sabato 20 novembre 2004
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2004 Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato, per l anno 2004
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2004
Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei
nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato, per l anno
2004.
(Gazzetta ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il Trattato di adesione all Unione europea tra gli Stati
membri dell Unione europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di
Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la
Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di
Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la
Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione
del suddetto Trattato;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, ed in particolare l art. 3, comma 4;
Considerato che per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004
non sono, in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del
regolamento CEE n. 1612/68 ai fini dell ingresso nel mercato del
lavoro italiano dei cittadini dei seguenti Stati membri di nuova
adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di
Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
Considerato altresi che, secondo le previsioni del Trattato, in
deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68,
ciascuno Stato membro puo continuare ad applicare le misure
nazionali per la disciplina dell accesso al proprio mercato del
lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova
adesione appena indicati;
Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare un
trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri
rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;
Tenuto conto che le misure nazionali non possono determinare per i
cittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra indicati
condizioni di accesso al mercato del lavoro piu restrittive di
quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;
Tenuto conto che, in attuazione dell art. 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, in data
19 dicembre 2003 sono stati emanati due decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2004, con i quali, in sede
di programmazione transitoria, sono state determinate le quote
massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per
l anno 2004;
Tenuto conto, in particolare, che i citati decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri hanno autorizzato complessivamente 79.500
ingressi di lavoratori non comunitari, di cui 50.000 ingressi per
motivi di lavoro subordinato stagionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 aprile 2004, con il quale e stato disposto, secondo le previsioni
del «Trattato di adesione», di non applicare, per il primo biennio
dalla data del 1° maggio 2004, gli articoli da 1 a 6 del regolamento
CEE n. 1612/68, ai fini dell ingresso nel mercato del lavoro italiano
dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione:
Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia,
Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca,
Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
Considerato che, in applicazione del principio di «preferenza
comunitaria» sancito dal predetto «Trattato di adesione», le misure
nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai
lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori
cittadini di Stati terzi;
Rilevato che per far fronte alle esigenze del proprio mercato del
lavoro subordinato, e necessario ed urgente consentire l ingresso in
Italia, per il corrente anno 2004, di una quota di lavoratori
subordinati a carattere stagionale, in particolare per il settore
dell agricoltura;
Decreta:
Art. 1.
Per l anno 2004 e ammessa in Italia per motivi di lavoro
subordinato, in particolare per il lavoro a carattere stagionale per
il settore dell agricoltura, una quota di 16.000 unita di lavoratori
cittadini dei nuovi Stati membri dell Unione europea di seguito
indicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di
Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica
Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
Art. 2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al
monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui
all art. 1 ed attua tutte le misure necessarie affinche per i
cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni
di accesso al mercato del lavoro piu restrittive di quelle esistenti
alla data della firma del Trattato di adesione.
Roma, 8 ottobre 2004
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 323