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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 4 gennaio 2009
RISCHIO AMIANTO: GIURISDIZIONE DEL TAR Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine al rischio amianto. Pubblichiamo la sentenza Consiglio di Stato n. 4040 del 2007 e la relativa nota La sentenza segue un orientamento del Consiglio di Stato che devolve al Giudice Amministrativo, relativamente ad una controversia sulla legittimità o meno di un atto di indirizzo con cui viene accertata la situazione dei dipendenti di una determinata impresa in ordine al rischio amianto, la giurisdizione ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali connessi con la situazione dell’esposizione all’amianto e previsti dalla legge 27 marzo 1992 n. 257. In particolare il Consiglio di Stato con la decisione numero 4040 del 19 luglio 2007 statuisce e ribadisce che : - L’atto impugnato, benché qualificato come “di indirizzo”, riguarda una specifica impresa e contiene accertamenti precisi circa l’esposizione all’amianto dei suoi dipendenti con specificazione del periodo di esposizione, dei reparti di lavorazione, e delle figure professionali degli addetti a tali lavorazioni (da considerare esposti all’amianto). Per cui si tratta di un atto a destinatario determinato (l’impresa ricorrente) e diretto ad incidere, in via indiretta, sull’attività dell’INAIL di rilascio delle attestazioni di sua competenza e dell’INPS per l’eventuale applicazione dei benefici previdenziali. In relazione al caso di specie non è, quindi, un atto che contiene linee direttive o orientative o di indirizzo, aventi valore solo interno e priva di valenza precettiva, bensì si è in presenza di un atto specifico che, nel colmare il precetto incompleto recato dalla norma primaria, fissa i criteri per la valutazione del presupposto dato dall’esposizione all’amianto. In applicazione dei criteri generali in punto di riparto deve pertanto reputarsi che la posizione azionata dall’impresa abbia la consistenza dell’interesse legittimo oppositivo al corretto esercizio di un potere discrezionale fatto salvo dalla prescrizione di legge. Per tali motivazioni la statuizione spetta al Giudice Amministrativo. ----- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4040/2007 Reg.Dec. N. 5616 Reg.Ric. ANNO 2002 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 5616/2002 proposto da E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. L. S. V., dall’avv. E. R. e dall’avv. M. P. ed elettivamente domiciliata in Roma, via G. P. da P. n. 19, presso lo studio dell’ultimo; contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall´Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; l’Istituto Nazionale del Lavoro e della Previdenza Sociale-INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A. R. e dall’avv. N. V. ed elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto; l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni del Lavoro-INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A. C. e dall’avv. G. De F. ed elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso l’Ufficio Legale dell’Istituto; per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III bis, 8 maggio 2002, n. 4014; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l´atto di costituzione in giudizio delle parti appellate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 13 aprile 2007 relatore il Consigliere Francesco Caringella; Uditi l´Avv. De F., l’Avv. R., l’Avv. P. e l’Avv. dello Stato M.; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O E D I R I T T O 1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno dichiarato il difetto di giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la legittimità dell’atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aventi ad oggetto il quadro espositivo all’amianto dei dipendenti di stabilimenti petrolchimici ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui agli art. 13, commi 7 e 8, della legge n. 257/1992, modificati dalla legge n. 271/1993”. La società E. appella contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum. Resistono il Mistero e gli enti previdenziali costituiti. Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.. All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Oggetto del presente giudizio è un atto denominato “di indirizzo”, dichiarativo del quadro espositivo all’amianto dell’azienda in oggetto, da valere esclusivamente ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, commi 7 e 8, della legge n. 257/92. Si tratta di un atto con cui viene accertata la situazione dei dipendenti di una determinata impresa in ordine al rischio – amianto, e ciò al fine del riconoscimento dei benefici previdenziali connessi con la situazione dell’esposizione all’amianto e previsti dalla legge 27 marzo 1992 n. 257. Il Consiglio è chiamato, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 1034/1971, allo scrutinio della sola questione della giurisdizione, dovendo rinviare l’esame di merito e delle ulteriori eccezioni al giudice del rinvio. 3. La Sezione, confermando l’orientamento già espresso con la decisione resa sul ricorso n. 10649/2002, reputa sussistente la giurisdizione amministrativa. L’atto impugnato, benché qualificato come “di indirizzo”, riguarda una specifica impresa e contiene accertamenti precisi circa l’esposizione all’amianto dei suoi dipendenti con specificazione del periodo di esposizione, dei reparti di lavorazione, e delle figure professionali degli addetti a tali lavorazioni (da considerare esposti all’amianto). Si tratta, dunque, di un atto a destinatario determinato (l’impresa ricorrente) e diretto ad incidere, in via indiretta, sull’attività dell’INAIL di rilascio delle attestazioni di sua competenza e dell’INPS per l’eventuale applicazione dei benefici previdenziali. Non è, quindi, un atto che contiene linee direttive o orientative o di indirizzo, aventi valore solo interno e priva di valenza precettiva, bensì di un atto specifico che, nel colmare il precetto incompleto recato dalla norma primaria, fissa i criteri per la valutazione del presupposto dato dall’esposizione all’amianto. In applicazione dei criteri generali in punto di riparto deve pertanto reputarsi che la posizione azionata dall’impresa abbia la consistenza dell’interesse legittimo oppositivo al corretto esercizio di un potere discrezionale fatto salvo dalla prescrizione di legge. Va soggiunto che la contestazione ha come oggetto principale la legittimità della statuizione amministrativa asseritamente lesiva, di talché non è utilmente invocabile il potere di disapplicazione spettante, in via incidentale al GO, ai sensi dell’art. 5 della LAC. 4. In conclusione, l’appello deve essere accolto. Consegue l’annullamento con rinvio al Giudice di prime cure ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 35 della L. n. 1034/1971. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello ed annulla la sentenza appellata con rinvio al Primo Giudice. La presente decisione sarà eseguita dall´Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l´intervento dei Signori: Gaetano Trotta Presidente Giuseppe Romeo Consigliere Aldo Scola Consigliere Francesco Caringella Consigliere Est. Bruno Rosario Polito Consigliere Presidente GAETANO TROTTA Consigliere Segretario FRANCESCO CARINGELLA VITTORIO ZOFFOLI DEPOSITATA IN SEGRETERIA il...19/07/2007 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) Il Direttore della Sezione MARIA RITA OLIVA CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) |
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