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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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mercoledì 1 dicembre 2004
Lavoratori in mobilità lunga: ecco che cosa bisogna sapere di Carlo Pareto E’ PREVISTA ANCHE LA COPERTURA ASSICURATIVA NECESSARIA PER MATURARE IL DIRITTO ALLA PENSIONE Lavoratori in mobilità lunga: ecco che cosa bisogna sapere di Carlo Pareto su IL Denaro Introdotta con la legge n. 223 del 1991, la mobilità lunga è un istituto sorto per gestire gli esuberi e sostenere il reddito dei lavoratori licenziati. A differenza della prestazione ordinaria, che generalmente dura due anni, questo trattamento particolare accompagna i beneficiari fino alla pensione. Durante questo periodo, in cui l’interessato è iscritto alle liste di mobilità, viene erogata un’indennità che prevede anche la copertura assicurativa (in termini figurativi) necessaria per maturare il diritto alla quiescenza. Un’altra caratteristica che contraddistingue questo intervento previdenziale è quella di essere uno strumento limitato e non permanente. Perché le aziende vi possano accedere deve infatti essere continuamente prorogata. Per i primi due anni di titolarità (quelli che in pratica coincidono con la mobilità normalmente intesa) gli oneri sono interamente a carico dell’Inps. Successivamente, alla scadenza del biennio, fino al perfezionamento, da parte del soggetto, dei requisiti previsti per il pensionamento, il costo dell’operazione è direttamente sostenuto dalle imprese coinvolte. L’importo iniziale dell’assegno pari per il primo anno, al cento per cento dell’integrazione salariale ordinaria mensile che sarebbe spettata allo stesso intestatario, passa poi all’ottanta per cento per il secondo. Una cifra che resta di fatto invariata per tutta l’eventuale ulteriore durata del trattamento a carico, questa volta, dell’azienda che provvede ad aggiungervi pure la relativa contribuzione figurativa. La corresponsione della prestazione è invero solo l’ultima fase di un iter ben più lungo e complesso. Dopo l’approvazione della decretazione legislativa predisposta ad hoc dal Governo, le imprese devono siglare un apposito verbale presso il ministero del Welfare o presso la Presidenza del Consiglio, nel quale vengono espressamente indicati i casi di soprannumero del personale. Entro una data fissata sono inoltre tenute a trasmettere un’istanza al medesimo dicastero per chiedere di essere ammessi alla procedura. Gli uffici del Lavoro, all’atto del ricevimento della richiesta, procedono ad avviare un’istruttoria delle domande e a emanare, a conclusione dell’esame, un provvedimento normativo nel quale si individuano le società beneficiarie e si attribuisce a ciascuna di loro il numero di mobilità assegnate. Solo dopo la disposizione decretata, le aziende possono far scattare l’apertura delle pratiche di licenziamento collettivo e far pervenire ai lavoratori interessati la lettera di collocazione in mobilità. Possono usufruire di questa opportunità, le imprese in crisi o in fase di ristrutturazione oppure al centro di modifiche degli assetti societari, ad esempio una vendita. Tutte fattispecie, comunque, che devono rigorosamente derivare dall’andamento negativo del settore merceologico di appartenenza. Per quanto invece attiene i lavoratori, i requisiti prescritti per potervi accedere consistono nell’aver raggiunto ventotto anni almeno di anzianità assicurativa e quarantacinque anni di età per le donne e cinquanta per gli uomini. Dell’indennità possono avvalersi soltanto operai e impiegati, mentre sono esclusi i dirigenti. |
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