|
|||
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
|
mercoledì 29 dicembre 2004
Le modifiche alla Bossi-Fini: LEGGE 12 novembre 2004, n.271 12 novembre 2004, n.271 LEGGE 12 novembre 2004, n.271 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, e convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi 12 novembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell interno Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Renubblica (atto n. 3107): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri (Fini) e dal Ministro dell interno (Pisanu) il 17 settembre 2004. Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il 21 settembre 2004 con parere della commissione 5ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull esistenza dei presupposti di costituzionalita il 22 settembre 2004. Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente, il 23 settembre 2004; il 5 e 6 ottobre 2004. Esaminato in aula il 6, 12, 19 ottobre 2004 ed approvato il 20 ottobre 2004. Camera dei deputati (atto n. 5369): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 ottobre 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni, II, III, V, VII. Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 26, 27, 28 ottobre 2004. Esaminato in aula il 27 ottobre 2004; il 2, 9, 10 novembre 2004 ed approvato l 11 novembre 2004. Avvertenza: Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14 settembre 2004. A norma dell art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note, e pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39. Allegato pag. 5 pag. 6 pag. 7 pag. 8 pag. 9 pag. 10 segue... Gazzetta Ufficiale N. 216 del 14 Settembre 2004 DECRETO-LEGGE 14 settembre 2004, n.241 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di modificare l attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali sia stato disposto l accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerita dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell interno, del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. All articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis e sostituito dai seguenti: «5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e disposto l accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e sospeso fino alla decisione sulla convalida. L udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all articolo 14. Quando la convalida e concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e concessa ovvero non e osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l esecuzione dell allontanamento dal territorio nazionale. 5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita di un locale idoneo.». 2. Al comma 8 dell articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace». 3. Al comma 1 dell articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace». 4. Al comma 3 dell articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida.». 5. Il comma 4 dell articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e sostituito dal seguente: «4. L udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.». 6. Il comma 5-quinquies dell articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e sostituito dal seguente: «5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l esecuzione dell espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater e obbligatorio l arresto dell autore del fatto.». 7. All articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali e dovuta una indennita di euro 20.»; b) dopo il comma 3-ter e inserito il seguente: «3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, e corrisposta una indennita di euro 10.»; c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonche 3-quater,». Art. 2. Norma di copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall attuazione dell articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall anno 2005, si provvede: a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall anno 2004, mediante riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; b) quanto ad euro 819.721 per l anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell ambito dell unita previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2004, all uopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 14 settembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell interno Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
||
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli |