lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 30 gennaio 2005

LA RIFORMA FISCALE ED IL TFR











Riforma fiscale e Tfr














Da quando, dopo un intenso dibattito all’interno della maggioranza, il Governo ha deciso di introdurre nella legge finanziaria per il 2005 il secondo step della riforma fiscale, i mass media si sono ingegnati a rappresentare, in ogni modo, gli effetti determinati dalle nuove aliquote (e dal nuovo sistema di deduzioni) sulle busta paga dei lavoratori e sugli assegni dei pensionati (nel caso dei lavoratori autonomi occorrerà attendere almeno i versamenti di metà anno).

L’Ufficio Studi dell’Inpdap, l’istituto previdenziale dei dipendenti pubblici, ha fatto qualcosa di più e di nuovo. Ha calcolato, in una recente pubblicazione, gli effetti dei nuovi criteri di tassazione sulle prestazioni di fine lavoro, il Tfr nel mondo del lavoro privato, l indennità di buona uscita e altre forme di prestazione nel pubblico.

Ma andiamo con ordine. Nel caso del Tfr la somma annua accantonata è pari al nuovo Tfr maturato nell’anno, più la rivalutazione del montante precedente in base ad un coefficiente dato dalla somma del 75% dell’inflazione e di un valore fisso pari a 1,5.
Nel pubblico impiego sono previste diverse forme (indennità di buona uscita, indennità premio di servizio, tfr per i nuovi assunti e per coloro che ne facciano opzione). Mentre il Tfr è una prestazione di natura retributiva (a totale carico del soggetto datore di lavoro), le altre sono prestazioni previdenziali, finanziate dalla contribuzione.
La Buonuscita, in vigore per gli statali, prevede un contributo del 2,5% a carico del lavoratore su di una contribuzione complessiva pari al 9,6% della retribuzione. L’Indennità premio di fine servizio (dipendenti degli enti locali e sanità) prevede anch’essa un contributo del 2,5% a carico del lavoratore, ma su di una contribuzione complessiva pari al 6,1%.
L’Indennità di anzianità nel parastato non prevede invece contribuzione a carico del dipendente. Il dipendente pubblico in regime di Tfr è assoggettato alle medesime regole del dipendente privato.


A parità di ammontare lordo, sono quindi diversi, a seconda del tipo di prestazione, l’importo tassabile, il reddito di riferimento per il calcolo dell’imposta, l’ammontare imponibile. La modifica degli scaglioni e delle aliquote approvata con la finanziaria per il 2005 incide, dunque, anche sulla tassazione delle prestazioni di fine lavoro.


L’Inpdap calcola che la diminuzione degli scaglioni e delle aliquote più elevate avrà un effetto positivo per i redditi di riferimento superiori a 15.000 euro, mentre per quelli inferiori a questo limite nulla cambia rispetto alla attuale situazione e resta, quindi, fino a questi importi l’aumento di imposizione fiscale avvenuto con la riforma del 2003.


Il valore del reddito di riferimento di 15.000 euro corrisponde, per periodi utili di 35 anni, a importi lordi di Buonuscita pari a circa 59.000 euro, di Indennità premio di fine servizio pari a 74.000 euro e di Tfr pari a 67.000 euro.


Nella tavola seguente sono confrontati i valori delle aliquote per importi di reddito in vigore rispettivamente nel 2002, nel 2003 e, come proposto, nel 2005. Sono inoltre riportati i valori delle aliquote medie di imposizione per gli importi massimi degli scaglioni.


Aliquote in vigore negli anni 2002 – 2003/4 – 2005





























































































































Aliquota sullo scaglione


Aliquota media sull’importo massimo dello scaglione


Importi degli scaglioni


2002


2003/4


2005


2002


2003


2005


fino


10.329,14


18,0%


23,0%


23,0%


18,00


23,00


23,00


10.329,14


15.000,00


24,0%


23,0%


23,0%


19,87


23,00


23,00


15.000,00


15.493,71


24,0%


29,0%


23,0%


20,00


23,19


23,00


15.493,71


26.000,00


32,0%


29,0%


23,0%


24,85


25,54


23,00


26.000,00


29.000,00


32,0%


29,0%


33,0%


25,59


25,90


24,03


29.000,00


30.987,41


32,0%


31,0%


33,0%


26,00


26,22


24,61


30.987,41


32.600,00


39,0%


31,0%


33,0%


26,64


26,46


25,02


32.600,00


33.500,00


39,0%


39,0%


33,0%


26,98


26,80


25,24


33.500,00


69.721,68


39,0%


39,0%


39,0%


33,22


33,14


32,39


69.721,68


70.000,00


45,0%


39,0%


39,0%


33,27


33,16


32,41


70.000,00


100.000,00


45,0%


45,0%


39,0%


36,79


36,71


34,39


oltre


100.000,00


45,0%


45,0%


43,0%





Il testo della legge finanziaria sembrerebbe escludere – secondo l’Inpdap - che alle indennità di fine lavoro si applichi l’aliquota del 43% per gli importi imponibili sopra i 100.000 euro. Questa aliquota, infatti, è definita come aliquota di solidarietà e non entra nel TUIR. Tuttavia, la circolare n. 2 del 2005 emanata dall’Agenzia delle Entrate afferma che “il contributo di solidarietà, introdotto con norma autonoma e non inserito nel corpo normativo del TUIR, si configura quale ulteriore aliquota applicabile sulla parte di reddito che eccede i 100.000 euro.” Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, alle indennità di fine lavoro si applica anche l’aliquota di solidarietà.


Nel caso della Buonuscita, comunque, l’eventuale applicazione della quarta aliquota riguarderebbe in concreto solo prestazioni lorde superiori a quasi 400.000 euro con 35 anni utili e a 450.000 euro con 40 anni utili. Importi ancora superiori sarebbero quelli coinvolti nell’Indennità premio di fine servizio.


Come si vede, fino a 15.493 euro la tassazione delle prestazioni di fine lavoro è cresciuta con la nuova struttura di tassazione introdotta nel 2003 e non è modificata dalla riforma annunciata. Per gli importi tra i 15.493 e i 32.000 euro, la nuova struttura dell’IRE ridurrà la tassazione sul Tfr e sul Tfs sia rispetto al 2003 sia rispetto al 2002. Per importi superiori a 32.000 euro si verifica un ulteriore diminuzione di tassazione dopo quella già realizzata nel 2003.

Si elimina così l’aumento di tassazione avvenuto nel 2003 per effetto della riforma Tremonti. La nuova imposta sul reddito delle persone fisiche oltre a modificare scaglioni ed aliquote, modificò anche le detrazioni d’imposta e introdusse la No tax area. L’effetto complessivo fu quello di una diminuzione di imposizione per i redditi medi e medio-bassi, ma, come per la riforma Visco del 1998, sulle indennità di fine lavoro gli effetti sono stati negativi per effetto di una struttura di aliquote e scaglioni più penalizzante. In particolare la riforma Tremonti aveva aumentato l’imposizione per i redditi di riferimento fino a 32.000 euro.




 
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