lunedì 21 marzo 2011
Governo: i nuovi termini dei procedimenti amministrativi del Ministero del lavoro
Il 22 marzo 2011 entra in vigore il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, con il quale si da attuazione all´articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione è stata voluta al fine di garantire certezza e celerità dei provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
In via di principio, la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha stabilito che i procedimenti, avviati obbligatoriamente su istanza di parte o • d´ufficio, quindi per iniziativa della stessa pubblica amministrazione, devono concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro il termine ordinario di 30 giorni che viene calcolato a decorrere dall´inizio del procedimento d´ufficio o dal ricevimento della domanda salvo diversi termini previsti da normative speciali.
Riguardo ai casi particolari o alle problematiche amministrative caratterizzare da una particolare complessità la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha rimesso agli enti la possibilità di fissare: termini non superiori a 90 giorni; solo in casi particolari, fino al 180 giorni.
Per quanto attiene ai termini stabiliti per le attività principali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
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convalida trasformazione contratto di lavoro da tempo pieno a part time: 30 giorni;
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autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno: 60 giorni;
convalida delle dimissioni della lavoratrice madre: 45 giorni;
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autorizzazione all´impiego di minori: 30 giorni;
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autorizzazione all´impiego di fanciulli o adolescenti in lavori pericolosi, faticosi e insalubri o in lavorazioni effettuate con sistema di turni a scacchi: 60 giorni;
autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio nell’orario di lavoro di fanciulli e adolescenti: 60 giorni;
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autorizzazione all´installazione di impianti audiovisivi: 60 giorni;
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rilascio certificato di abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro: 45 giorni;
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esame e iscrizione all’albo dei centralinisti telefonici privi di vista: 90 giorni;
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concessione integrazione salariale relativamente al secondo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale: 30 giorni;
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concessione integrazione salariale relativamente a periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale: 60 giorni;
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concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativo al primo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 60 giorni;
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concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più regioni relativo al primo semestre dei primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 30 giorni;
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concessione integrazione salariale relativa ad imprese con più di 1.000 dipendenti con unità aziendali in due o più relativi ai periodi successivi ai primi 12 mesi dei programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale: 90 giorni;
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rilascio autorizzazione provvisoria agenzie per il lavoro: 60 giorni;
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rilascio autorizzazione a tempo indeterminato per agenzie per il lavoro: 90 giorni;
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rilascio autorizzazione per i lavoratori dello spettacolo: 30 giorni;
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risposte a quesiti: 30 giorni.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto, in particolare, l´articolo 2, comma 3, della citata legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dall´articolo 7 della legge 18
giugno 2009, n. 69, il quale ha previsto che «con uno o piu´ decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi
dell´articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l´innovazione e per la semplificazione
normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l´innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente: «Approvazione delle linee
di indirizzo per l´attuazione dell´articolo 7 della legge 18 giugno
2009, n. 69»;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227, recante:
«Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto d´accesso ai documenti amministrativi,
relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi
dell´Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l´articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2004, come modificato dal
decreto ministeriale 31 marzo 2010, concernente «l´individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato
Generale e delle Direzioni Generali e la definizione dei relativi
compiti»;
Udito il parere n. 4696/2010 del Consiglio di Stato, reso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell´adunanza del giorno 25
novembre 2010;
Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l´innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di
competenza delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte,
sia che debbano essere promossi d´ufficio, i cui termini non siano
superiori a novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nelle
tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente
regolamento. Ai procedimenti non ricompresi nelle tabelle allegate si
applicano i termini di conclusione previsti da fonti legislative, o,
in mancanza, il termine di trenta giorni di cui all´articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. I termini previsti dal presente decreto si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 227, recante:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010 , n. 275
Attuazione dell´articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0054) «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto d´accesso ai documenti amministrativi,relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell´Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale», e´
abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara´ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E´ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 dicembre 2010
Il Presidente
Berlusconi
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l´innovazione
Brunetta
Il Ministro per la semplificazione normativa
Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 2, foglio n. 159