lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 7 febbraio 2005

REGIONI BOCCIATE SULLA LEGGE BIAGI











REGIONI BOCCIATE SULLA LEGGE BIAGI













La Corte Costituzionale “ ha bocciato” le Regioni sulla legge Biagi e ha posto il sigillo della legittimità costituzionale sulla maggior parte delle sue disposizioni. E’ noto che dopo l’approvazione, nella passata legislatura, della riforma del Titolo V della Costituzione si sono moltiplicati i conflitti di competenza tra lo Stato e le Regioni.

I ricorsi, che hanno intasato la Consulta, trovano la loro base giuridica nel gran numero di materie nelle quali la competenza (dello Stato e delle Regioni) viene definita “concorrente” in termini assai poco chiari. La mancanza di attribuzioni sicure ha indotto le Regioni a dare l’assalto al “Palazzo d’inverno” dello Stato, nel tentativo di allargare le proprie competenze.

E la Corte Costituzionale deve arbitrare le innumerevoli controversie, spesso dettate da motivi di prestigio politico, perché non è affatto dimostrato che le amministrazioni regionali siano più efficienti e preparate di quelle statali. Nel caso della Legge Biagi il ricorso alla Consulta da parte di un gruppo di Regioni governate da coalizioni di centro-sinistra (Marche, Toscana, Emilia Romagna, Basilicata e Provincia Autonoma di Trento) si proponeva anche degli obiettivi politici: colpire a morte un provvedimento violentemente contrastato da una parte dei sindacati e dei partiti di opposizione, ingiustamente assurto a simbolo della precarietà del rapporto di lavoro e della mancanza di diritti sociali.

La sentenza n.50/2005 della Corte ha sostanzialmente respinto i ricorsi (accogliendoli, come vedremo, solo per alcuni aspetti veramente secondari), rafforzando così la posizione del Governo, il quale non solo è adesso maggiormente legittimato a portare avanti l’attuazione della legge n.30/2003 e dei decreti attuativi, specie per quanto riguarda la questione strategica dei servizi per l’impiego, ma ha pure degli argomenti in più per contrastare, quando verrà il momento, la legislazione regionale in tale materia.

Alcune Regioni di centro-sinistra, infatti, non si sono limitate a presentare ricorso alla Consulta ma hanno adottato (come le Marche) o si apprestano ad adottare (come l’Emilia Romagna) proprie iniziative in palese contrasto con la Legge Biagi. Il Governo non sembra intenzionato a tollerare, sul piano politico, il proposito di sconfessare uno dei provvedimenti che più hanno caratterizzato il suo programma e a consentire, sul piano tecnico, il formarsi di “vie regionali” differenti nella disciplina di importanti istituti del mercato del lavoro.
Così l’esecutivo è orientato ad impugnare le leggi regionali considerate difformi da quella nazionale.

La sentenza della Corte, ribadendo il ruolo della legislazione statale in materia di lavoro, favorisce tale linea di condotta. Ma vediamo cosa ha disposto la sentenza n. 50 del 28 gennaio scorso. Due sole norme della legge n.30/2003 hanno subito la censura di incostituzionalità: quella che escludeva l’applicazione delle norme sulle assunzioni obbligatorie (anche se disposte dalle Regioni) nei contratti di somministrazione e quella che disciplinava il tirocinio nelle aziende degli studenti durante le vacanze estive a fini di orientamento e di addestramento professionale.

Mentre nel primo caso la Consulta ha evidenziato un eccesso di potere rispetto alla delega, nel secondo ha correttamente ricondotto la fattispecie alla materia, di competenza regionale, della formazione professionale. Di maggior rilievo sono invece le questioni, incluse nei diversi ricorsi, che la Corte ha respinto. In via generale è stato affermato che la disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro è di competenza esclusiva dello Stato, in quanto rientrante nella materia “ordinamento civile” riservata alla legislazione statale.

E’ stata altresì giudicata infondata la questione di costituzionalità posta per quanto riguarda la materia della cosiddetta certificazione (che mira ad attribuire valore probatorio alla tipologia del rapporto di lavoro scelta dalle parti). Analoga valutazione è stata compiuta nella sentenza in merito alle competenze statali in tema di conciliazione delle controversie di lavoro (fatte rientrare nel campo dell’ordinamento civile e della giurisdizione, di esclusiva competenza statale).

Come già accennato, è molto importante il pronunciamento della Corte per quanto riguarda la questione dei servizi per l’impiego, a cui è certamente attribuibile il tratto della legislazione concorrente. Secondo la Consulta, però, la legge Biagi non viola i principi costituzionali quando mantiene in capo alle Province le funzioni amministrative in materia di collocamento, dal momento che tale norma deve essere interpretata in funzione della continuità del servizio in attesa di un’eventuale diversa disciplina regionale.

E’ altresì ritenuta conforme al dettato costituzionale la previsione di un’unica disciplina dell’accreditamento e dell’autorizzazione delle Agenzie del lavoro, attraverso l’istituzione dell’apposito Albo. Neppure le norme in materia di contratti formativi (inserimento ed apprendistato) sono state giudicate illegittime, in quanto la formazione che si svolge in azienda viene considerata parte integrante del sinallagma contrattuale e quindi è fatta rientrare nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile.




 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli