lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 30 gennaio 2005

PENSIONI: CUMULO LIBERO DAL 2008











Pensioni, cumulo libero dal 2008
(18/01/2005)














Tra gli obiettivi della legge delega in materia previdenziale (legge n. 243/2004) è previsto anche quello di “eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e reddito da lavoro”. Ma la bozza di decreto legislativo che affronta tale problema si limita, in sostanza, a riconfermare, con qualche adattamento al nuovo contesto, la disciplina vigente.

Come è noto, la riforma Maroni ha tracciato uno spartiacque al 1° gennaio 2008, elevando da quella data a 60 anni l’età minima pensionamento. E’ opportuno distinguere, pertanto, la disciplina del cumulo fino al 31.12.2007 da quella per il periodo successivo, premettendo che il problema riguarda (si veda la scheda) solo il trattamento di anzianità, essendo la pensione di vecchiaia pienamente cumulabile sia col lavoro dipendente che autonomo.


Disciplina del cumulo fino a tutto il 2007


Continueranno a valere le regole ora vigenti. In altre parole sarà possibile cumulare, senza alcuna ritenuta, il trattamento di anzianità con un reddito da lavoro dipendente o autonomo, facendo valere il requisito di almeno 40 anni di versamenti contributivi oppure di 37 anni se accompagnati da 58 anni di età.
In mancanza di tali requisiti, mentre non è cumulabile la pensione di anzianità con lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato (nel qual caso opera la ritenuta dell’intera pensione), è soggetta ad una trattenuta del 30% della quota eccedente il trattamento minimo (di 420 € nel 2005) la pensione di colui che svolga attività autonoma o professionale. La trattenuta non può eccedere, comunque, il 30% del reddito percepito.


Disciplina del cumulo dal 1° gennaio 2008


La pensione di anzianità - da quella data si potrà conseguire tale prestazione, oltrechè con 40 anni di versamenti, anche con 35 anni purchè accompagnati da almeno 60 anni di età – sarà interamente cumulabile, sia con il reddito da lavoro dipendente che professionale o autonomo. A decorrere da 1° gennaio 2008, ai fini del requisito dei 37 o dei 40 anni di contribuzione, valgono pure i periodi riferiti alla attività lavorativa svolta dal dipendente che ha scelto il bonus fiscale e contributivo, rinunciando al relativo accredito.


Il ticket


Torna in scena il ticket (la misura che consente di “monetizzare” il divieto di cumulo), che alla sua prima uscita non ha dato buona prova. La bozza del decreto attuativo prevede che coloro che siano già pensionati di anzianità al 1° gennaio 2005 e nei confronti dei quali trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime della completa cumulabilità versando il c.d. ticket già previsto dalla legge finanziaria per il 2003.
L’importo da versare sarà rappresentato dall’ammontare del 30% della pensione lorda (tale misura è ancora oggetto di esame) del mese di gennaio 2005 ridotta di una somma corrispondente al trattamento minimo (420 €) moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica (58 + 37 = 95) e la somma dei predetti requisiti, fatti valere dall’interessato al momento del pensionamento.
Per calcolare la somma da versare si può ricorrere alla seguente formula: importo pensione lorda gennaio 2005 – 420,02 € x 30% x differenza tra 95 e la somma data dall’età e dal numero di anni di versamenti del soggetto interessato.


Esempio:


Caso di un lavoratore che è andato in pensione a 57 anni di età con 35 di contributi (coefficiente 92) e che percepisce un trattamento lordo di 1.500 € nel gennaio 2005.


1.500 – 420,02 = 1.079,98 x 30% = 324 x 3 (differenza tra 95 e 92) = 972 (importo del ticket)


Scheda


Pensione di anzianità e cumulo








































Attività svolta


2005


2005


2008


2008


Lavoro dipendente o autonomo


40 anni di versamenti a prescindere dall’età


Nessuna ritenuta


40 anni di versamenti a prescindere dall’età


Nessuna ritenuta


Lavoro dipendente


37 anni di contributi a 58 anni di età


Nessuna ritenuta


35 anni di contributi a 60 anni di età


Nessuna ritenuta


Lavoro autonomo


37 anni e 58 anni di età


Nessuna ritenuta


35 anni di contributi e 60 anni di età


Nessuna ritenuta


Lavoro dipendente


Meno di 37 anni di contributi e/o 58 anni di età


Trattenuta dell’intera pensione (in questo caso, il lavoratore dipendente pensionato di anzianità può svolgere solo un lavoro autonomo)


35 anni di contributi ed età inferiore a 60 anni


Trattenuta dell’intera pensione (in questo caso, il lavoratore pensionato di anzianità può svolgere solo un lavoro autonomo)


Lavoro autonomo


Meno di 37 anni di versamenti e/o età inferiore a 58 anni


Trattenuta del 30% della quota eccedente 420,02 € mensili; la trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito da lavoro


35 anni di contributi ed età inferiore a 60 anni


Trattenuta del 30% della quota eccedente il minimo; la trattenuta non può superare comunque il 30% del reddito da lavoro





 
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