Tra gli obiettivi della legge delega in materia previdenziale (legge n. 243/2004) è previsto anche quello di “eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e reddito da lavoro”. Ma la bozza di decreto legislativo che affronta tale problema si limita, in sostanza, a riconfermare, con qualche adattamento al nuovo contesto, la disciplina vigente.
Come è noto, la riforma Maroni ha tracciato uno spartiacque al 1° gennaio 2008, elevando da quella data a 60 anni l’età minima pensionamento. E’ opportuno distinguere, pertanto, la disciplina del cumulo fino al 31.12.2007 da quella per il periodo successivo, premettendo che il problema riguarda (si veda la scheda) solo il trattamento di anzianità, essendo la pensione di vecchiaia pienamente cumulabile sia col lavoro dipendente che autonomo.
Disciplina del cumulo fino a tutto il 2007
Continueranno a valere le regole ora vigenti. In altre parole sarà possibile cumulare, senza alcuna ritenuta, il trattamento di anzianità con un reddito da lavoro dipendente o autonomo, facendo valere il requisito di almeno 40 anni di versamenti contributivi oppure di 37 anni se accompagnati da 58 anni di età. In mancanza di tali requisiti, mentre non è cumulabile la pensione di anzianità con lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato (nel qual caso opera la ritenuta dell’intera pensione), è soggetta ad una trattenuta del 30% della quota eccedente il trattamento minimo (di 420 € nel 2005) la pensione di colui che svolga attività autonoma o professionale. La trattenuta non può eccedere, comunque, il 30% del reddito percepito.
Disciplina del cumulo dal 1° gennaio 2008
La pensione di anzianità - da quella data si potrà conseguire tale prestazione, oltrechè con 40 anni di versamenti, anche con 35 anni purchè accompagnati da almeno 60 anni di età – sarà interamente cumulabile, sia con il reddito da lavoro dipendente che professionale o autonomo. A decorrere da 1° gennaio 2008, ai fini del requisito dei 37 o dei 40 anni di contribuzione, valgono pure i periodi riferiti alla attività lavorativa svolta dal dipendente che ha scelto il bonus fiscale e contributivo, rinunciando al relativo accredito.
Il ticket
Torna in scena il ticket (la misura che consente di “monetizzare” il divieto di cumulo), che alla sua prima uscita non ha dato buona prova. La bozza del decreto attuativo prevede che coloro che siano già pensionati di anzianità al 1° gennaio 2005 e nei confronti dei quali trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime della completa cumulabilità versando il c.d. ticket già previsto dalla legge finanziaria per il 2003. L’importo da versare sarà rappresentato dall’ammontare del 30% della pensione lorda (tale misura è ancora oggetto di esame) del mese di gennaio 2005 ridotta di una somma corrispondente al trattamento minimo (420 €) moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica (58 + 37 = 95) e la somma dei predetti requisiti, fatti valere dall’interessato al momento del pensionamento. Per calcolare la somma da versare si può ricorrere alla seguente formula: importo pensione lorda gennaio 2005 – 420,02 € x 30% x differenza tra 95 e la somma data dall’età e dal numero di anni di versamenti del soggetto interessato.
Esempio:
Caso di un lavoratore che è andato in pensione a 57 anni di età con 35 di contributi (coefficiente 92) e che percepisce un trattamento lordo di 1.500 € nel gennaio 2005.
1.500 – 420,02 = 1.079,98 x 30% = 324 x 3 (differenza tra 95 e 92) = 972 (importo del ticket)
Scheda
Pensione di anzianità e cumulo
Attività svolta |
2005 |
2005 |
2008 |
2008 |
Lavoro dipendente o autonomo |
40 anni di versamenti a prescindere dall’età |
Nessuna ritenuta |
40 anni di versamenti a prescindere dall’età |
Nessuna ritenuta |
Lavoro dipendente |
37 anni di contributi a 58 anni di età |
Nessuna ritenuta |
35 anni di contributi a 60 anni di età |
Nessuna ritenuta |
Lavoro autonomo |
37 anni e 58 anni di età |
Nessuna ritenuta |
35 anni di contributi e 60 anni di età |
Nessuna ritenuta |
Lavoro dipendente |
Meno di 37 anni di contributi e/o 58 anni di età |
Trattenuta dell’intera pensione (in questo caso, il lavoratore dipendente pensionato di anzianità può svolgere solo un lavoro autonomo) |
35 anni di contributi ed età inferiore a 60 anni |
Trattenuta dell’intera pensione (in questo caso, il lavoratore pensionato di anzianità può svolgere solo un lavoro autonomo) |
Lavoro autonomo |
Meno di 37 anni di versamenti e/o età inferiore a 58 anni |
Trattenuta del 30% della quota eccedente 420,02 € mensili; la trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito da lavoro |
35 anni di contributi ed età inferiore a 60 anni |
Trattenuta del 30% della quota eccedente il minimo; la trattenuta non può superare comunque il 30% del reddito da lavoro |
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