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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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martedì 9 novembre 2004
Lavoro, la lite «esce» dal tribunale dal Sole 24 Ore CONTENZIOSO Obbligatorio il tentativo di risolvere le controversie attraverso la conciliazione davanti alla Dpl Lavoro, la lite «esce» dal tribunale Accordi, su iniziativa delle parti, efficaci sulle retribuzioni A CURA DI PASQUALE DUI STEFANO VERCESI sul Sole 24Ore Quella delle controversie di lavoro, individuali e collettive, è una materia in cui tradizionalmente il legislatore ha favorito strumenti di risoluzione alternativi rispetto al processo. Molti i motivi: la particolare tecnicità della materia; la storica presenza di soggetti istituzionalmente intermediari, come le associazioni di categoria, caratterizzate dal metodo negoziale di composizione dei conflitti; non ultima, l ingente capillarità del contenzioso, che, se non adeguatamente "filtrato", finirebbe inevitabilmente per intasare le aule di giustizia, tanto più dopo la devoluzione della giurisdizione sul pubblico impiego alla giustizia ordinaria. Il rapporto di lavoro, peraltro, è caratterizzato da un innegabile squilibrio di forze — in termini di risorse economiche, tecniche e organizzative — tra dipendente e datore di lavoro. Di qui l esigenza di garantire comunque, anche quando non si compare davanti a un giudice, una situazione di parità tra le parti e di assicurare, in particolare, adeguata assistenza al lavoratore. Le norme ora in vigore hanno predisposto un sistema articolato di strumenti conciliativi tali da soddisfare questa duplice necessità. Le procedure di conciliazione. I contratti collettivi spesso individuano speciali commissioni paritetiche per la risoluzione di controversie, plurime o individuali, tra azienda e dipendenti. Questi organismi sono composti da rappresentanti della parte datoriale e delle associazioni sindacali stipulanti. L attivazione della procedura non spetta, in genere, alle parti coinvolte nel conflitto, ma alle rispettive organizzazioni di appartenenza, o cui si sia conferito specifico mandato in proposito. Oltre a queste sedi bilaterali e, come detto, in certo modo "riservate" agli aderenti alle associazioni di categoria, l ordinamento prevede un apposito organismo statale, cui le parti possono rivolgersi direttamente. Presso ogni Direzione provinciale del lavoro (diramazione territoriale del ministero del Welfare), è infatti istituita una commissione di conciliazione, composta da un funzionario ministeriale, che la presiede, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da altrettanti rappresentanti dei lavoratori, di designazione sindacale (ma le sedute sono valide con la partecipazione di anche un solo rappresentante di categoria, per parte). Per i dipendenti pubblici, il Testo unico sul pubblico impiego (articolo 66, Dlgs 165/2001) prevede la costituzione (sempre presso la Dpl) di un collegio di conciliazione con analoghe funzioni, in cui tuttavia la nomina dei due componenti «di parte» spetta, in misura di uno per ciascuno, al lavoratore e all amministrazione in contenzioso. L intesa. Il modo di operare delle commissioni (o del collegio) consiste nel ricercare un intesa, ascoltando le richieste di ciascuno dei contendenti e proponendo una soluzione che, senza affermare ragioni o torti, proponga una soluzione che possa rappresentare un equo punto d incontro. Sovente, del resto, le parti giungono alla conciliazione avendo già raggiunto un intesa, con l aiuto dei sindacalisti o dei professionisti che eventualmente li assistono. In questo caso, alla commissione spetta il compito di certificare la stipulazione dell accordo che — nel caso in cui contenesse rinunce da parte del lavoratore — sarebbe altrimenti da questi annullabile nei sei mesi successivi, ai sensi dell articolo 2113 Codice civile. L efficacia esecutiva. Che sia raggiunto in sede sindacale, o in sede di Dpl, l accordo conciliativo è dotato di particolare forza, tale da garantire l adempimento degli impegni e, in particolare, dei pagamenti lì previsti. Il verbale sottoscritto da azienda e lavoratore, infatti, depositato a cura della parte interessata nella cancelleria del tribunale, acquista efficacia esecutiva, sicché può valere come titolo per procedere a esecuzione forzata contro la parte inadempiente. |
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