da quando è stata presentata la domanda ma comunque entro 15 giugno 2005 e dalla data di rilascio del certificato Inail).
Il beneficio è quello massimo: il periodo di esposizione all’amianto viene moltiplicato per 1,5. Di conseguenza, 14 anni di esposizione danno diritto ad un aumento di sette anni. Questa maggiorazione figurativa, inoltre, vale sia per raggiungere il diritto alla pensione, sia ai fini dell’importo della pensione stessa.
Per i lavoratori non soggetti all’assicurazione Inail nei periodi lavorativi con esposizione all’amianto, invece, scattano le nuove (e più sfavorevoli) norme introdotte dal decreto interministeriale del 27 ottobre 2004. Si tratta di chi, al 2 ottobre 2003:
era stato esposto per almeno 10 anni (senza assicurazione Inail) all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi;
ha svolto uno dei lavori con esposizione all’amianto indicati dal decreto.
Per questa categoria i benefici sono ridotti: l’aumento convenzionale dei periodi di esposizione, infatti, è “solo” dell’1,25%. Con 14 anni di esposizione, quindi, si ha diritto ad un aumento di tre anni e mezzo. Non basta: tale aumento vale per incrementare l’importo della pensione, ma non per raggiungerne il diritto. Rientra in questa categoria chi ha svolto attività:
non soggetta (né prima, né ora) all’assicurazione Inail (vigili del fuoco, personale di volo, ecc.);
soggetta ad assicurazione contro gli infortuni, ma presso enti diversi dall’Inail (marittimi, dipendenti dello Stato).
Domanda e curriculum. Per non perdere i benefici, la domanda va presentata entro il 15 giugno 2005. Il datore di lavoro deve rilasciare un curriculum lavorativo nel quale si evidenzino: le mansioni svolte, i reparti e i periodi lavorativi; lo svolgimento diretto e abituale di attività esposte all’amianto.
Il curriculum può essere redatto su carta semplice, a patto che contenga tutte le informazioni previste dalla norma: lo schema da seguire è disponibile sul testo del decreto.
Le controversie in materia di rilascio e di contenuto dei curricula non sono di competenza dell’Inail, ma delle direzioni provinciali del Lavoro.