lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 21 marzo 2011

Governo: i nuovi termini dei procedimenti amministrativi del Ministero del lavoro

Il 22 marzo 2011 entra in vigore il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, con il quale si da attuazione all´articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione è stata voluta al fine di garantire certezza e celerità dei provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.

In via di principio, la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha stabilito che i procedimenti, avviati obbligatoriamente su istanza di parte o • d´ufficio, quindi per iniziativa della stessa pubblica amministrazione, devono concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro il termine ordinario di 30 giorni che viene calcolato a decorrere dall´inizio del procedimento d´ufficio o dal ricevimento della domanda salvo diversi termini previsti da normative speciali.
Riguardo ai casi particolari o alle problematiche amministrative caratterizzare da una particolare complessità la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha rimesso agli enti la possibilità di fissare: termini non superiori a 90 giorni; solo in casi particolari, fino al 180 giorni.
Per quanto attiene ai termini stabiliti per le attività principali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

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convalida trasformazione contratto di lavoro da tempo pieno a part time: 30 giorni;
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autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno: 60 giorni;
convalida delle dimissioni della lavoratrice madre: 45 giorni;
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autorizzazione all´impiego di minori: 30 giorni;
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autorizzazione all´impiego di fanciulli o adolescenti in lavori pericolosi, faticosi e insalubri o in lavorazioni effettuate con sistema di turni a scacchi: 60 giorni;
autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio nell’orario di lavoro di fanciulli e adolescenti: 60 giorni;
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autorizzazione all´installazione di impianti audiovisivi: 60 giorni;
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rilascio certificato di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro: 45 giorni;
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esame e iscrizione all’albo dei centralinisti telefonici privi di vista: 90 giorni;
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concessione integrazione salariale relativamente al secondo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale: 30 giorni;
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concessione integrazione salariale relativamente a periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale: 60 giorni;
*

concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativo al primo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 60 giorni;
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concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativo al primo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 30 giorni;
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concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più relativi ai periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 90 giorni;
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rilascio autorizzazione provvisoria agenzie per il lavoro: 60 giorni;
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rilascio autorizzazione a tempo indeterminato per agenzie per il lavoro: 90 giorni;
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rilascio autorizzazione per i lavoratori dello spettacolo: 30 giorni;
*

risposte a quesiti: 30 giorni.



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto, in particolare, l´articolo 2, comma 3, della citata legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dall´articolo 7 della legge 18
giugno 2009, n. 69, il quale ha previsto che «con uno o piu´ decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi
dell´articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l´innovazione e per la semplificazione
normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l´innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente: «Approvazione delle linee
di indirizzo per l´attuazione dell´articolo 7 della legge 18 giugno
2009, n. 69»;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227, recante:
«Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto d´accesso ai documenti amministrativi,
relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi
dell´Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l´articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, come modificato dal
decreto ministeriale 31 marzo 2010, concernente «l´individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato
Generale e delle Direzioni Generali e la definizione dei relativi
compiti»;
Udito il parere n. 4696/2010 del Consiglio di Stato, reso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell´adunanza del giorno 25
novembre 2010;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l´innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;

Decreta:

Art. 1


Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di
competenza delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte,
sia che debbano essere promossi d´ufficio, i cui termini non siano
superiori a novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nelle
tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente
regolamento. Ai procedimenti non ricompresi nelle tabelle allegate si
applicano i termini di conclusione previsti da fonti legislative, o,
in mancanza, il termine di trenta giorni di cui all´articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2


Disposizioni transitorie e finali

1. I termini previsti dal presente decreto si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227, recante:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010 , n. 275


Attuazione dell´articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0054) «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto d´accesso ai documenti amministrativi,relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell´Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale», e´
abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara´ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E´ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente
Berlusconi


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi


Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l´innovazione
Brunetta


Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli



Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 2, foglio n. 159

 
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