mercoledì 1 dicembre 2004
Lavoratori in mobilità lunga: ecco che cosa bisogna sapere
di Carlo Pareto
E’ PREVISTA ANCHE LA COPERTURA ASSICURATIVA NECESSARIA PER MATURARE IL DIRITTO ALLA PENSIONE
Lavoratori in mobilità lunga: ecco che cosa bisogna sapere
di Carlo Pareto su IL Denaro
Introdotta con la legge n. 223 del 1991, la mobilità lunga è un istituto sorto per gestire gli esuberi e sostenere il reddito dei lavoratori licenziati. A differenza della prestazione ordinaria, che generalmente dura due anni, questo trattamento particolare accompagna i beneficiari fino alla pensione.
Durante questo periodo, in cui l’interessato è iscritto alle liste di mobilità, viene erogata un’indennità che prevede anche la copertura assicurativa (in termini figurativi) necessaria per maturare il diritto alla quiescenza. Un’altra caratteristica che contraddistingue questo intervento previdenziale è quella di essere uno strumento limitato e non permanente. Perché le aziende vi possano accedere deve infatti essere continuamente prorogata. Per i primi due anni di titolarità (quelli che in pratica coincidono con la mobilità normalmente intesa) gli oneri sono interamente a carico dell’Inps.
Successivamente, alla scadenza del biennio, fino al perfezionamento, da parte del soggetto, dei requisiti previsti per il pensionamento, il costo dell’operazione è direttamente sostenuto dalle imprese coinvolte. L’importo iniziale dell’assegno pari per il primo anno, al cento per cento dell’integrazione salariale ordinaria mensile che sarebbe spettata allo stesso intestatario, passa poi all’ottanta per cento per il secondo. Una cifra che resta di fatto invariata per tutta l’eventuale ulteriore durata del trattamento a carico, questa volta, dell’azienda che provvede ad aggiungervi pure la relativa contribuzione figurativa. La corresponsione della prestazione è invero solo l’ultima fase di un iter ben più lungo e complesso.
Dopo l’approvazione della decretazione legislativa predisposta ad hoc dal Governo, le imprese devono siglare un apposito verbale presso il ministero del Welfare o presso la Presidenza del Consiglio, nel quale vengono espressamente indicati i casi di soprannumero del personale. Entro una data fissata sono inoltre tenute a trasmettere un’istanza al medesimo dicastero per chiedere di essere ammessi alla procedura. Gli uffici del Lavoro, all’atto del ricevimento della richiesta, procedono ad avviare un’istruttoria delle domande e a emanare, a conclusione dell’esame, un provvedimento normativo nel quale si individuano le società beneficiarie e si attribuisce a ciascuna di loro il numero di mobilità assegnate. Solo dopo la disposizione decretata, le aziende possono far scattare l’apertura delle pratiche di licenziamento collettivo e far pervenire ai lavoratori interessati la lettera di collocazione in mobilità. Possono usufruire di questa opportunità, le imprese in crisi o in fase di ristrutturazione oppure al centro di modifiche degli assetti societari, ad esempio una vendita. Tutte fattispecie, comunque, che devono rigorosamente derivare dall’andamento negativo del settore merceologico di appartenenza. Per quanto invece attiene i lavoratori, i requisiti prescritti per potervi accedere consistono nell’aver raggiunto ventotto anni almeno di anzianità assicurativa e quarantacinque anni di età per le donne e cinquanta per gli uomini. Dell’indennità possono avvalersi soltanto operai e impiegati, mentre sono esclusi i dirigenti.