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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 23 gennaio 2005
BREVI RIFLESSIONI SUL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DELLA NUOVA NORMATIVA PER LA IMMIGRAZIONE Articolo dell Avv. Mario Pavone (Avvocato del Foro di Brindisi - Patrocinante in Cassazione - Presidente ANIMI - Responsabile della sezione "Lavoro & Immigrazione" della Rivista telematica giuslavoristica LavoroPrevidenza.com) BREVI RIFLESSIONI SUL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DELLA NUOVA NORMATIVA PER LA IMMIGRAZIONE di Mario Pavone * **** La recente riforma della normativa in materia di immigrazione suscita, ad una prima lettura,numerose perplessità in relazione al nuovo trattamento sanzionatorio introdotto dal Legislatore. Con la nuova normativa il Legislatore è intervenuto pesantemente a sanzionare i comportamenti contra legem posti in essere dagli immigrati aggravando le sanzioni già introdotte con il D.Lgv del 1998. In particolare la nuova normativa non ha contribuito ad uniformare le norme introdotte alle garanzie difensive previste sia dalla Costituzione che dalla Convenzione Internazionale per i diritti dell’uomo e libertà fondamentali che,in tutta evidenza, appaiono disattese dal Legislatore. Ove l’intento fosse quello di aggravare le sanzioni derivanti dall’ingresso abusivo dello straniero extracomunitario nel territorio italiano,la negazione dei diritti più elementari finisce con l’ingenerare,nella migliore delle ipotesi,una confusione di competenze nella applicazione della legge e del trattamento sanzionatorio ben lungi dal semplificare le procedure ed i tempi per l’espulsione dello straniero dallo Stato. Da una attenta lettura delle modificazioni apportate dal Legislatore alla normativa previgente , appare evidente lo sforzo di contemperare una pur sommaria tutela del diritto di difesa costituzionalmente protetto con la attivazione di procedure più sollecite per il rimpatrio obbligatorio. Nondimeno,nonostante l’impegno profuso dal Legislatore,non emerge da una prima lettura un dettato normativo che semplifichi per il giurista l’interpretazione delle disposizioni introdotte in sede di riforma se non con il ricorso ad un attento confronto con le norme della Legge precedente. A tal proposito le norme che meritano maggiore attenzione da parte del giurista sono quelle modificate dal Legislatore e che riguardano la disciplina e le nuove sanzioni in materia di immigrazione clandestina. L’art.12, al comma 1,individua i comportamenti illeciti sanzionati dalla norma non più nel “favorire” l’ingresso degli stranieri ma nel “procurare” l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero.La differenza di dizione utilizzata in sede di modifica è dettata dalla necessità di perseguire non solo le semplici condotte favoreggiatrici dell’ingresso illegale ma il ruolo attivo svolto dalle organizzazioni criminali dedite al traffico degli stranieri sia in Italia che all’Estero che svolgono un ruolo attivo (di qui il termine utilizzato procurare) quanto retribuito per l’introduzione clandestina nello Stato dei cittadini extracomunitari. Invero le recenti vicende della cronaca giudiziaria hanno evidenziato negli ultimi tempi un crescente aumento di ingressi clandestini favoriti dalla criminalità organizzata internazionale con profitti di rilevante entità derivanti dal traffico e spesso dallo sfruttamento dei clandestini introdotti in Italia dai Paesi Balcanici e dal Nord Africa. A tal fine il comma 3 della stessa norma,pur conservando lo stesso trattamento sanzionatorio previdente , fornisce una ulteriore specificazione dei comportamenti contra legem posti in essere dalle organizzazioni malavitose allo scopo di trarre profitto dalla illecita introduzione di clandestini nel territorio dello Stato con le aggravanti introdotte dai successivi comma 3-bis e 3-ter che sanzionano la introduzione di clandestini ai fini dello sfruttamento della prostituzione cercando di dare soluzione ad un problema divenuto negli anni di stretta attualità. I successivi commi 3-quater e 3-quinques,se escludono da una parte il concorso delle circostanze aggravanti con le attenuanti riconosciute agli imputati in presenza delle ipotesi di reato aggravate di cui ai commi 3-bis e 3-ter,introducono una particolare attenuante per coloro che collaborano con le Forze dell’Ordine o l’Autorità Giudiziaria per la individuazione dei responsabili dei traffici illeciti consentendo un più incisivo intervento volto a combattere o eliminare il fenomeno delittuoso che ha raggiunto una notevole rilevanza sociale. Ulteriore riprova della volontà del Legislatore diretta a combattere il fenomeno mafioso della immigrazione clandestina è la introduzione della preclusione della restituzione dei mezzi di trasporto dei clandestini utilizzati e sequestrati dalle Forze dell’Ordine anche in presenza della richiesta di patteggiamento della pena ai sensi dell’art.444 C. P. P e contrariamente a quanto previsto dalla stessa norma in tema di sanzioni accessorie. In tema di controlli di frontiera nuovi poteri vengono inoltre riconosciuti alle Forze di Polizia dai commi 9-bis,9-ter-9-quater,9-quinques,9-sexies laddove il Legislatore introduce ,oltre alla possibilità di esercitare controlli ed ispezioni nelle acque territoriali sulle navi (o aerei) adibiti al trasporto di clandestini, una azione di polizia anche al di fuori delle acque territoriali sia pire nei limiti del diritto internazionale e delle convenzioni bilaterali stipulate con gli Stati frontalieri. Una vera novità è costituita dalla utilizzazione della Marina Militare in aggiunta alle Forze dell’Ordine per lo svolgimento delle attività di prevenzione mediante regole di ingaggio e di controllo oggetto di successiva definizione da parte del Governo. Il successivo articolo 13 introduce altre importanti modificazioni alla disciplina previgente in tema di espulsione amministrativa atteso che il comma 3 novellato dal Legislatore in luogo della precedente disciplina introduce la immediata esecutività dei decreti di espulsione anche in presenza di impugnazione del provvedimento da parte dell’interessato. In tutta evidenza l’intento della norma appare quello di evitare la permanenza in Italia del cittadino straniero non in regola con la disciplina concernente il diritto di ingresso e di permanenza in Italia. Il legislatore introduce inoltre una importante distinzione per quanto concerne l’arrestato e l’imputato libero facultando l’Autorità Giudiziaria al rilascio del nulla osta in presenza di particolari esigenze processuali. Tale facoltà appare tuttavia,ad una attenta lettura,notevolmente ridimensionata ove il provvedimento non intervenga nei successivi quindici giorni con evidente contrasto con la autonomia decisionale riconosciuta dall’Ordinamento al potere giudiziario che,in tal caso, appare del tutto subordinato alle decisioni della Autorità amministrativa. La questione susciterà certamente una levata di scudi quando verrà esaminata in sede costituzionale per evidente contrasto con la normativa vigente. Altra particolarità della norma è la introduzione,in base al nuovo comma 3-bis, del nulla osta in sede di convalida dello arresto in flagranza o di fermo,salva la applicazione della custodia cautelare in carcere atteso che la norma non chiarisce in base quali reati il principio trovi applicazione e che,invero,appare discriminatorio del diritto di difesa costituzionalmente protetto e del principio di innocenza. Il successivo comma 3-ter introduce la misura della espulsione immediata anche in caso di cessazione della custodia cautelare in carcere previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria contestuale al provvedimento. Veramente singolare infine risulta il disposto del comma 3-quater che faculta l’Autorità Giudiziaria procedente alla emissione di una sentenza di non luogo a procedere e di con confisca nei casi previsti dai comma innanzi citati.. Il testo della norma sembrerebbe introdurre una sorta di archiviazione dei procedimenti a carico degli espulsi con confisca dei beni sequestrati che non lascerebbe alcun spazio all’accertamento della responsabilità penale dello straniero in senso positivo o negativo. Si tratterebbe quindi di una sentenza sommaria e di una perdita dell’interesse punitivo da parte dello Stato a perseguire i reati commessi dallo straniero con l’evidente scopo di deflazionare le aule di giustizia da numerosi procedimenti penali che intasano le cancellerie giudiziarie e che di riflesso accrescono la popolazione carceraria. Su questo era l’intento la scelta seguita dal Legislatore appare in contrasto con i più elementari diritti umani e con le garanzie riconosciute dalle Convenzioni Internazionali. Le uniche eccezioni contemplate dalla norma riguarderebbero i casi previsti dal comma 9-sexies per i responsabili dei reati di cui all’art.407,comma 2 lett. a) del C.P.P. e dall’art.12 novellato che,in quanto tali, sarebbero gli unici ad essere sottoposti ad un procedimento penale con le garanzie di legge con evidente disparità di trattamento per le altre ipotesi di reato. Nessuna innovazione ha ritenuto di introdurre il Legislatore in materia di utilizzazione della lingua per gli atti di espulsione da notificarsi all’interessato e tanto meno alcun riferimento alle norme processuali vigenti. Sul punto va ricordato come la stessa Suprema Corte,modificando il proprio precedente orientamento,sia intervenuta di recente a sanzionare di nullità gli atti (giudiziari) compiuti nei confronti dell’imputato alloglotta ove gli stessi siano stati notificati senza la traduzione nella lingua dello straniero stante la violazione della Convenzione internazionale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tralasciando tale importante specificazione, il Legislatore introduce la nuova disciplina della impugnazione del decreto di espulsione affidandola al ricorso al Tribunale in composizione monocratica nel nuovo termine introdotto di sessanta giorni in luogo dei cinque giorni previsti dalla vecchia normativa. L’Autorità adita ha l’obbligo di pronunciarsi entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Invero i nuovi termini introdotti sono riferiti alle modifiche apportate in tema di immediata esecutività del decreto di espulsione atteso che,in tal caso,lo straniero potrà unicamente depositare il ricorso presso le rappresentanze consolari all’estero che ne cureranno la trasmissione al Tribunale competente. Il diritto di difesa dello straniero viene assicurato dalla norma con l’assistenza di un difensore munito di procura speciale ovvero di un difensore d’ufficio nell’ambito del gratuito patrocinio e comunque da un interprete(??). Permane il ricorso al TAR del Lazio avverso i provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato. Il comma 13 introduce una sanzione più efficace avverso il rientro clandestino nel territorio dello Stato dopo la espulsione elevando la sanzione da due a sei mesi a quella da sei mesi ad un anno. Tale sanzione diviene più pesante nei confronti dello straniero espulso su ordine dell’Autorità Giudiziaria atteso che il reingresso viene ora punito con la reclusione da uno a quattro anni reato per il quale è applicabile l’arresto in flagranza ed il fermo di P. G.. Il divieto di reingresso viene elevato da cinque a dieci anni salvo diverso termine previsto dal decreto di espulsione in considerazione della condotta tenuta dall’interessato. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti dello straniero che dimostri di essere giunto in Italia in epoca anteriore alla entrata in vigore della L.40/1998 per il quale trova applicazione l’istituto del ricovero presso i centri di permanenza temporanea in attesa del ricorso proposto dall’interessato. Invero l’art.14 eleva da venti a trenta giorni eventualmente prorogabili per la stessa durata la permanenza dello straniero nei centri ai fini della convalida del decreto di espulsione emesso dal Questore da parte del Tribunale competente nelle successive quarantotto ore e del ricorso da parte dell’interessato che non risulta disciplinato dalla norma. In ogni caso, e prima ancora che si conosca l’esito dello stesso,il Questore può disporre la espulsione dello straniero con grave pregiudizio per lo stesso laddove venga in seguito dimostrato che aveva titolo a risiedere in Italia. Analoga sorte subisce lo straniero che non possa essere ospitato dai centri di accoglienza a mente del comma 5-bis ovvero qualora sia decorso il periodo di permanenza e comunque nei confronti dello straniero che nonostante l’ordine del Questore si trattiene nel territorio dello Stato “senza giustificato motivo”,dizione che lascia spazio a tutte le più diverse ipotesi. I comma 5-quater e 5-quinques introducono l’arresto in flagranza e la pena da uno a quattro anni nei confronti dello straniero espulso trovato sul territorio dello Stato sanzionando nello stesso modo tale ipotesi delittuosa rispetto al reingresso abusivo disciplinato dall’art.13. Pur tuttavia la norma in commento non assicura in sede di convalida allo straniero le stesse garanzie processuali stabilite dall’art.13 tanto meno in tema di gratuito patrocinio dello straniero. In caso di convalida della espulsione resta possibile il ricorso per Cassazione che non sospende tuttavia la esecuzione della misura. Alcuna indicazione si rinviene in tema di obbligo di assistenza dello straniero da parte di un interprete ovvero di traduzione degli atti. Si tratterebbe quindi di una sorta di giustizia sommaria per i tempi e le procedure previste senza alcuna effettiva garanzia di contraddittorio e di difesa da parte dello straniero alloglotta giunto clandestinamente in Italia sia pure per ragioni di lavoro o comunque lecite e la cui posizione giuridica andava invero differenziata dal clandestino resosi responsabile di reato. La misura della espulsione può ancora trovare applicazione ad opera del Giudice, per quanto previsto dal primo comma dell’art.14, sia pure per i reati di cui agli artt.380 e 381 C.P.P. sempre che lo straniero risulti socialmente pericoloso. Innovazione importante appare l’obbligo per l’Autorità procedente di informare l’Autorità consolare dello straniero al fine di avviare la identificazione e consentire la espulsione subito dopo la cessazione della misura irrogata. L’art.16 previgente , che disciplina la espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione, è stato completamente modificato dal Legislatore. Invero la norma novellata impone ora al Giudice procedente di disporre la espulsione dello Straniero entrato clandestinamente nel territorio dello Stato e condannato alla pena detentiva non superiore a due anni. La espulsione è immediatamente esecutiva anche in presenza di sentenza non irrevocabile e fermo restando la revoca della sanzione sostitutiva nella ipotesi di reingresso. Analogo provvedimento può essere emesso nei confronti dello straniero che deve scontare una pena residua non superiore a due anni tranne per i reati previsti dall’art.407,comma 2,lett. A) C.P.P. ovvero per i delitti di cui all’art.12 della Legge. Anche in questo caso la volontà espressa dal Legislatore è stata quella di deflazionare le carceri dai detenuti stranieri responsabili di reati di minore portata ma che in realtà costituiscono la quasi totalità della casistica. La competenza alla espulsione viene attribuita dalla norma al Magistrato di Sorveglianza che decide con decreto motivato e senza formalità. Tale provvedimento risulta ricorribile dall’interessato entro dieci giorni dinanzi al Tribunale di Sorveglianza che decide nel termine di venti giorni. Anche in questo caso il provvedimento impugnato risulta immediatamente esecutivo dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza benché lo stesso sia ricorribile per Cassazione per violazione di legge anche se la norma non lo enuncia espressamente. La pena è estinta dal decorso del termine decennale dalla esecuzione sempre che lo straniero non abbia fatto reingresso abusivo in Italia nel qual caso la stessa potrà essere ripristinata. Invero la nuova disciplina introdotta non assicura una efficace quanto tempestiva traduzione degli atti assunti nei confronti dello straniero e tanto meno una difesa anche in base al gratuito patrocinio che valga ad assicurare la tutela dei diritti fondamentali dello straniero detenuto in espiazione pena. Ciò posto,del tutto inutile quanto inutilizzabile appare il diritto riconosciuto dall’art.17 in materia di diritto di difesa che viene ora esteso dal Legislatore anche alla parte offesa oltre che all’imputato sottoposto a procedimento penale. Infatti non si comprende come la parte offesa possa e debba rientrare in Italia per partecipare ad un giudizio già archiviato in base alla nuova normativa ovvero che non abbia esercitato in tempo utile le facoltà riconosciute alla stessa dal codice di rito né si comprende come lo stesso imputato possa svolgere le proprie attività difensive senza poter presenziare nel territorio dello Stato nel quale può tuttavia rientrare per ordine della Autorità procedente. Si tratta quindi della ennesima incongruenza introdotta dal Legislatore a fronte di una disciplina sanzionatoria che presenta per evidenti ragioni profonde lacune e che la Suprema Corte non mancherà di rilevare e censurare obbligando lo stesso Legislatore a rivedere le norme introdotte che lungi dal fornire un quadro di riferimento nitido finiscono con il complicare l’attività degli stessi magistrati e degli operatori giudiziari. * Mario Pavone Avvocato-Patrocinante in Cassazione
TAB A-Sanzioni penali contro le immigrazioni clandestine *
TAB B- Sanzioni amministrative pecuniarie contro le immigrazioni clandestine *
* a cura del Dott. Pierpaolo Zaccaria- Dottore in Giurisprudenza |
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