venerdì 9 gennaio 2009
NON TUTTE LE NULLITA´ DEL RICORSO, NEL RITO DEL LAVORO, SONO EMENDABILI
La pronuncia n. 13825/08 delimita l’ambito di operatività dell´art. 164 comma 5 c.p.c. nel rito del lavoro, ponendo in chiaro che vi sono nullità inemendabili. Il che avviene quando nel ricorso manca ogni identificazione del thema decidendum, e il ricorso non consente di individuare in alcun modo il titolo dell’azione proposta, il bene e la tutela giuridica richiesta al giudice.
(articolo pubblicato su www.personaedanno.it)
In questo caso, il giudice ha il potere-dovere di rilevare con immediatezza tale nullità in ossequio alla regola della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.), visto che una prosecuzione del giudizio si presenterebbe priva di ogni giustificazione.
Dunque, la S. C., per un verso, conferma l’applicabilità dell´art. 164 comma 5 c.p.c.; per altro verso, ne circoscrive il raggio d´incidenza alle nullità emendabili. Col che, evidentemente, si pone l’impervio problema di tracciare il discrimen tra nullità emendabili e inemendabili. Sul punto la pronuncia fornisce indicazioni non molto stringenti, rimanendo alquanto oscura la differenza che corre tra la nullità inemendabile e quella di cui discorre l’art. 164 comma 4 c.p.c. – che si ha quando è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto della domanda o quando manca l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
La S. C. chiarisce anche che “il mero deposito dei documenti” – come i conteggi relativi alle spettanze economiche richieste e la contrattazione collettiva di categoria applicabile –, anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite, non può supplire alle carenze del ricorso circa l’individuazione della causa petendi e del petitum. I documenti non possono integrare il ricorso avendo una funzione solo probatoria.
L’esclusione della funzione integrativa pare però limitata dall’aggettivo (“mero deposito dei documenti”). È plausibile ritenere che la S. C. abbia in questo modo inteso fare riferimento ai documenti semplicemente depositati e in nessun modo - o non specificamente e adeguatamente - richiamati nell’atto introduttivo.
Dott. Natalino Sapone
Giudice del Lavoro
Tribunale di Reggio Calabria