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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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venerdì 9 gennaio 2009
NON TUTTE LE NULLITA´ DEL RICORSO, NEL RITO DEL LAVORO, SONO EMENDABILI La pronuncia n. 13825/08 delimita l’ambito di operatività dell´art. 164 comma 5 c.p.c. nel rito del lavoro, ponendo in chiaro che vi sono nullità inemendabili. Il che avviene quando nel ricorso manca ogni identificazione del thema decidendum, e il ricorso non consente di individuare in alcun modo il titolo dell’azione proposta, il bene e la tutela giuridica richiesta al giudice. (articolo pubblicato su www.personaedanno.it) In questo caso, il giudice ha il potere-dovere di rilevare con immediatezza tale nullità in ossequio alla regola della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.), visto che una prosecuzione del giudizio si presenterebbe priva di ogni giustificazione. Dunque, la S. C., per un verso, conferma l’applicabilità dell´art. 164 comma 5 c.p.c.; per altro verso, ne circoscrive il raggio d´incidenza alle nullità emendabili. Col che, evidentemente, si pone l’impervio problema di tracciare il discrimen tra nullità emendabili e inemendabili. Sul punto la pronuncia fornisce indicazioni non molto stringenti, rimanendo alquanto oscura la differenza che corre tra la nullità inemendabile e quella di cui discorre l’art. 164 comma 4 c.p.c. – che si ha quando è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto della domanda o quando manca l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. La S. C. chiarisce anche che “il mero deposito dei documenti” – come i conteggi relativi alle spettanze economiche richieste e la contrattazione collettiva di categoria applicabile –, anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite, non può supplire alle carenze del ricorso circa l’individuazione della causa petendi e del petitum. I documenti non possono integrare il ricorso avendo una funzione solo probatoria. L’esclusione della funzione integrativa pare però limitata dall’aggettivo (“mero deposito dei documenti”). È plausibile ritenere che la S. C. abbia in questo modo inteso fare riferimento ai documenti semplicemente depositati e in nessun modo - o non specificamente e adeguatamente - richiamati nell’atto introduttivo. Dott. Natalino Sapone Giudice del Lavoro Tribunale di Reggio Calabria |
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