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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 23 gennaio 2005
IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROMOZIONE del Dott. Enrico Raimondi Noterelle in tema di RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROMOZIONE A cura del Dott. Enrico Raimondi Non è sempre facile ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto alla promozione alla qualifica superiore, quando si assuma di aver svolto mansioni superiori per un periodo sufficiente a maturare tale diritto. La difficoltà maggiore che il lavoratore incontra in giudizio deriva in primo luogo dal procedimento che il giudice deve svolgere per risolvere la controversia e che consiste “nell’accertamento in fatto delle mansioni superiori concretamente svolte dal lavoratore (sempre che l’assegnazione del lavoratore a tali mansioni abbia implicato anche l’assunzione della relativa responsabilità e l’autonomia tipica della qualifica rivendicata), l’individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola e il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli” (Cass. 25 agosto 1987, n. 7007; conf: Cass. 20 novembre 2000, n. 14981; Cass. 19 ottobre 2000, n. 13840; Cass. 16 agosto 2000, n. 10838 e n. 10826; Cass. 21 luglio 2000, n. 1384). Il lavoratore dovrà, quindi, in primo luogo descrivere analiticamente le mansioni superiori che di fatto abbia svolto. La descrizione dovrà riguardare tutti gli elementi posti dalla declaratoria contrattuale corrispondente alla qualifica rivendicata, non potendosi limitare il lavoratore ad una generica enunciazione della propria pretesa. Dovrà, quindi, soprattutto provare che lo svolgimento di tali mansioni abbia implicato l’assunzione delle responsabilità e dell’autonomia proprie delle mansioni svolte, cioè, come si esprime la giurisprudenza di legittimità, che tali mansioni siano state svolte in modo pieno, “nel senso che deve aver comportato l’assunzione delle responsabilità e l’esercizio dell’autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (Cass. 27 luglio 1994, n. 6981; conf.: Cass. 14 agosto 2001, n. 11125). Inoltre, ai fini del riconoscimento del diritto alla promozione, è necessario il consenso del datore di lavoro (Cass. 1 febbraio 1989, n. 619; Cass. 27 novembre 1987, n. 8834; Cass. 25 agosto 1987, n. 7007), in assenza del quale il lavoratore che abbia provato di aver svolto in ogni caso le mansioni superiori vedrà riconoscersi esclusivamente il trattamento economico corrispondente. Altro elemento necessario è costituito dalla continuità nel tempo dello svolgimento di mansioni superiori che l’art. 2103 del Cod. Civ. prevede sia massimo di tre mesi, salvo diversa pattuizione dei CCNL. Infine, per ottenere il riconoscimento alla qualifica superiore le mansioni concretamente svolte non devono rientrare tra quelle c.d. vicarie, come avviene “quando tra le mansioni tipiche della qualifica di appartenenza siano già ricompresi compiti di collaborazione e di sostituzione di dipendenti di grado più elevato”; quando ciò avviene “la sostituzione di quest’ultimo non attribuisce al primo il diritto alla qualifica superiore, né al corrispondente trattamento economico” (Cass. 19 gennaio 1985, n. 183; Cass. 24 aprile 1991, n. 4479; Cass. 28 maggio 1990, n. 4937; Cass. 27 novembre 1987, n. 8834). |
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