lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 13 novembre 2004

Approfondimento sul "distacco", istituto di diritto del lavoro di origine giurisprudenziale

della dott.ssa Roberta Caragnano





Il distacco è un istituto di origine giurisprudenziale che ha trovato la sua specifica disciplina nell’art. 30 del D.Lgs. 276/03, che individua i requisiti necessari per la legittimità della prestazione lavorativa mediante distacco, onde distinguerlo dalla interposizione, tuttora vietata. Tale forma era utilizzata in passato per evitare le “riduzioni di personale” ed era disciplinata dall’art. 8 della L.n. 236/93.

Il distacco si ha quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 D.Lgs. 276/03).

Il distaccatario potrà esercitare il proprio potere direttivo, affinché la prestazione venga integrata nella propria organizzazione produttiva. L’esercizio del potere disciplinare dovrebbe rimanere in capo al distaccante, salvo che nell’accordo tra le imprese sia prevista la delega al distaccatario. Il lavoratore, da parte sua, dovrà rispettare l’obbligo di fedeltà e diligenza sia verso il distaccatario che verso il distaccante.

I requisisti di legittimità del distacco sono:

a) l’interesse del distaccante;

b) la temporaneità.

Per quanto attiene al primo requisito la temporaneità deve essere intesa come non definitività, indipendentemente dalla durata del periodo del distacco sempre correlata alla persistenza dell’interesse del distaccante.

Per quanto attiene al profilo dell’interesse, è sufficiente che vi sia il solo interesse del datore di lavoro a distaccarsi temporaneamente dal distaccante e che tale interesse si protragga per tutto il periodo della durata del distacco.

L’art. 30 del D.Lgs. 276/03 consente una interpretazione piuttosto ampia riguardo al requisito dell’interesse, infatti “il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui” (Circolare del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n.3/04).

Il testo di legge legittima una prassi spesso utilizzata all’interno dei gruppi di impresa che in relazione alle esigenze di imprenditorialità e razionalizzazione dello sviluppo aziendale provvedono allo “distaccamento” dei lavoratori tra le aziende facenti parte del gruppo.

Il Ministero del Lavoro in una nota dell’11/04/01 n. 5/26183 ha individuato, anche nel caso di distacco all’interno dei gruppi di impresa, la necessità della presenza dell’interesse del distaccante e della temporaneità quali requisisti essenziali per la legittimità del distacco.

Una questione che avrebbe comportato delle dispute dottrinali e giurisprudenziali è stata evitata dal legislatore con la previsione del comma 3 dell’art 30 del D.Lgs. 276/03 per cui “il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato”.

La norma sembra introdurre una regolamentazione speciale della variabilità delle mansioni del lavoratore distaccato rendendola sempre legittima in caso di consenso del lavoratore in deroga alla disciplina generale all’art 2103 c.c che limita la variabilità sia unilaterale che consensuale all’equivalenza economica e professionale delle mansioni di origine e di destinazione. Il consenso del lavoratore vale a ratificare l’equivalenza delle mansioni laddove il mutamento di esse, pur non comportando un demansionamento, implichi una riduzione e/o specializzazione della attività effettivamente svolta, inerente al patrimonio professionale del lavoratore stesso.

Quando il distacco avviene presso una unità produttiva collocata a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, esso è ammissibile solo in presenza di un interesse qualificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. In situazioni del genere, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che l’interesse del distaccante e del soggetto fruitore della prestazione sia in re ipsa.

A riguardo sorge un problema circa gli elementi e le ragioni che distinguono l’interesse qualificato dal mero interesse del distaccante che, come sottolineato in precedenza, è condizione di legittimità del distacco.

Nell’ipotesi di distacco di un lavoratore presso un altro soggetto il distaccante potrà stipulare un contratto a termine con un altro lavoratore ove sussistano le esigenze legittimante l’apposizione del termine in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/00. Nel caso di distacco il lavoratore potrà svolgere la sua prestazione anche parzialmente presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione.



IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL LAVORATORE



“In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore” (art. 30 D.Lgs. 276/03). In passato era consolidata la prassi di un loro rimborso da parte del distaccatario. In materia si ricorda la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 1751/89 che ha chiarito “il rimborso al distaccante della spesa del trattamento economico non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del distacco genuino”.

Poiché il lavoratore distaccato esegue la prestazione non solo nell’interesse del distaccante ma anche nell’interesse del distaccatario, la possibilità di ammettere il rimborso rende più lineare e trasparente anche l’imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola società. In tal caso l’importo del rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante. Sul fronte della titolarità, in capo al distaccante del trattamento economico rimane a suo carico anche il trattamento contributivo che deve essere adempiuto in relazione all’inquadramento del datore di lavoro distaccante (vedi circ. Min. lav. 18 gennaio 1994 n. 4).

Una quaestio particolarmente delicata riguarda gli elementi distintivi tra distacco e somministrazione; nel primo vi è il solo interesse del distaccante. Nel caso della somministrazione a fini di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato, come interesse al buon andamento della società controllata o partecipata.

Per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il relativo premio rimane a carico del datore di lavoro distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono applicati al distaccatario (vedi Circ. Min. lav. 21 aprile 1994 n. 58).

Il datore di lavoro distaccante, salvo un diverso accordo tra le parti, relativamente al trattamento economico e normativo, rimane responsabile ex art. 10 D.P.R. 1124/65 in caso di rivalsa dell’Istituto in occasione di un infortunio sul lavoro, integrante un ipotesi di reato, occorso al distaccato presso il distaccatario quale soggetto incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro ex comma 3 dell’art. 10 del D.P.R. prima citato.




 
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