lavoroprevidenza

domenica 9 gennaio 2005

LE CASALINGHE E LA PENSIONE

dell’Avv. Rocchina Staiano-Vicedirettore di LavoroPrevidenza.com e Responsabile unica della sezione "Pari Opportunità" di LavoroPrevidenza.com



1. Premessa.
Il D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 565 è stato emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 33, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , con la ratio di riordinare la disciplina della gestione di «Mutualità pensioni» a favore delle casalinghe, prevista dalla L. 5 marzo 1963, n. 389.
La L. 389/1963, istituiva, presso l’INPS, a decorrere dal 180º giorno dalla entrata in vigore della presente legge, la «Mutualità pensioni», avente lo scopo di gestire l assicurazione volontaria per la pensione delle casalinghe. Potevano iscriversi alla «Mutualità pensioni» le persone di sesso femminile che avessero compiuto il 15º anno e che non avessero superato il 50º anno di età nonché, senza limitazione d età, le persone che risultassero già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all assicurazione facoltativa a norma dell art. 85, n. 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Di conseguenza, non potevano iscriversi coloro che godevano di pensione diretta a carico dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi, o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra.

2. Il D. Lgs. 16 settembre 1996 n. 565.
Attualmente, con il D. Lgs. 565/1996 è stata riformata l’intera materia; infatti, esso è diretto ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla citata legge n. 335 del 1995.

a) I soggetti interessati.
A decorrere dal 1º gennaio 1997, la gestione «Mutualità pensioni» assume la denominazione di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di seguito denominato «Fondo». Al Fondo sono iscritti i soggetti già iscritti nella gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, utilizzando, come premio unico di ingresso, i contributi versati nella predetta gestione. Al Fondo possono altresì iscriversi, su base volontaria, i soggetti (sia uomini che donne) che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta, di vecchiaia, di anzianità e di vecchiaia (la reversibilità non conta).

b) I contributi.
A decorrere dal 1º gennaio 1999, l importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a Euro 25,82 (lire 50.000) mensili.
In caso di iscrizione in età superiore ai 60 anni, l iscritto ha facoltà di incrementare l anzianità contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65º anno di età mediante il versamento della relativa riserva matematica.
Sulla contribuzione al Fondo è applicata un aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilità, con verifica di congruità a cadenza quinquennale. La predetta aliquota è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato amministratore .

c) Le prestazioni.
L iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:
a) trattamento pensionistico che viene calcolato con il nuovo criterio contributivo, a partire dal 57º anno di età con cinque anni di contribuzione, a condizione che l importo di pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l importo dell assegno sociale, oppure, senza limiti di importo, al compimento del sessantacinquesimo anno di età con almeno cinque anni di contribuzione;
b) pensione di inabilità, con almeno cinque anni di contribuzione, quando sia intervenuta l assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

d) Calcolo del trattamento pensionistico.
L importo del trattamento pensionistico è determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all art. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
I coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica.
L importo della pensione di inabilità è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all età di cinquantasette anni o a quello dell effettiva età di pensionamento, se superiore.












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