lavoroprevidenza

domenica 23 gennaio 2005

INTERVENTO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Articolo dell Avv. Mario Pavone (Avvocato del Foro di Brindisi - Patrocinante in Cassazione - Presidente ANIMI - Responsabile della sezione "Lavoro & Immigrazione" della Rivista telematica giuslavoristica LavoroPrevidenza.com)


INTERVENTO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI



IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE






Il Giudice di Pace di Napoli ha emanato un interessante provvedimento in base alla nuova competen za in tema di espulsione del cittadino straniero introdotta con il DL 241/2004 convertito nella Legge 12.11.2004 n° 271 , (in G.U. 13.11.2004).


Il procedimento riguardava la espulsione di una cittadina ucraina espulsa dal Questore di Napoli a seguito del rigetto della richiesta di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente per insussi stenza del prescritto requisito della convivenza con un cittadino italiano.


A sostegno del ricorso avanzato la ricorrente rappresentava di avere regolarmente contratto matrimo nio in Italia e quindi di avere avviato azione di separazione dal coniuge,tutt’ora pendente dinanzi al Tri bunale di Napoli.


Nondimeno,dopo avere presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, si vedeva espellere dal territorio dello Stato.


In conseguenza, la cittadina ucraina straniera il provvedimento chiedendone l’annullamento, previa sospensione.


Il Giudice di Pace adito ha rigettato, tuttavia, in primo luogo la eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa del ricorrente in relazione all’art. 30 del D. Lvo 25.7.1998 n° 286, dell’art. 28 lettera b) della Legge 6.3.1998 n° 40 e dell’art. 5 della Legge 5.2.1992 n° 91 poichè risultava formulata senza indicare le disposizioni della Costituzione o delle Leggi costituzionali che assumeva violate.


In punto di merito ha ritenuto, infondato il ricorso presentato dalla cittadina straniera atteso che la esclusiva doglianza posta a base del ricorso si sostanziava nella asserita circostanza di una sopraggiunta impossibilità di protrarre la convivenza tra i coniugi, causa il comportamento violento e fortemente irriguardoso del marito della cittadina ucraina, con conseguente venir meno della prescritta convivenza, per fatto non imputabile alla espellenda.


Al riguardo ha osservato il Giudicante che “il testo letterale della norma in applicazione sembrerebbe “prima facie” non lasciare spazio ad alcuna discrezionalità o deroga, limitandosi essa norma a richiedere, ai fini della concessione del permesso di soggiorno, il requisito della convivenza tra i coniugi, ove questi non abbiano prole. Invero, qualora si accedesse, invece, all’idea che la norma in questione vada interpretata sistematicamente e che, quindi, il requisito suddetto debba interpretarsi “in quanto possibile” e laddove non vengano pregiudicati altri diritti costituzionalmente tutelati, quali la salute, l’incolumità fisica nonché la dignità della persona umana, va detto che nulla di ciò si è evinto nel corso del procedimento.



Infatti,né la documentazione medica attestante le lesioni subite ad opera del marito e neppure la comparsa di costituzione nel procedimento di separazione intentato dal coniuge nei confronti della moglie sono di per sè sufficienti ad impedire il rigetto del ricorso mentre non appare,al giudicante, percorribile la via che la difesa ha scelto, quella, cioè, di richiedere al giudice l’acquisizione del fascicolo processuale del giudizio di separazione,” in quanto tale istanza è da ritenersi incompatibile con la natura e le caratteristiche di speditezza del procedimento in oggetto”.


Per converso, nulla ostava a che la difesa curasse la produzione di idonea documentazione a sostegno di quanto asserito, mediante allegazione al ricorso degli atti di causa ovvero deposito dei medesimi all’udienza.


In conseguenza non essendo stata fornita idonea prova che la cittadina straniera non abbia potuto perdurare nella convivenza col marito per causa a lei non imputabile o per forza maggiore e non essendo avvenuta la presentazione di querela per le lesioni subite ad opera del coniuge, il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso siccome infondato.



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