lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 9 gennaio 2005

LE CASALINGHE E LA PENSIONE

dell’Avv. Rocchina Staiano-Vicedirettore di LavoroPrevidenza.com e Responsabile unica della sezione "Pari Opportunità" di LavoroPrevidenza.com



1. Premessa.
Il D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 565 è stato emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 33, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , con la ratio di riordinare la disciplina della gestione di «Mutualità pensioni» a favore delle casalinghe, prevista dalla L. 5 marzo 1963, n. 389.
La L. 389/1963, istituiva, presso l’INPS, a decorrere dal 180º giorno dalla entrata in vigore della presente legge, la «Mutualità pensioni», avente lo scopo di gestire l assicurazione volontaria per la pensione delle casalinghe. Potevano iscriversi alla «Mutualità pensioni» le persone di sesso femminile che avessero compiuto il 15º anno e che non avessero superato il 50º anno di età nonché, senza limitazione d età, le persone che risultassero già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all assicurazione facoltativa a norma dell art. 85, n. 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Di conseguenza, non potevano iscriversi coloro che godevano di pensione diretta a carico dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi, o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra.

2. Il D. Lgs. 16 settembre 1996 n. 565.
Attualmente, con il D. Lgs. 565/1996 è stata riformata l’intera materia; infatti, esso è diretto ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla citata legge n. 335 del 1995.

a) I soggetti interessati.
A decorrere dal 1º gennaio 1997, la gestione «Mutualità pensioni» assume la denominazione di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di seguito denominato «Fondo». Al Fondo sono iscritti i soggetti già iscritti nella gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, utilizzando, come premio unico di ingresso, i contributi versati nella predetta gestione. Al Fondo possono altresì iscriversi, su base volontaria, i soggetti (sia uomini che donne) che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta, di vecchiaia, di anzianità e di vecchiaia (la reversibilità non conta).

b) I contributi.
A decorrere dal 1º gennaio 1999, l importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a Euro 25,82 (lire 50.000) mensili.
In caso di iscrizione in età superiore ai 60 anni, l iscritto ha facoltà di incrementare l anzianità contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65º anno di età mediante il versamento della relativa riserva matematica.
Sulla contribuzione al Fondo è applicata un aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilità, con verifica di congruità a cadenza quinquennale. La predetta aliquota è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato amministratore .

c) Le prestazioni.
L iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:
a) trattamento pensionistico che viene calcolato con il nuovo criterio contributivo, a partire dal 57º anno di età con cinque anni di contribuzione, a condizione che l importo di pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale, oppure, senza limiti di importo, al compimento del sessantacinquesimo anno di età con almeno cinque anni di contribuzione;
b) pensione di inabilità, con almeno cinque anni di contribuzione, quando sia intervenuta l assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

d) Calcolo del trattamento pensionistico.
L importo del trattamento pensionistico è determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all art. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
I coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica.
L importo della pensione di inabilità è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all età di cinquantasette anni o a quello dell effettiva età di pensionamento, se superiore.











 
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