martedì 2 marzo 2010
REGRESSIONE TARIFFARIA E MEDICI ASL
NOTA ALLA CORTE di APPELLO di SALERNO, 1 DICEMBRE 2009, N. 886
CORRADO SPINA
AVV. FORO DI SALERNO
-------------
La sentenza ci offre uno spunto per indicare un principio sino ad ora non applicato nelle aule dei Tribunali. L’attività libero-professionale svolta dai medici in regime intramoenia non è soggetta alla regressione tariffaria prevista dalle ASL, nei limiti fissati ogni anno dalle Regioni con delibera della Giunta.
Una pronuncia della Corte di Appello di Salerno da definire quasi coraggiosa, in quanto invita i medici ospedalieri a svolgere attività intramuraria a differenza di quella esterna soggetta a limiti di spesa. Nella fattispecie due medici ospedalieri chiamavano in giudizio la ASL per vedersi riconosciute le retribuzioni relative a prestazione rese in regime di intramoenia nei modi e tempi contemplati dal regolamento Aziendale per l’Attività Libero Professionale Intramuraria. Il Giudice di primo grado rigettava la domanda dei ricorrenti, in quanto la Regione aveva previsto un tetto di spesa avente lo scopo di assicurare la funzionalità dei servizi. Tale limite concerneva sia le prestazioni che l’ASL otteneva da strutture private e sia quelle che conseguiva dai propri dipendenti; avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano appello. Il giudice di secondo grado stabiliva che il correttivo della “regressione tariffaria”, finalizzato a determinare i limiti della spesa sanitaria al fine di garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, poteva trovare applicazione solo nei confronti delle prestazione erogate dalle strutture esterne convenzionate con le ASL e non con le attività libero-professionale intramuraria espletate dal personale dipendente al di fuori delle attività istituzionali. Infatti se la ratio ispiratrice del meccanismo della regressione tariffaria era da ricercare nell’esigenza di contenimento della spesa sanitaria, era altrettanto evidente che tale criterio poteva trovare applicazione solo nelle prestazioni rese da strutture esterne accreditate. Solo in presenza di tali prestazioni si poteva ravvisare l’esigenza di una progressiva riduzione delle tariffe, nell’ottica di una razionalizzazione della spesa pubblica e di un contenimento dei costi del servizio sanitario regionale. Invece, l’espletamento dell’attività libero –professionale intramoenia da parte dei medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale non comportava alcun aggravio per le ASL; anzi queste ultime incassavano parte del compenso corrisposto dal beneficiario della prestazione. Pertanto il meccanismo della regressione tariffaria non si concilia con l’attività libero-professionale in regime intramuraria. Tale conclusione si pone in sintonia con l’intenzione del legislatore di favorire l’attività intramoenia mediante la decurtazione delle indennità dei medici che usufruiscono della facoltà di svolgere la professione extra moenia. Quindi i medici che svolgono attività intramoenia non sono soggetti alla regressione tariffaria prevista dalla Regione per le prestazioni erogate dalle strutture esterne convenzionate con le ASL.