BREVI RIFLESSIONI
SUL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DELLA NUOVA NORMATIVA PER LA IMMIGRAZIONE
di Mario Pavone *
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La recente riforma della normativa in materia di immigrazione suscita, ad una prima lettura,numerose perplessità in relazione al nuovo trattamento sanzionatorio introdotto dal Legislatore.
Con la nuova normativa il Legislatore è intervenuto pesantemente a sanzionare i comportamenti contra legem posti in essere dagli immigrati aggravando le sanzioni già introdotte con il D.Lgv del 1998.
In particolare la nuova normativa non ha contribuito ad uniformare le norme introdotte alle garanzie difensive previste sia dalla Costituzione che dalla Convenzione Internazionale per i diritti dell’uomo e libertà fondamentali che,in tutta evidenza, appaiono disattese dal Legislatore.
Ove l’intento fosse quello di aggravare le sanzioni derivanti dall’ingresso abusivo dello straniero extracomunitario nel territorio italiano,la negazione dei diritti più elementari finisce con l’ingenerare,nella migliore delle ipotesi,una confusione di competenze nella applicazione della legge e del trattamento sanzionatorio ben lungi dal semplificare le procedure ed i tempi per l’espulsione dello straniero dallo Stato.
Da una attenta lettura delle modificazioni apportate dal Legislatore alla normativa previgente , appare evidente lo sforzo di contemperare una pur sommaria tutela del diritto di difesa costituzionalmente protetto con la attivazione di procedure più sollecite per il rimpatrio obbligatorio.
Nondimeno,nonostante l’impegno profuso dal Legislatore,non emerge da una prima lettura un dettato normativo che semplifichi per il giurista l’interpretazione delle disposizioni introdotte in sede di riforma se non con il ricorso ad un attento confronto con le norme della Legge precedente.
A tal proposito le norme che meritano maggiore attenzione da parte del giurista sono quelle modificate dal Legislatore e che riguardano la disciplina e le nuove sanzioni in materia di immigrazione clandestina.
L’art.12, al comma 1,individua i comportamenti illeciti sanzionati dalla norma non più nel “favorire” l’ingresso degli stranieri ma nel “procurare” l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero.La differenza di dizione utilizzata in sede di modifica è dettata dalla necessità di perseguire non solo le semplici condotte favoreggiatrici dell’ingresso illegale ma il ruolo attivo svolto dalle organizzazioni criminali dedite al traffico degli stranieri sia in Italia che all’Estero che svolgono un ruolo attivo (di qui il termine utilizzato procurare) quanto retribuito per l’introduzione clandestina nello Stato dei cittadini extracomunitari.
Invero le recenti vicende della cronaca giudiziaria hanno evidenziato negli ultimi tempi un crescente aumento di ingressi clandestini favoriti dalla criminalità organizzata internazionale con profitti di rilevante entità derivanti dal traffico e spesso dallo sfruttamento dei clandestini introdotti in Italia dai Paesi Balcanici e dal Nord Africa.
A tal fine il comma 3 della stessa norma,pur conservando lo stesso trattamento sanzionatorio previdente , fornisce una ulteriore specificazione dei comportamenti contra legem posti in essere dalle organizzazioni malavitose allo scopo di trarre profitto dalla illecita introduzione di clandestini nel territorio dello Stato con le aggravanti introdotte dai successivi comma 3-bis e 3-ter che sanzionano la introduzione di clandestini ai fini dello sfruttamento della prostituzione cercando di dare soluzione ad un problema divenuto negli anni di stretta attualità.
I successivi commi 3-quater e 3-quinques,se escludono da una parte il concorso delle circostanze aggravanti con le attenuanti riconosciute agli imputati in presenza delle ipotesi di reato aggravate di cui ai commi 3-bis e 3-ter,introducono una particolare attenuante per coloro che collaborano con le Forze dell’Ordine o l’Autorità Giudiziaria per la individuazione dei responsabili dei traffici illeciti consentendo un più incisivo intervento volto a combattere o eliminare il fenomeno delittuoso che ha raggiunto una notevole rilevanza sociale.
Ulteriore riprova della volontà del Legislatore diretta a combattere il fenomeno mafioso della immigrazione clandestina è la introduzione della preclusione della restituzione dei mezzi di trasporto dei clandestini utilizzati e sequestrati dalle Forze dell’Ordine anche in presenza della richiesta di patteggiamento della pena ai sensi dell’art.444 C. P. P e contrariamente a quanto previsto dalla stessa norma in tema di sanzioni accessorie.
In tema di controlli di frontiera nuovi poteri vengono inoltre riconosciuti alle Forze di Polizia dai commi 9-bis,9-ter-9-quater,9-quinques,9-sexies laddove il Legislatore introduce ,oltre alla possibilità di esercitare controlli ed ispezioni nelle acque territoriali sulle navi (o aerei) adibiti al trasporto di clandestini, una azione di polizia anche al di fuori delle acque territoriali sia pire nei limiti del diritto internazionale e delle convenzioni bilaterali stipulate con gli Stati frontalieri.
Una vera novità è costituita dalla utilizzazione della Marina Militare in aggiunta alle Forze dell’Ordine per lo svolgimento delle attività di prevenzione mediante regole di ingaggio e di controllo oggetto di successiva definizione da parte del Governo.
Il successivo articolo 13 introduce altre importanti modificazioni alla disciplina previgente in tema di espulsione amministrativa atteso che il comma 3 novellato dal Legislatore in luogo della precedente disciplina introduce la immediata esecutività dei decreti di espulsione anche in presenza di impugnazione del provvedimento da parte dell’interessato.
In tutta evidenza l’intento della norma appare quello di evitare la permanenza in Italia del cittadino straniero non in regola con la disciplina concernente il diritto di ingresso e di permanenza in Italia.
Il legislatore introduce inoltre una importante distinzione per quanto concerne l’arrestato e l’imputato libero facultando l’Autorità Giudiziaria al rilascio del nulla osta in presenza di particolari esigenze processuali.
Tale facoltà appare tuttavia,ad una attenta lettura,notevolmente ridimensionata ove il provvedimento non intervenga nei successivi quindici giorni con evidente contrasto con la autonomia decisionale riconosciuta dall’Ordinamento al potere giudiziario che,in tal caso, appare del tutto subordinato alle decisioni della Autorità amministrativa.
La questione susciterà certamente una levata di scudi quando verrà esaminata in sede costituzionale per evidente contrasto con la normativa vigente.
Altra particolarità della norma è la introduzione,in base al nuovo comma 3-bis, del nulla osta in sede di convalida dello arresto in flagranza o di fermo,salva la applicazione della custodia cautelare in carcere atteso che la norma non chiarisce in base quali reati il principio trovi applicazione e che,invero,appare discriminatorio del diritto di difesa costituzionalmente protetto e del principio di innocenza.
Il successivo comma 3-ter introduce la misura della espulsione immediata anche in caso di cessazione della custodia cautelare in carcere previo nulla osta dell’Autorità Giudiziaria contestuale al provvedimento.
Veramente singolare infine risulta il disposto del comma 3-quater che faculta l’Autorità Giudiziaria procedente alla emissione di una sentenza di non luogo a procedere e di con confisca nei casi previsti dai comma innanzi citati..
Il testo della norma sembrerebbe introdurre una sorta di archiviazione dei procedimenti a carico degli espulsi con confisca dei beni sequestrati che non lascerebbe alcun spazio all’accertamento della responsabilità penale dello straniero in senso positivo o negativo.
Si tratterebbe quindi di una sentenza sommaria e di una perdita dell’interesse punitivo da parte dello Stato a perseguire i reati commessi dallo straniero con l’evidente scopo di deflazionare le aule di giustizia da numerosi procedimenti penali che intasano le cancellerie giudiziarie e che di riflesso accrescono la popolazione carceraria.
Su questo era l’intento la scelta seguita dal Legislatore appare in contrasto con i più elementari diritti umani e con le garanzie riconosciute dalle Convenzioni Internazionali.
Le uniche eccezioni contemplate dalla norma riguarderebbero i casi previsti dal comma 9-sexies per i responsabili dei reati di cui all’art.407,comma 2 lett. a) del C.P.P. e dall’art.12 novellato che,in quanto tali, sarebbero gli unici ad essere sottoposti ad un procedimento penale con le garanzie di legge con evidente disparità di trattamento per le altre ipotesi di reato.
Nessuna innovazione ha ritenuto di introdurre il Legislatore in materia di utilizzazione della lingua per gli atti di espulsione da notificarsi all’interessato e tanto meno alcun riferimento alle norme processuali vigenti.
Sul punto va ricordato come la stessa Suprema Corte,modificando il proprio precedente orientamento,sia intervenuta di recente a sanzionare di nullità gli atti (giudiziari) compiuti nei confronti dell’imputato alloglotta ove gli stessi siano stati notificati senza la traduzione nella lingua dello straniero stante la violazione della Convenzione internazionale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Tralasciando tale importante specificazione, il Legislatore introduce la nuova disciplina della impugnazione del decreto di espulsione affidandola al ricorso al Tribunale in composizione monocratica nel nuovo termine introdotto di sessanta giorni in luogo dei cinque giorni previsti dalla vecchia normativa.
L’Autorità adita ha l’obbligo di pronunciarsi entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
Invero i nuovi termini introdotti sono riferiti alle modifiche apportate in tema di immediata esecutività del decreto di espulsione atteso che,in tal caso,lo straniero potrà unicamente depositare il ricorso presso le rappresentanze consolari all’estero che ne cureranno la trasmissione al Tribunale competente.
Il diritto di difesa dello straniero viene assicurato dalla norma con l’assistenza di un difensore munito di procura speciale ovvero di un difensore d’ufficio nell’ambito del gratuito patrocinio e comunque da un interprete(??).
Permane il ricorso al TAR del Lazio avverso i provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.
Il comma 13 introduce una sanzione più efficace avverso il rientro clandestino nel territorio dello Stato dopo la espulsione elevando la sanzione da due a sei mesi a quella da sei mesi ad un anno.
Tale sanzione diviene più pesante nei confronti dello straniero espulso su ordine dell’Autorità Giudiziaria atteso che il reingresso viene ora punito con la reclusione da uno a quattro anni reato per il quale è applicabile l’arresto in flagranza ed il fermo di P. G..
Il divieto di reingresso viene elevato da cinque a dieci anni salvo diverso termine previsto dal decreto di espulsione in considerazione della condotta tenuta dall’interessato.
Tale disciplina non trova applicazione nei confronti dello straniero che dimostri di essere giunto in Italia in epoca anteriore alla entrata in vigore della L.40/1998 per il quale trova applicazione l’istituto del ricovero presso i centri di permanenza temporanea in attesa del ricorso proposto dall’interessato.
Invero l’art.14 eleva da venti a trenta giorni eventualmente prorogabili per la stessa durata la permanenza dello straniero nei centri ai fini della convalida del decreto di espulsione emesso dal Questore da parte del Tribunale competente nelle successive quarantotto ore e del ricorso da parte dell’interessato che non risulta disciplinato dalla norma.
In ogni caso, e prima ancora che si conosca l’esito dello stesso,il Questore può disporre la espulsione dello straniero con grave pregiudizio per lo stesso laddove venga in seguito dimostrato che aveva titolo a risiedere in Italia.
Analoga sorte subisce lo straniero che non possa essere ospitato dai centri di accoglienza a mente del comma 5-bis ovvero qualora sia decorso il periodo di permanenza e comunque nei confronti dello straniero che nonostante l’ordine del Questore si trattiene nel territorio dello Stato “senza giustificato motivo”,dizione che lascia spazio a tutte le più diverse ipotesi.
I comma 5-quater e 5-quinques introducono l’arresto in flagranza e la pena da uno a quattro anni nei confronti dello straniero espulso trovato sul territorio dello Stato sanzionando nello stesso modo tale ipotesi delittuosa rispetto al reingresso abusivo disciplinato dall’art.13.
Pur tuttavia la norma in commento non assicura in sede di convalida allo straniero le stesse garanzie processuali stabilite dall’art.13 tanto meno in tema di gratuito patrocinio dello straniero.
In caso di convalida della espulsione resta possibile il ricorso per Cassazione che non sospende tuttavia la esecuzione della misura.
Alcuna indicazione si rinviene in tema di obbligo di assistenza dello straniero da parte di un interprete ovvero di traduzione degli atti.
Si tratterebbe quindi di una sorta di giustizia sommaria per i tempi e le procedure previste senza alcuna effettiva garanzia di contraddittorio e di difesa da parte dello straniero alloglotta giunto clandestinamente in Italia sia pure per ragioni di lavoro o comunque lecite e la cui posizione giuridica andava invero differenziata dal clandestino resosi responsabile di reato.
La misura della espulsione può ancora trovare applicazione ad opera del Giudice, per quanto previsto dal primo comma dell’art.14, sia pure per i reati di cui agli artt.380 e 381 C.P.P. sempre che lo straniero risulti socialmente pericoloso.
Innovazione importante appare l’obbligo per l’Autorità procedente di informare l’Autorità consolare dello straniero al fine di avviare la identificazione e consentire la espulsione subito dopo la cessazione della misura irrogata.
L’art.16 previgente , che disciplina la espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione, è stato completamente modificato dal Legislatore.
Invero la norma novellata impone ora al Giudice procedente di disporre la espulsione dello Straniero entrato clandestinamente nel territorio dello Stato e condannato alla pena detentiva non superiore a due anni.
La espulsione è immediatamente esecutiva anche in presenza di sentenza non irrevocabile e fermo restando la revoca della sanzione sostitutiva nella ipotesi di reingresso.
Analogo provvedimento può essere emesso nei confronti dello straniero che deve scontare una pena residua non superiore a due anni tranne per i reati previsti dall’art.407,comma 2,lett. A) C.P.P. ovvero per i delitti di cui all’art.12 della Legge.
Anche in questo caso la volontà espressa dal Legislatore è stata quella di deflazionare le carceri dai detenuti stranieri responsabili di reati di minore portata ma che in realtà costituiscono la quasi totalità della casistica.
La competenza alla espulsione viene attribuita dalla norma al Magistrato di Sorveglianza che decide con decreto motivato e senza formalità.
Tale provvedimento risulta ricorribile dall’interessato entro dieci giorni dinanzi al Tribunale di Sorveglianza che decide nel termine di venti giorni.
Anche in questo caso il provvedimento impugnato risulta immediatamente esecutivo dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza benché lo stesso sia ricorribile per Cassazione per violazione di legge anche se la norma non lo enuncia espressamente.
La pena è estinta dal decorso del termine decennale dalla esecuzione sempre che lo straniero non abbia fatto reingresso abusivo in Italia nel qual caso la stessa potrà essere ripristinata.
Invero la nuova disciplina introdotta non assicura una efficace quanto tempestiva traduzione degli atti assunti nei confronti dello straniero e tanto meno una difesa anche in base al gratuito patrocinio che valga ad assicurare la tutela dei diritti fondamentali dello straniero detenuto in espiazione pena.
Ciò posto,del tutto inutile quanto inutilizzabile appare il diritto riconosciuto dall’art.17 in materia di diritto di difesa che viene ora esteso dal Legislatore anche alla parte offesa oltre che all’imputato sottoposto a procedimento penale.
Infatti non si comprende come la parte offesa possa e debba rientrare in Italia per partecipare ad un giudizio già archiviato in base alla nuova normativa ovvero che non abbia esercitato in tempo utile le facoltà riconosciute alla stessa dal codice di rito né si comprende come lo stesso imputato possa svolgere le proprie attività difensive senza poter presenziare nel territorio dello Stato nel quale può tuttavia rientrare per ordine della Autorità procedente.
Si tratta quindi della ennesima incongruenza introdotta dal Legislatore a fronte di una disciplina sanzionatoria che presenta per evidenti ragioni profonde lacune e che la Suprema Corte non mancherà di rilevare e censurare obbligando lo stesso Legislatore a rivedere le norme introdotte che lungi dal fornire un quadro di riferimento nitido finiscono con il complicare l’attività degli stessi magistrati e degli operatori giudiziari.
* Mario Pavone
Avvocato-Patrocinante in Cassazione
Art.12 1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona»; 2. Fermo restando quanto previsto dall articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3-bis.Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All’articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: “609-octies del codice penale“sono inserite le seguenti:“nonchè dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e obbligatorio l arresto in flagranza ed e disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all organo di polizia di frontiera dell eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi e disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall autorità amministrativa italiana, inerenti all attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell ambito delle direttive di cui all articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell esito dei controlli e delle ispezioni e redatto processo verbale in appositi moduli, che e trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l osservanza delle disposizioni di cui all articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all amministrazione o trasferiti all ente che ne abbiano avuto l uso ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis. 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. Articolo 13 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell interno può disporre l espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. 2.L espulsione e disposta dal prefetto quando lo straniero: a)e entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e stato respinto ai sensi dell articolo 10; b)si e trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e stato revocato o annullato, ovvero e scaduto da più di sessanta giorni e non ne e stato chiesto il rinnovo; c)appartiene a taluna delle categorie indicate nell articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell’articolo 14. 3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore. 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale. 3-sexies. Il nulla osta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè dall’articolo 12 del presente testo unico. 4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5. 5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento. 6. (abrogato). 7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell articolo 14, nonchè ogni altro atto concernente l ingresso, il soggiorno e l espulsione, sono comunicati all interessato unitamente all indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché , ove necessario, da un interprete. 9. (abrogato). 10. (abrogato). 11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 e ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. 12. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 19, lo straniero espulso e rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. 13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale. 13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l’arresto in flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del fatto si procede con rito direttissimo. 14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia. 15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all articolo 14, comma 1. 16. L onere derivante dal comma 10 del presente articolo e valutato in lire 4 miliardi per l anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall anno 1998. Articolo l3-bis (Partecipazione dell amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) 1.Se il ricorso di cui all articolo 13 e tempestivamente proposto,il Tribunale fissa l udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e notificato, a cura della cancelleria, all autorità che ha emesso il provvedimento. 2. L autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all articolo 14, comma 4. 3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 4. La decisione non e reclamabile, ma e impugnabile per Cassazione. Articolo 14 1.Quando non e possibile eseguire con immediatezza l espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Lo straniero e trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall articolo 2, comma 6, e assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l esterno. 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al Tribunale, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall adozione del provvedimento. 4. Il Tribunale, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all articolo 13 e al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. 5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione. 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo. 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l esecuzione della misura. 7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata. 8. Ai fini dell accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri. 9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell interno adotta i provvedimenti occorrenti per l esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. Articolo 15 1.Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. 1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. Articolo 16 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. 2. L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4. 3. L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. 4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente. 5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico. 6. Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni. 7. L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena. 9. L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all’articolo 19. Articolo 17 1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale e autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e necessaria la sua presenza. L autorizzazione e rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell imputato o del difensore. |
TAB A-Sanzioni penali contro le immigrazioni clandestine *
Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 15.000 euro | Atti diretti a provocare l ingresso illegale in Italia o in altro Stato di chi non è cittadino o non ne ha la residenza (art. 12, 1comma) | |
Reclusione da 5 a 15 anni e multa di 25.000 euro per ogni persona | Atti diretti a procurare l ingresso illegale in o in altro Stato di chi non è cittadino o non ne ha la residenza, al fine di destinarlo alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale o impiegare minori in attività illecite favorendone lo sfruttamento (art.12, 3comma ter) | |
Reclusione da 4 a 12 anni e multa di 15.000 euro per ogni persona | Atti diretti a provocare l ingresso illegale in Italia o in altro Stato di chi non è cittadino o non ne ha la residenza al fine di trarne profitto, anche indiretto, o se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi di trasporto o documenti contraffatti o comunque illegalmente ottenuti (art. 12, 3comma) | |
Circostanze aggravanti dei reati previsti dall art.12, 3comma | Se il fatto è commesso per procurare la permanenza illegale in Italia: - di cinque o più persone; - esponendo la persona al pericolo per la sua vita o per la sua incolumità; - sottoponendo la persona a trattamento inumano o degradante (art.12, 3comma bis) | |
Circostanze attenuanti dei reati previsti dall art. 12 commi da 1, 3, 3bis, 3 ter | Se l imputato si adopera per evitare che l attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l autorità di polizia o quella giudiziaria nella raccolta di prove decisivi per la ricostruzione di fatti, per l individuazione o la cattura degli autori del reato e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti (art.12, 3comma quinquies) | |
Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 30 milioni di lire (euro 15.493,71) | Atti diretti a trarre un ingiusto profitto favorendo la permanenza in Italia dello straniero in condizione di illegalità o nell ambito delle attività punite dall art.12 (art.12, 5comma) | |
Reclusione da 1 a 4 anni | - nel caso di espulsione disposta dal giudice, per il reingresso dello straniero in Italia che ha trasgredito il divieto; - per il reingresso dello straniero in Italia, già denunciato per il reato dell art.13, comma 13 ed espulso (art.13, 13comma bis) | |
Arresto da 6 mesi ad 1 anno | - se lo straniero espulso è privo della speciale autorizzazione del Ministro dell Interno - se lo straniero si trattiene senza giustificato motivo in Italia violando l ordine di lasciare entro 5 giorni lo Stato del questore(art.13,13comma) | |
Arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato | - Occupazione alle dipendenze del datore di lavoro di stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo o sia stato revocato o annullato (art. 24, 6comma) - Occupazione alle dipendenze del datore per lavori stagionali di stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto o sia stato revocato o annullato (art. 24, 6comma) | |
TAB B- Sanzioni amministrative pecuniarie contro le immigrazioni clandestine *
Pagamento di una somma da lire 200.000 (euro 103,29) a lire 600.000 (euro 309,87) | Omessa dichiarazione di presenza dello straniero munito di permesso di soggiorno o titolo equipollente valido per l italia rilasciato da uno Stato membro dell U.E. al questore (art. 5, 7comma) |
Pagamento di una somma da 160 euro a 1.100 euro | Omessa comunicazione scritta entro 48 giorni all autorità di P.S. dell alloggio, assunzione, cessione di proprietà o concessione di beni immobili siti in Italia offerti allo straniero (art.7, 3comma bis) |
Pagamento di una somma da lire 1 milione (euro 516,46) a lire 5 Milioni (euro 2.582,28) per ciascuno straniero trasportato | Nel caso in cui il vettore aereo, marino o terrestre: - non accerti che lo straniero sia in possesso dei documenti richiesti per l ingresso in Italia - non adempia l obbligo di riferire alla polizia di frontiera della presenza a bordo di mezzi di trasporto stranieri in posizione irregolare (art.12, 5comma) |
Sospensione da 1 a 12 mesi o revoca della licenza, autorizzazione o concessione inerente l attività professionale e il mezzo di trasporto | Nei casi più gravi (art. 12, 5comma) |
Pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro | Omissione del datore di lavoro della comunicazione di variazione del rapporto di lavoro allo sportello unico per l immigrazione (art.22, 7comma) |
* a cura del Dott. Pierpaolo Zaccaria- Dottore in Giurisprudenza