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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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martedì 2 marzo 2010
REGRESSIONE TARIFFARIA E MEDICI ASL NOTA ALLA CORTE di APPELLO di SALERNO, 1 DICEMBRE 2009, N. 886 CORRADO SPINA AVV. FORO DI SALERNO ------------- La sentenza ci offre uno spunto per indicare un principio sino ad ora non applicato nelle aule dei Tribunali. L’attività libero-professionale svolta dai medici in regime intramoenia non è soggetta alla regressione tariffaria prevista dalle ASL, nei limiti fissati ogni anno dalle Regioni con delibera della Giunta. Una pronuncia della Corte di Appello di Salerno da definire quasi coraggiosa, in quanto invita i medici ospedalieri a svolgere attività intramuraria a differenza di quella esterna soggetta a limiti di spesa. Nella fattispecie due medici ospedalieri chiamavano in giudizio la ASL per vedersi riconosciute le retribuzioni relative a prestazione rese in regime di intramoenia nei modi e tempi contemplati dal regolamento Aziendale per l’Attività Libero Professionale Intramuraria. Il Giudice di primo grado rigettava la domanda dei ricorrenti, in quanto la Regione aveva previsto un tetto di spesa avente lo scopo di assicurare la funzionalità dei servizi. Tale limite concerneva sia le prestazioni che l’ASL otteneva da strutture private e sia quelle che conseguiva dai propri dipendenti; avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano appello. Il giudice di secondo grado stabiliva che il correttivo della “regressione tariffaria”, finalizzato a determinare i limiti della spesa sanitaria al fine di garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, poteva trovare applicazione solo nei confronti delle prestazione erogate dalle strutture esterne convenzionate con le ASL e non con le attività libero-professionale intramuraria espletate dal personale dipendente al di fuori delle attività istituzionali. Infatti se la ratio ispiratrice del meccanismo della regressione tariffaria era da ricercare nell’esigenza di contenimento della spesa sanitaria, era altrettanto evidente che tale criterio poteva trovare applicazione solo nelle prestazioni rese da strutture esterne accreditate. Solo in presenza di tali prestazioni si poteva ravvisare l’esigenza di una progressiva riduzione delle tariffe, nell’ottica di una razionalizzazione della spesa pubblica e di un contenimento dei costi del servizio sanitario regionale. Invece, l’espletamento dell’attività libero –professionale intramoenia da parte dei medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale non comportava alcun aggravio per le ASL; anzi queste ultime incassavano parte del compenso corrisposto dal beneficiario della prestazione. Pertanto il meccanismo della regressione tariffaria non si concilia con l’attività libero-professionale in regime intramuraria. Tale conclusione si pone in sintonia con l’intenzione del legislatore di favorire l’attività intramoenia mediante la decurtazione delle indennità dei medici che usufruiscono della facoltà di svolgere la professione extra moenia. Quindi i medici che svolgono attività intramoenia non sono soggetti alla regressione tariffaria prevista dalla Regione per le prestazioni erogate dalle strutture esterne convenzionate con le ASL. |
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