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mercoledì 29 dicembre 2004

Le modifiche alla Bossi-Fini: LEGGE 12 novembre 2004, n.271

12 novembre 2004, n.271





LEGGE 12 novembre 2004, n.271

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Promulga

la seguente legge:



Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante

disposizioni urgenti in materia di immigrazione, e convertito in

legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.



Data a Roma, addi 12 novembre 2004



CIAMPI



Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Pisanu, Ministro dell interno

Calderoli, Ministro per le riforme

istituzionali e la devoluzione

Castelli, Ministro della giustizia



Visto, il Guardasigilli: Castelli



LAVORI PREPARATORI

Senato della Renubblica (atto n. 3107):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(Berlusconi), dal Vice Presidente del Consiglio dei

Ministri (Fini) e dal Ministro dell interno (Pisanu) il

17 settembre 2004.

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari

costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, il

21 settembre 2004 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),

in sede consultiva, sull esistenza dei presupposti di

costituzionalita il 22 settembre 2004.

Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede

referente, il 23 settembre 2004; il 5 e 6 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 6, 12, 19 ottobre 2004 ed

approvato il 20 ottobre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5369):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),

in sede referente, il 21 ottobre 2004 con pareri del

Comitato per la legislazione e delle commissioni, II, III,

V, VII.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il

26, 27, 28 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 27 ottobre 2004; il 2, 9,

10 novembre 2004 ed approvato l 11 novembre 2004.

Avvertenza: Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241

e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 216 del 14 settembre 2004.

A norma dell art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1998, n. 400 (Disciplina dell attivita di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.



Il testo del decreto-legge, coordinato con la legge di

conversione e corredato delle relative note, e pubblicato

in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.





Allegato



pag. 5

pag. 6

pag. 7

pag. 8

pag. 9

pag. 10





segue...



Gazzetta Ufficiale N. 216 del 14 Settembre 2004







DECRETO-LEGGE 14 settembre 2004, n.241

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita ed urgenza, a seguito della

sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di

modificare l attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati

clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste

dall articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali

sia stato disposto l accompagnamento alla frontiera e,

contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima

celerita dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle

espulsioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del

Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell interno,

del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e del

Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell economia e

delle finanze;



E m a n a

il seguente decreto-legge:



Art. 1.



1. All articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e

successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis

e sostituito dai seguenti:

«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica

immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,

al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con

il quale e disposto l accompagnamento alla frontiera. Il

provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale

e sospeso fino alla decisione sulla convalida. L udienza per la

convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione

necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con

decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata

l osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal

presente articolo e sentito l interessato, se comparso. In attesa

della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso

e trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed

assistenza, di cui all articolo 14. Quando la convalida e concessa,

il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.

Se la convalida non e concessa ovvero non e osservato il termine

per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.

Avverso il decreto di convalida e proponibile ricorso per

cassazione. Il relativo ricorso non sospende l esecuzione

dell allontanamento dal territorio nazionale.

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita del procedimento di

convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all articolo

14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti

delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita

di un locale idoneo.».

2. Al comma 8 dell articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo,

le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite

dalle seguenti: «giudice di pace».

3. Al comma 1 dell articolo 13-bis del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il

tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle

seguenti: «il giudice di pace».

4. Al comma 3 dell articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in

composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice

di pace territorialmente competente, per la convalida.».

5. Il comma 4 dell articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e successive modificazioni, e sostituito dal seguente:

«4. L udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con

la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede

alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore

successive, verificata l osservanza dei termini, la sussistenza dei

requisiti previsti dall articolo 13 e dal presente articolo, escluso

il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al

comma 1, e sentito l interessato, se comparso. Il provvedimento cessa

di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la

decisione. La convalida puo essere disposta anche in occasione della

convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche in

sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».

6. Il comma 5-quinquies dell articolo 14 del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e sostituito dal

seguente:

«5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si

procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare

l esecuzione dell espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma

1. Per il reato previsto dal comma 5-quater e obbligatorio l arresto

dell autore del fatto.».

7. All articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel

numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti

indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali e dovuta una

indennita di euro 20.»;

b) dopo il comma 3-ter e inserito il seguente:

«3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi

5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286 e successive modificazioni, e corrisposta una indennita di euro

10.»;

c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e

3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonche 3-quater,».





Art. 2.

Norma di copertura finanziaria



1. Agli oneri derivanti dall attuazione dell articolo 1,

determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l anno 2004 e di

euro 4.192.373 a decorrere dall anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall anno 2004, mediante

riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 33, comma

7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l anno 2004 ed euro 2.459.163 a

decorrere dall anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di

spesa di cui all articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003,

n. 350;

c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall anno 2005, mediante

utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2004-2006, nell ambito dell unita previsionale di

base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2004, all uopo

parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri.

2. Il Ministro dell economia e delle finanze e autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.



Dato a Roma, addi 14 settembre 2004



CIAMPI



Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Fini, Vicepresidente del Consiglio dei

Ministri

Pisanu, Ministro dell interno

Calderoli, Ministro per le riforme

istituzionali e la devoluzione

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell economia e

delle finanze









Visto, il Guardasigilli: Castelli





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