Da quando, dopo un intenso dibattito all’interno della maggioranza, il Governo ha deciso di introdurre nella legge finanziaria per il 2005 il secondo step della riforma fiscale, i mass media si sono ingegnati a rappresentare, in ogni modo, gli effetti determinati dalle nuove aliquote (e dal nuovo sistema di deduzioni) sulle busta paga dei lavoratori e sugli assegni dei pensionati (nel caso dei lavoratori autonomi occorrerà attendere almeno i versamenti di metà anno).
L’Ufficio Studi dell’Inpdap, l’istituto previdenziale dei dipendenti pubblici, ha fatto qualcosa di più e di nuovo. Ha calcolato, in una recente pubblicazione, gli effetti dei nuovi criteri di tassazione sulle prestazioni di fine lavoro, il Tfr nel mondo del lavoro privato, l indennità di buona uscita e altre forme di prestazione nel pubblico.
Ma andiamo con ordine. Nel caso del Tfr la somma annua accantonata è pari al nuovo Tfr maturato nell’anno, più la rivalutazione del montante precedente in base ad un coefficiente dato dalla somma del 75% dell’inflazione e di un valore fisso pari a 1,5. Nel pubblico impiego sono previste diverse forme (indennità di buona uscita, indennità premio di servizio, tfr per i nuovi assunti e per coloro che ne facciano opzione). Mentre il Tfr è una prestazione di natura retributiva (a totale carico del soggetto datore di lavoro), le altre sono prestazioni previdenziali, finanziate dalla contribuzione. La Buonuscita, in vigore per gli statali, prevede un contributo del 2,5% a carico del lavoratore su di una contribuzione complessiva pari al 9,6% della retribuzione. L’Indennità premio di fine servizio (dipendenti degli enti locali e sanità) prevede anch’essa un contributo del 2,5% a carico del lavoratore, ma su di una contribuzione complessiva pari al 6,1%. L’Indennità di anzianità nel parastato non prevede invece contribuzione a carico del dipendente. Il dipendente pubblico in regime di Tfr è assoggettato alle medesime regole del dipendente privato.
A parità di ammontare lordo, sono quindi diversi, a seconda del tipo di prestazione, l’importo tassabile, il reddito di riferimento per il calcolo dell’imposta, l’ammontare imponibile. La modifica degli scaglioni e delle aliquote approvata con la finanziaria per il 2005 incide, dunque, anche sulla tassazione delle prestazioni di fine lavoro.
L’Inpdap calcola che la diminuzione degli scaglioni e delle aliquote più elevate avrà un effetto positivo per i redditi di riferimento superiori a 15.000 euro, mentre per quelli inferiori a questo limite nulla cambia rispetto alla attuale situazione e resta, quindi, fino a questi importi l’aumento di imposizione fiscale avvenuto con la riforma del 2003.
Il valore del reddito di riferimento di 15.000 euro corrisponde, per periodi utili di 35 anni, a importi lordi di Buonuscita pari a circa 59.000 euro, di Indennità premio di fine servizio pari a 74.000 euro e di Tfr pari a 67.000 euro.
Nella tavola seguente sono confrontati i valori delle aliquote per importi di reddito in vigore rispettivamente nel 2002, nel 2003 e, come proposto, nel 2005. Sono inoltre riportati i valori delle aliquote medie di imposizione per gli importi massimi degli scaglioni.
Aliquote in vigore negli anni 2002 – 2003/4 – 2005
|
Aliquota sullo scaglione |
Aliquota media sull’importo massimo dello scaglione |
Importi degli scaglioni |
2002 |
2003/4 |
2005 |
2002 |
2003 |
2005 |
fino |
10.329,14 |
18,0% |
23,0% |
23,0% |
18,00 |
23,00 |
23,00 |
10.329,14 |
15.000,00 |
24,0% |
23,0% |
23,0% |
19,87 |
23,00 |
23,00 |
15.000,00 |
15.493,71 |
24,0% |
29,0% |
23,0% |
20,00 |
23,19 |
23,00 |
15.493,71 |
26.000,00 |
32,0% |
29,0% |
23,0% |
24,85 |
25,54 |
23,00 |
26.000,00 |
29.000,00 |
32,0% |
29,0% |
33,0% |
25,59 |
25,90 |
24,03 |
29.000,00 |
30.987,41 |
32,0% |
31,0% |
33,0% |
26,00 |
26,22 |
24,61 |
30.987,41 |
32.600,00 |
39,0% |
31,0% |
33,0% |
26,64 |
26,46 |
25,02 |
32.600,00 |
33.500,00 |
39,0% |
39,0% |
33,0% |
26,98 |
26,80 |
25,24 |
33.500,00 |
69.721,68 |
39,0% |
39,0% |
39,0% |
33,22 |
33,14 |
32,39 |
69.721,68 |
70.000,00 |
45,0% |
39,0% |
39,0% |
33,27 |
33,16 |
32,41 |
70.000,00 |
100.000,00 |
45,0% |
45,0% |
39,0% |
36,79 |
36,71 |
34,39 |
oltre |
100.000,00 |
45,0% |
45,0% |
43,0% |
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Il testo della legge finanziaria sembrerebbe escludere – secondo l’Inpdap - che alle indennità di fine lavoro si applichi l’aliquota del 43% per gli importi imponibili sopra i 100.000 euro. Questa aliquota, infatti, è definita come aliquota di solidarietà e non entra nel TUIR. Tuttavia, la circolare n. 2 del 2005 emanata dall’Agenzia delle Entrate afferma che “il contributo di solidarietà, introdotto con norma autonoma e non inserito nel corpo normativo del TUIR, si configura quale ulteriore aliquota applicabile sulla parte di reddito che eccede i 100.000 euro.” Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, alle indennità di fine lavoro si applica anche l’aliquota di solidarietà.
Nel caso della Buonuscita, comunque, l’eventuale applicazione della quarta aliquota riguarderebbe in concreto solo prestazioni lorde superiori a quasi 400.000 euro con 35 anni utili e a 450.000 euro con 40 anni utili. Importi ancora superiori sarebbero quelli coinvolti nell’Indennità premio di fine servizio.
Come si vede, fino a 15.493 euro la tassazione delle prestazioni di fine lavoro è cresciuta con la nuova struttura di tassazione introdotta nel 2003 e non è modificata dalla riforma annunciata. Per gli importi tra i 15.493 e i 32.000 euro, la nuova struttura dell’IRE ridurrà la tassazione sul Tfr e sul Tfs sia rispetto al 2003 sia rispetto al 2002. Per importi superiori a 32.000 euro si verifica un ulteriore diminuzione di tassazione dopo quella già realizzata nel 2003.
Si elimina così l’aumento di tassazione avvenuto nel 2003 per effetto della riforma Tremonti. La nuova imposta sul reddito delle persone fisiche oltre a modificare scaglioni ed aliquote, modificò anche le detrazioni d’imposta e introdusse la No tax area. L’effetto complessivo fu quello di una diminuzione di imposizione per i redditi medi e medio-bassi, ma, come per la riforma Visco del 1998, sulle indennità di fine lavoro gli effetti sono stati negativi per effetto di una struttura di aliquote e scaglioni più penalizzante. In particolare la riforma Tremonti aveva aumentato l’imposizione per i redditi di riferimento fino a 32.000 euro. |