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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 20 novembre 2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2004 Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato, per l anno 2004








DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2004

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei

nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato, per l anno

2004.

(Gazzetta ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



Visto il Trattato di adesione all Unione europea tra gli Stati

membri dell Unione europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di

Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la

Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di

Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la

Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione

del suddetto Trattato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato

con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

modificazioni, ed in particolare l art. 3, comma 4;

Considerato che per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004

non sono, in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del

regolamento CEE n. 1612/68 ai fini dell ingresso nel mercato del

lavoro italiano dei cittadini dei seguenti Stati membri di nuova

adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di

Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica

Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Considerato altresi che, secondo le previsioni del Trattato, in

deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68,

ciascuno Stato membro puo continuare ad applicare le misure

nazionali per la disciplina dell accesso al proprio mercato del

lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova

adesione appena indicati;

Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare un

trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri

rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;

Tenuto conto che le misure nazionali non possono determinare per i

cittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra indicati

condizioni di accesso al mercato del lavoro piu restrittive di

quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;

Tenuto conto che, in attuazione dell art. 3, comma 4, del decreto

legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, in data

19 dicembre 2003 sono stati emanati due decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2004, con i quali, in sede

di programmazione transitoria, sono state determinate le quote

massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per

l anno 2004;

Tenuto conto, in particolare, che i citati decreti del Presidente

del Consiglio dei Ministri hanno autorizzato complessivamente 79.500

ingressi di lavoratori non comunitari, di cui 50.000 ingressi per

motivi di lavoro subordinato stagionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

20 aprile 2004, con il quale e stato disposto, secondo le previsioni

del «Trattato di adesione», di non applicare, per il primo biennio

dalla data del 1° maggio 2004, gli articoli da 1 a 6 del regolamento

CEE n. 1612/68, ai fini dell ingresso nel mercato del lavoro italiano

dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione:

Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia,

Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca,

Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Considerato che, in applicazione del principio di «preferenza

comunitaria» sancito dal predetto «Trattato di adesione», le misure

nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai

lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori

cittadini di Stati terzi;

Rilevato che per far fronte alle esigenze del proprio mercato del

lavoro subordinato, e necessario ed urgente consentire l ingresso in

Italia, per il corrente anno 2004, di una quota di lavoratori

subordinati a carattere stagionale, in particolare per il settore

dell agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Per l anno 2004 e ammessa in Italia per motivi di lavoro

subordinato, in particolare per il lavoro a carattere stagionale per

il settore dell agricoltura, una quota di 16.000 unita di lavoratori

cittadini dei nuovi Stati membri dell Unione europea di seguito

indicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di

Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica

Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.





Art. 2.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al

monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui

all art. 1 ed attua tutte le misure necessarie affinche per i

cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni

di accesso al mercato del lavoro piu restrittive di quelle esistenti

alla data della firma del Trattato di adesione.



Roma, 8 ottobre 2004



p. Il Presidente: Letta



Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,

registro n. 10, foglio n. 323




 
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