venerdì 22 marzo 2013
PROGRESSIONE ECONOMICA - DOCENTI E ATA
Il riconoscimento della progressione economica a tutto il personale della scuola assunto con contratti di lavoro a tempo determinato (c.d. personale non di ruolo) è imposto proprio dall’osservanza della normativa e della giurisprudenza sopranazionale, ed in particolare della direttiva 1999/70/CE, a propria volta attuativa dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 28.06.1999 (recepito con il d.lgs. 368/01) e specificatamente dall’art. 4 dell’accordo quadro, integralmente recepito nella direttiva, il quale recita che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (principio di non discriminazione), il tutto valutabile anche alla luce altresì della c.d. clausola di “non regresso” contenuta nell’art. 8, in base alla quale “l’applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso”.
Si precisa che la disparità di trattamento deve essere giustificata da elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto d’impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui s’inscrive ed in base ai criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità e deve essere idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
La clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all’introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato.
A fronte di ciò non v´è traccia dell’esistenza di ragioni oggettive nel senso sopra interpretato atte a giustificare la disparità di trattamento lamentata dal personale docente e ATA.
In sostanza, non basta una disciplina di legge purchessia a determinare una valida deroga all’Accordo Quadro, ma è necessaria una disciplina che individui ragioni oggettive atte a giustificare un diverso trattamento economico.
La giurisprudenza, nel settore scolastico, è chiamata ad accertare e dichiarare la violazione del principio di non discriminazione in relazione al mancato riconoscimento dell’anzianità ai fini economici, che sarebbe stata riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato assunti dalla data di stipula del 1° contratto a termine, selvo prescrizione quinquennale dei crediti retributivi e a condannare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle relative differenze retributive conseguenti al riconoscimento di tale anzianità, oltre accessori dalle scadenze al saldo.
Avv. Marco Dibitonto