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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 23 gennaio 2005
INTERVENTO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE Articolo dell Avv. Mario Pavone (Avvocato del Foro di Brindisi - Patrocinante in Cassazione - Presidente ANIMI - Responsabile della sezione "Lavoro & Immigrazione" della Rivista telematica giuslavoristica LavoroPrevidenza.com) INTERVENTO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE Il Giudice di Pace di Napoli ha emanato un interessante provvedimento in base alla nuova competen za in tema di espulsione del cittadino straniero introdotta con il DL 241/2004 convertito nella Legge 12.11.2004 n° 271 , (in G.U. 13.11.2004). Il procedimento riguardava la espulsione di una cittadina ucraina espulsa dal Questore di Napoli a seguito del rigetto della richiesta di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente per insussi stenza del prescritto requisito della convivenza con un cittadino italiano. A sostegno del ricorso avanzato la ricorrente rappresentava di avere regolarmente contratto matrimo nio in Italia e quindi di avere avviato azione di separazione dal coniuge,tutt’ora pendente dinanzi al Tri bunale di Napoli. Nondimeno,dopo avere presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, si vedeva espellere dal territorio dello Stato. In conseguenza, la cittadina ucraina straniera il provvedimento chiedendone l’annullamento, previa sospensione. Il Giudice di Pace adito ha rigettato, tuttavia, in primo luogo la eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa del ricorrente in relazione all’art. 30 del D. Lvo 25.7.1998 n° 286, dell’art. 28 lettera b) della Legge 6.3.1998 n° 40 e dell’art. 5 della Legge 5.2.1992 n° 91 poichè risultava formulata senza indicare le disposizioni della Costituzione o delle Leggi costituzionali che assumeva violate. In punto di merito ha ritenuto, infondato il ricorso presentato dalla cittadina straniera atteso che la esclusiva doglianza posta a base del ricorso si sostanziava nella asserita circostanza di una sopraggiunta impossibilità di protrarre la convivenza tra i coniugi, causa il comportamento violento e fortemente irriguardoso del marito della cittadina ucraina, con conseguente venir meno della prescritta convivenza, per fatto non imputabile alla espellenda. Al riguardo ha osservato il Giudicante che “il testo letterale della norma in applicazione sembrerebbe “prima facie” non lasciare spazio ad alcuna discrezionalità o deroga, limitandosi essa norma a richiedere, ai fini della concessione del permesso di soggiorno, il requisito della convivenza tra i coniugi, ove questi non abbiano prole. Invero, qualora si accedesse, invece, all’idea che la norma in questione vada interpretata sistematicamente e che, quindi, il requisito suddetto debba interpretarsi “in quanto possibile” e laddove non vengano pregiudicati altri diritti costituzionalmente tutelati, quali la salute, l’incolumità fisica nonché la dignità della persona umana, va detto che nulla di ciò si è evinto nel corso del procedimento”. Infatti,né la documentazione medica attestante le lesioni subite ad opera del marito e neppure la comparsa di costituzione nel procedimento di separazione intentato dal coniuge nei confronti della moglie sono di per sè sufficienti ad impedire il rigetto del ricorso mentre non appare,al giudicante, percorribile la via che la difesa ha scelto, quella, cioè, di richiedere al giudice l’acquisizione del fascicolo processuale del giudizio di separazione,” in quanto tale istanza è da ritenersi incompatibile con la natura e le caratteristiche di speditezza del procedimento in oggetto”. Per converso, nulla ostava a che la difesa curasse la produzione di idonea documentazione a sostegno di quanto asserito, mediante allegazione al ricorso degli atti di causa ovvero deposito dei medesimi all’udienza. In conseguenza non essendo stata fornita idonea prova che la cittadina straniera non abbia potuto perdurare nella convivenza col marito per causa a lei non imputabile o per forza maggiore e non essendo avvenuta la presentazione di querela per le lesioni subite ad opera del coniuge, il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso siccome infondato. La redazione |
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