lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 22 marzo 2013

PROGRESSIONE ECONOMICA - DOCENTI E ATA

Il riconoscimento della progressione economica a tutto il personale della scuola assunto con contratti di lavoro a tempo determinato (c.d. personale non di ruolo) è imposto proprio dall’osservanza della normativa e della giurisprudenza sopranazionale, ed in particolare della direttiva 1999/70/CE, a propria volta attuativa dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 28.06.1999 (recepito con il d.lgs. 368/01) e specificatamente dall’art. 4 dell’accordo quadro, integralmente recepito nella direttiva, il quale recita che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (principio di non discriminazione), il tutto valutabile anche alla luce altresì della c.d. clausola di “non regresso” contenuta nell’art. 8, in base alla quale “l’applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso”.

Si precisa che la disparità di trattamento deve essere giustificata da elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto d’impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui s’inscrive ed in base ai criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità e deve essere idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
La clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all’introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato.
A fronte di ciò non v´è traccia dell’esistenza di ragioni oggettive nel senso sopra interpretato atte a giustificare la disparità di trattamento lamentata dal personale docente e ATA.
In sostanza, non basta una disciplina di legge purchessia a determinare una valida deroga all’Accordo Quadro, ma è necessaria una disciplina che individui ragioni oggettive atte a giustificare un diverso trattamento economico.
La giurisprudenza, nel settore scolastico, è chiamata ad accertare e dichiarare la violazione del principio di non discriminazione in relazione al mancato riconoscimento dell’anzianità ai fini economici, che sarebbe stata riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato assunti dalla data di stipula del 1° contratto a termine, selvo prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e a condannare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle relative differenze retributive conseguenti al riconoscimento di tale anzianità, oltre accessori dalle scadenze al saldo.
Avv. Marco Dibitonto

 
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